Cassation court dismisses claim for unjust enrichment, ruling prescription started from payment date, not administrative communication.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal by Sielte S.p.A. against the Second Instance Court's rejection of a claim for unjust enrichment. The appellant argued that the limitation period should have started from an administrative communication regarding the reduction of the debt, rather than the date of the actual payments. The court rejected this, holding that the prescription began when the payments were made and was interrupted by a prior judgment, rendering the subsequent claim time-barred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2943 c.c.; Art. 2945 c.c.; Art. 115 c.p.c.: The limitation period for claiming unjust enrichment runs from the date of the payment, not from a subsequent administrative communication contesting the debt, and a prior judgment interrupting the period remains valid.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23657-2019 proposto da: SIELTE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE FONTANA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITTORIANA MEGNA; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI; -controricorrente - Oggetto Ripetizione d’indebito; contratto formazione lavoro R.G.N.23657/2019 Cron.
Rep. Ud.18/01/2024 CC avverso la sentenza n. 228/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/01/2019 R.G.N. 2819/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda svolta da Sielte s.p.a. nei confronti dell’Inps e avente ad oggetto la ripetizione di contributi indebitamente pagati per l’assunzione di lavoratori con contratti di formazione e lavoro. Riteneva la Corte che la prescrizione decorresse dalla data dei pagamenti indebiti, e che fosse stata interrotta nel 1996, per effetto di una sentenza che aveva accertato il pagamento indebito rimettendo ad un successivo giudizio per la quantificazione del credito.
Il successivo giudizio fu introdotto nel 2015, dopo oltre dieci anni. Aggiungeva la Corte che non aveva ulteriore effetto interruttivo la comunicazione dell’Inps, del 15.6.2012, in cui l’ente escludeva dal conteggio i contributi pagati per i contratti di formazione e lavoro conclusi sotto il vigore della l. n.863/84. Tale comunicazione non aveva valore di riconoscimento del debito, integrando al contrario una contestazione del credito. Avverso la sentenza, ricorre Sielte s.p.a. per due motivi illustrati da memoria. L’Inps resiste con controricorso.All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RILEVATO CHE Con il primo motivo di ricorso, la Sielte s.p.a. deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2943 e 2945 c.c. per non avere la Corte considerato che il presente giudizio nasce dalla comunicazione dell’Inps del 15.6.2012 di illegittima riduzione della somma dovuta in restituzione, e che il termine per l’impugnazione di detta comunicazione decorreva solo dalla data di sua conoscenza da parte della società. Con il secondo motivo di ricorso, la Sielte s.p.a. deduce violazione dell’art.115 c.p.c. e omessa valutazione di un fatto decisivo.
La Corte non avrebbe considerato il contenuto della richiesta della società inviata all’Inps nel 2011, cui seguì la comunicazione del 15.6.2012. Il documento del 2011, se considerato dalla Corte, avrebbe dovuto far capire che l’odierno giudizio concerne l’illegittima esclusione operata dall’Inps, con la comunicazione del 15.6.2012, dei contributi pagati sotto il vigore della l. n.864/83. I due motivi possono essere trattati congiuntamente data la loro intima connessione. Essi sono infondati. La Corte d’appello ha qualificato la domanda di Sielte s.p.a. come domanda di ripetizione di indebito, avente ad oggetto i contributi indebitamente pagati riguardo ad assunzioni con CFL.
I due motivi non argomentano nulla di specifico per confutare tale qualificazione, limitandosi a riprendere gli argomenti già svolti in sede di appello – e di cui la sentenza dà conto nella parte in fatto – ovvero che si tratterebbe di un giudizio che traeva origine dalla comunicazione Inps del 15.6.2012. In particolare, non è contestato che la domanda azionata aveva ad oggetto la condanna al pagamento di contribuzione indebitamente versata, anziché la sola impugnazione di un provvedimento dell’Inps onde farne accertare la illegittimità.
La sentenza ha quindi dato corretta applicazione dell’art.2033 c.c., facendo decorrere la prescrizione dalla data dei pagame