Italian Supreme Court dismisses appeal on asbestos exposure benefit due to statutory limitation period expiration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected Luigi Sodano's cassation appeal against the INPS regarding his claim for contributory revaluation due to over a decade of asbestos exposure. The court held that the administrative claim filed in 2004 had expired under the limitation period established by Article 47 of D.P.R. 639/1970, which applies to the entire benefit claim rather than just past installments. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the applicant to pay the procedural costs and a unified contribution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639; The limitation period for administrative claims regarding contributory revaluation for asbestos exposure expires if not filed within the prescribed term, barring the entire benefit claim regardless of the specific nature of the exposure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
NANZA sul ricorso20915-2020 proposto da SODANOLUIGI, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita a margine del ricorso, dall’avvocato VINCENZO RICCARDI, domiciliato presso la cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE– ricorrent e – contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, con domicilio eletto in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 5 450 del 201 9 della C ORTE D’APPELLO DI NAPOLI , depositata il 7 gennaio 20 20 (R.G.N. 3295/2014).
R.G.N.20915/2020 Cron. Rep. C.C. 13/12/2023 giurisdizione Rivalutazione contributiva prevista dalla legge n. 257 del 1992. Decadenza. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 1 3 dicembre2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. FATTI DI CAUSA 1.–Con ricorso notificato il 13 luglio 2020 e articolato in tre motivi, illustrati da memoria, il signor Luigi Sodanoimpugna per cassazione la sentenza n. 5450del 2019, pronunciata dalla Corte d’appello di Napoli e depositata il 7gennaio 2020. 1.1.–La Corte territoriale ha respinto il gravame del signor Sodano e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva rigettato la domanda volta a ottenere la rivalutazione contributiva per l’esposizione ultradecennale all’amianto (art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257). 1.2.– A fondamento della decisione, i giudici d’appello hanno argomentato che è dirimente l’intervenuta decadenza, in base all’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.
A fronte di una domanda amministrativa, inoltrata all’INPS il 26 maggio 2004, il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato il 10 ottobre2012, allorché « risultano abbondantemente decorsi » i termini di decadenza(pagina 2 della sentenza d’appello). La decadenza, applicabile anche al beneficio dedotto in causa, in quanto provvisto «di una sua autonomia ed ancorato a presupposti propri»(pagina 2 della pronuncia impugnata), non implica l’estinzione dei soli ratei pregressi e si riverbera sulla pretesa, considerata nella sua interezza. 1.3.– Ad ogni modo, l’appello è infondato «per mancanza di allegazione e prova circa i requisiti costitutivi del diritto alla rivalutazione contributiva come correttamente è stato argomentato nella sentenza di primo grado» (pagina 3 della pronuncia d’appello). 2.–L’INPS resiste con controricorso, notificato il 7 agosto 2020 e illustrato da memoria. -3 - 3.–La trattazione del ricorso è stata fissat a in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, numero 4-quater),e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 4.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 5.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–Contro le statuizioni della Corte d’appello di Napoli, il signor Luigi Sodanoformula tre censure, che si possono così compendiare. 1.1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970. Avrebbe errato la Corte territoriale nel ritenere che l’effetto della decadenza non sia circoscritto ai soli ratei pregressi e nel privilegiare un’interpretazione che vanifica l’obbligo dell’INPS di provvedere entro un termine tassativo, a tutela del cittadino.
L’incidenza della decadenza sui soli ratei pregressi, per contro, sarebbe imposta dai principi costituzionali sul diritto a pensione, che non sarebbe assoggettato né a prescrizione néa decadenza. 1.2.–Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente prospetta la violazione o la falsa applicazione dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992. La sentenza d’appello avrebbe erroneamente negato la rivalutazione pensionistica, benché, in fatto, se ne riscontrassero tutti i presupposti. 1.3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce, infine, la violazione o la falsa applicazione dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 e imputa alla Corte di merito di aver omesso gli accertamenti indispensabili in ordine all’effettiva esposizione ultradecennale all’amianto. -4 - 2.– Il primo motivo, che censura la prioritaria e dirimente ratio decidendidella pronuncia d’appello, si palesa infondato. 2.1.– Q uesta Corte è costante nell’affermare che la decadenza dall’azione giudiziaria prevista dall’art. 47 del d .P.R. n. 639 del 1970, nel testo sostituito dall’art. 4 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, trova applicazione anche per le controversie su l riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, siano esse promosse da pensionati o da soggetti che ancora non sono titolari di alcuna pensione (fra le molte, Cass., sez . lav., 25 gennaio 2023, n. 2598).
Invero, il citato art. 47, in virtù del l ’ ampio riferimento alle controversie in materia di trattamenti pensionistici, comprende tutte le domande giudiziarie che comunque investano l ’ acquisizione del diritto a pensione o la determinazione della sua misura(Cass., sez. VI - L, 4 aprile 2014, n. 7934). Ne consegue che l’àmbito applicativo della previsione richiamata include anche l’accertamento relativo alla consistenza dell’anzianità contributiva, condizionata dal sistema più favorevole di calcolo della contribuzione che si correla al beneficio previstodall’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992(di recente, Cass., sez. lav., 5 settembre 2023, n. 25924).
A tale riguardo, consolidata è la giurisprudenza di questa Corte nell’affermare chela domanda intesa all’ accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva non fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica o alla rivalutazione dell’ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa (Cass., sez. lav., 16 maggio 2017, n. 12087). -5 - In tale ipotesi, si controverte, a ben considerare, sul diritto a un beneficio che è dotato di una sua specifica individualità edi una sua autonomia.
In senso contrario, non giova addurre il rilievoche tale beneficio siaprevisto dalla legge ai fini pensionistici e sia, dunque, intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne il conseguimentoo, nel caso dei soggetti già pensionati, a incrementarne la misura, ove la contribuzione posseduta sia inferiore al tetto massimo dei quarant’anni. A favoredell’autonomia del beneficio, depone, in maniera decisiva, il fatto che la pretesa dedotta in causaincida sulla contribuzione e sia ancorata a presupposti propri e distinti da quelli inerenti al diritto al trattamento pensionistico (Cass., sez. lav., 29 dicembre 2021, n. 41886). 2.2.– Nel definire controversie sovrapponibili a quella odierna, questa Corte ha tratto dalla ricostruzione sistematica prima delineata le necessarie implicazioni in punto di decadenza e ha ribadito che «la decadenza cade sul diritto alla rivalutazione e copre, quindi, ogni differenza ad esso riconducibile e non solo le differenze dei ratei maturati precedentemente al triennio» (fra le molte, Cass., sez. lav., 5 aprile 2023, n. 9358). 2.3.–Occorre dare continuità, anche in questa sede, all’indirizzo espresso da questa Corte e confermato in molteplici occasioni, come anche la parte controricorrente non manca di rammentare nella memoria illustrativa.
Non si ravvisano, pertanto, i presupposti per esercitare la facoltà discrezionale di rimettere la causa alla pubblica udienza, rimessione che la parte ricorrente sollecita nella memoria illustrativa depositata in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. Né la memoria illustrativa enuncia argomenti decisivi, che scalfiscano l’orientamento richiamato o avvalorino quell’istanza di -6 - rimessione alle sezioni unite di questa Corte, già disattesa dal Primo Presidente in ragione della forza persuasiva dell’inquadramento sistematico che sorregge le enunciazioni di principio comunemente recepite. 3.– Acclarata l’infondatezza delle doglianze in ordine al profilo risolutivodella decadenza, di per sé idoneo a sorreggere la decisione di rigetto della domanda,restano assorbiti i restanti motivi di censura, che postulano la tempestività dell’azione e investono il merito della pretesa dedotta. 4.–Dai rilievi svolti, discende, in definitiva, il rigetto del ricorso. 5.–Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
Come questa Corte ha già statuito in analoghi giudizi (Cass., sez. lav., 28 marzo 2023, n. 8784e n. 8750, punto 12 del Considerato ), nonsi riscontrano i presupposti per l’applicazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., invocata dal ricorrente anche nella memoria illustrativa. Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali è espressione di uno ius singulare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati, e opera solo in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali.
Requisito indefettibile dell’esenzione èche il diritto alla prestazione sia l’oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento (Cass., sez. VI-L, 9 febbraio 2023, n. 4062, che disconosce l’applicabilità dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. in un giudizio concernente la rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto). 6.– L’integrale rigetto del ricorso, proposto dopo i l 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). -7 -
P.Q.M.
La Corterigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa im