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Ordinanza — n. 12198/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's subsequent waiver of interest following ECtHR precedent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12198/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation dismissed the appeal filed by Robino Oreste S.R.L. and its partners against the INPS regarding the restitution of social security contributions. The plaintiffs argued that the statute of limitations for the claim had not expired and that the lower court erred in applying the decadenza rule, citing European human rights protections. However, the court ruled that the proceedings were extinguished because the plaintiffs had formally waived the appeal due to a lack of interest, a decision influenced by recent jurisprudence and a subsequent ECtHR ruling rejecting their similar claim.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 6 § 1 CEDU; Art. 1 Protocollo n. 1 CEDU; Art. 47 CEDU; Art. 17 CEDU; Art. 20 e 21 Carta UE: The appeal is extinguished when the party waives the recourse due to a subsequent lack of interest, even if the case involves constitutional or European human rights issues.

Parole chiave

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waiver of appeal lack of interest statute of limitations social security restitution European Court of Human Rights procedural extinction contributory decadenza rendita di invalidità retroattiva

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 6 § 1 CEDU
17/07, alla luce dell’art. 6 §1 (diritto a un equo processo), nella parte in cui garantisce il principio di sicurezza nei rapporti giuridici e il diritto di accesso a un giudice e all’art.
Art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
5549 e dall’art. 108 (già 88), terzo comma del TFUE, in relazione all’art.
Art. 14 CEDU
1 alla CEDU (diritto al rispetto dei beni), quest’ultimo letto anche congiuntamente all’art. 14 CEDU (divieto di discriminazione), nonché alla luce dell’art.
Art. 47 CEDU
14 CEDU (divieto di discriminazione), nonché alla luce dell’art. 47 (diritto a un ricorso effettivo), dell’art.
Art. 17 CEDU
47 (diritto a un ricorso effettivo), dell’art. 17 (diritto di proprietà) e degli artt.
Art. 20 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Art. 3 Cost.
4 comma 90 cit., era stato consentito ai soggetti alluvionati di definire la propria posizione tributaria e contributiva versando il 10% del dovutoe che, ai sensi dell’art. 3 quater del DL n.
Art. 117 comma 1 Cost.
Art. 4 comma 90 della legge n. 350/03
289/2002, dell’art. 4 comma 90 della legge n. 350/03, dell’art.
Art. 3 quater della legge n. 17/07
350/03, dell’art. 3 quater della legge n. 17/07, in relazione allo ius superveniens integrato dalla decisione della Commissione europea UE 14.8.2015 (2015) n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20697 del 2021
Cass. n. 20697 del 2021; Cass.
Cass. n. 3542 del 2017
20697 del 2021; Cass. n. 3542 del 2017; v.
Cass. n. 13636 del 2015
anche Cass. n. 13636 del 2015; Cass.
Cass. nn. 23175 del 2015
13636 del 2015; Cass. nn. 23175 del 2015; Cass.
Cass. n. 19071 del 2018
23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018).
Corte europea dei diritti dell'uomo, n. 54018/19
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22937-2019 proposto da: ROBINO ORESTE S.R.L. (già ROBINO ORESTE C. S.N.C.) in persona dei legali rappresentanti pro tempore, nonché in proprio ROBINO ORESTE, ROBINO DANIELA, GAMBINO PIERGIANNI, TURCO CLARA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LISBONA n. 9, presso lo studio dell'avvocato ANDREA SACCUCCI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ERNESTINA POLLAROLO, DIEGO DIRUTIGLIANO; -ricorrenti - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;

Oggetto R.G.N.22937/2019 Cron. Rep. Ud.18/01/2024 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 658/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 26/01/2019 R.G.N. 1025/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 22937/19 Rilevato che: Con sentenza del 26.1.2019n. 658, la Corte d’appello di Torino respingeva l’appello proposto dalla società Robino Oreste C. snc, Robino Oreste, Turco Clara, Robino Daniela e Gambino Piergianni, avverso la decisione del tribunale di Asti che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, proposto da quest’ultima società nei confronti dell’Inps, volto a chiedere la restituzione del 90% contributi versati per gli anni 1994-1997 a seguito degli eventi alluvionali piemontesi del 1994, ai sensi dell’art. 4 comma 90 della legge n. 350/03, per intervenuta decadenza.

Il tribunale rilevato che, ai sensi dell’art. 4 comma 90 cit., era stato consentito ai soggetti alluvionati di definire la propria posizione tributaria e contributiva versando il 10% del dovutoe che, ai sensi dell’art. 3 quater del DL n. 300/06, convertito in legge n. 17/07 vi era stato il differimento del termine (originariamente fissato al 31.7.2004) al 31.7.2007 da considerarsi perentorio per la presentazione delle domande di cui al medesimo art. 4 comma 90 cit., relative alla restituzione dei predetti contributi previdenziali, poiché la domanda di restituzione di tali contributi era stata presentata solo nel 2010, la società e i soci in proprio dovevano considerarsi decaduti dal diritto alla richiesta restituzione.

La Corte d’appello confermava, in buona sostanza, la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte d’appello, la società Robino Oreste C. snc, Robino Oreste, Turco Clara, Robino Daniela e Gambino Piergianni, quali soci in proprio, ricorr ono per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l’istituto previdenziale ha resistitocon controricorso. Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente e i soci deduconoil vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt.2033 e 2935 c.c. e del combinato disposto dell’art. 9 comma 17 della legge n. 289/2002, dell’art. 4 comma 90 della legge n. 350/03, dell’art. 3 quater della legge n. 17/07, in relazione allo ius superveniens integrato dalla decisione della Commissione europea UE 14.8.2015 (2015) n. 5549 e dall’art. 108 (già 88), terzo comma del TFUE, in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte del merito aveva ritenuto che la società ricorrente fosse incorsa nella decadenza per non aver presentato la domanda di rimborso, nel termine fissato dall’art. 3 quater del DL n. 300/2006, convertito in legge n. 17/07,in quanto l’esercizio del diritto alla restituzione poteva essere azionato solo successivamente alla verifica della compatibilità del beneficio, con l’ordinamento dell’Unione europea, che nella specie è intervenuta con la decisione della Commissione europea n. 5549 del 14.8.2015.

Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente e i soci deduconoil vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt.2033 e 2935 c.c. e del combinato disposto dell’art. 9 comma 17 della legge n. 289/2002, dell’art. 4 comma 90 della legge n. 350/03, dell’art. 3 quater della legge n. 17/07, in relazione allo ius superveniensintegrato dall’art. 1 commi 771-774 della legge 205/17, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello non aveva riconosciuto alla società ricorrente la proroga dei termini per esercitare il diritto all’indennizzo (dilazionato) previsto dall’art. 1 commi 771-774 cit., che spettava, invece, a tutte le aziende piemontesi attinte dalla alluvione del 1994 che avevano versato l’intero di quanto dovuto per tributi, contributi e premi per il triennio 1995/1997, rispetto alla soglia del 10%, mentre la previsione di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate sarebbe solo un atto strumentale all’ottenimento del beneficio e non identificherebbe nell’Ente, il soggetto erogatore delle somme.

Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente e i soci deduconoil vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt.2033 e 2935 c.c. e del combinato disposto dell’art. 9 comma 17 della legge n. 289/2002, dell’art. 4 comma 90 della legge n. 350/03, dell’art. 3 quater della legge n. 17/07, alla luce dell’art. 6 §1 (diritto a un equo processo), nella parte in cui garantisce il principio di sicurezza nei rapporti giuridici e il diritto di accesso a un giudice e all’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU (diritto al rispetto dei beni), quest’ultimo letto anche congiuntamente all’art. 14 CEDU (divieto di discriminazione), nonché alla luce dell’art. 47 (diritto a un ricorso effettivo), dell’art. 17 (diritto di proprietà) e degli artt. 20 (uguaglianza davanti alla legge) e 21 (non discriminazione) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Profili di illegittimità costituzionale, ex artt. 3 e 117 comma 1 Cost., perché la Corte d’appello aveva rigettato la domanda proposta dalla società, di restituzione dei contributi versati in eccedenza, applicando al caso di specie, la disposizione legislativa che prevede la presentazione di una domanda entro il termine di decadenza del 31.7.07 che è sia in contrasto con un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina nazionale applicabile, che non conforme alla disciplina europea, in tema di aiuti di Stato, in favore dei soggetti imprenditoriali colpiti da calamità naturali.

In via preliminare e dirimente, va rilevato come il ricorrente abbia rinunciato al ricorso, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., per carenza d’interesse sopravvenuta alla prosecuzione della controversia, alla luce della giurisprudenza nel frattempo consolidatasi e da ultimo, nella decisione adottata il 13.10.2022 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con cui, dopo una prima positiva valutazione in sede di filtro preliminare, sarebbe stato respinto il ricorso n. 54018/19, presentato dall’odierno ricorrente, sulle questioni oggetto di controversia (cfr. atto di rinuncia).

Va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia, con compensazione delle spese, alla luce del recente formarsi della giurisprudenza, intervenuta quando il giudizio era stato già incardinato. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (cfr. Cass. n. 20697 del 2021; Cass. n. 3542 del 2017; v. anche Cass. n. 13636 del 2015; Cass. nn. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018).

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZI