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Decreto — n. 12191/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12191/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12191/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente DECRETO sul il ricorso iscritto al n. 19657/2022 R.G. proposto da: ST MICROELECTONICS S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Andronico, giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia Ricorrente C O N T R O SALVATORE POMA, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Ferlito e Antonio Federico Alessandro Petino, giusta procura sul foglio separato in calce, con domicilio digitale pec, come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la sentenza n. 106/2022, pubblicata il 14/2/2022, della Corte di appello di Catania, Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Regesto Legislator

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art. 380- bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12191/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 19657/2022 R.G. proposto da: ST MICROELECTONICS S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Andronico, giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia Ricorrente C O N T R O SALVATORE POMA, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Ferlito e Antonio Federico Alessandro Petino, giusta procura sul foglio separato in calce, con domicilio digitale pec, come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la sentenza n. 106/2022, pubblicata il 14/2/2022, della Corte di appello di Catania, Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Parole chiave

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riduzione delle spese giudiziarie spese di esecuzione anticipo delle spese ripetibili principio della copertura dei costi compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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art. 380- bis c.p
106/2022, pubblicata il 14/2/2022, della Corte di appello di Catania, Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

seguente DECRETO sul il ricorso iscritto al n. 19657/2022 R.G. proposto da: ST MICROELECTONICS S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Andronico, giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia Ricorrente C O N T R O SALVATORE POMA, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Ferlito e Antonio Federico Alessandro Petino, giusta procura sul foglio separato in calce, con domicilio digitale pec, come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la sentenza n. 106/2022, pubblicata il 14/2/2022, della Corte di appello di Catania, Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così decis