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Ordinanza — n. 12186/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against INPS regarding asbestos exposure compensation due to lack of proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12186/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Leonardo Campagna's appeal against the Palermo Court of Appeal's decision denying him asbestos exposure compensation. Campagna argued that the lower court erred by ignoring his expert report and failing to assess the duration and type of his duties on ships. The court held that the expert report was insufficient to establish the specific spatial-temporal conditions of his work, and the appeal merely offered a different reading of the evidence without proving a relevant error in judgment.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 8, legge 257/1992; Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.: The appellate court's assessment of evidence regarding asbestos exposure is final unless a relevant error in judgment is demonstrated; a cassation appeal cannot substitute the judge's factual evaluation with an alternative interpretation of the same evidence.

Parole chiave

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asbestos exposure compensation burden of proof standard expert report insufficiency error in judgment INPS liability shipyard duties cassation dismissal esposizione all'amianto

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 8, legge 27 marzo 1992, n. 257
1.1.– La Corte territoriale ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Trapani, ha accertato che al signor Campagna non spetta la rivalutazione contributiva prevista dall’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
-3 - 1.1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n.
Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
-3 - 1.1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n.
Art. 91, cod. proc. civ.
-8 - 4.2.–A fronte dell’integrale soccombenza del ricorrente, la Corte di merito ha correttamente applicato il principio “Victus victori”, sancito dall’art. 91 cod.
Art. 385, comma 1, cod. proc. civ.
6.–Il ricorrente deve rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio (art. 385, primo comma, cod.
art. 2697 cod. civ
civ., dell’art. 2697 cod. civ.
art. 92 cod. proc. civ
civ.), il ricorrente allega, infine, in via gradata, la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ.
art. 437 cod. proc. civ
Pertanto, non si può ritenere che sia stato surrettiziamente ampliato il tema del decideree che i rilievi critici dell’atto di gravame incorrano nel divieto di novasancito dall’art. 437 cod. proc. civ.
art. 91 cod. proc. civ
-8 - 4.2.–A fronte dell’integrale soccombenza del ricorrente, la Corte di merito ha correttamente applicato il principio “Victus victori”, sancito dall’art. 91 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U., 15 luglio 2005, n. 14989
Ne consegue che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione(Cass., S.U., 15 luglio 2005, n. 14989; nello stesso senso, di recente, Cass., sez.
Cass., sez. VI-III, 26 aprile 2019, n. 11329
14989; nello stesso senso, di recente, Cass., sez. VI-III, 26 aprile 2019, n. 11329).
Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315
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Testo completo

NANZA sul ricorso 5099-2019 proposto da CAMPAGNA LEONARDO, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato VITTORIO MORESCO , con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in ROMA, VIA MARCHE, 1-3 – ricorrent e – contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, con domicilio eletto in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 702 del 201 8 della C ORTE D’APPELLO DI PALERMO , depositata il 9 agosto 201 8 (R.G.N. 1041/2016).

R.G.N.5099/2019 Cron. Rep. C.C. 13/12/2023 giurisdizione Rivalutazione contributiva prevista dalla legge n. 257 del 1992. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 1 3 dicembre2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. FATTI DI CAUSA 1.–Con ricorso notificato il 30 gennaio 2019 e articolato in quattro motivi, illustrati da memoria, il signor Leonardo Campagna impugna per cassazione la sentenza n. 702 del 201 8 , pronunciata dalla Corte d’appello di Palermoe depositata il 9 agosto 201 8 . 1.1.– La Corte territoriale ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Trapani, ha accertato che al signor Campagna non spetta la rivalutazione contributiva prevista dall’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per l’esposizione alle fibre di amianto durante l’attività prestata sulle navi per più di diciotto anni, con mansioni di macchinista/motorista. 1.2.– A fondamento della decisione, i giudici d’appello hanno argomentato che l’esposizione qualificata all’amianto non è stata dimostrata con ragionevole certezza.

Non sono decisive le considerazioni del consulente tecnico d’ufficio, in quanto prescindono dalle«modalità spazio-temporali delle mansioni svolte dal ricorrente», che nel giudizio sono rimaste indimostrate (pagina 9 della sentenza d’appello). 2.–L’INPS resiste con controricorso, notificato l’11 marzo 2019. 3.–La trattazione del ricorso è stata fissat a in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, numero 4-quater),e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 4.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 5.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.).

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Il signor Campagna sottopone al vaglio di questa Corte le seguenti censure. -3 - 1.1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 157, secondo comma, 195, 414, 416 e 437 cod. proc. civ. Avrebbe errato la Corte territoriale nel pretermettere le allegazioni del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado in ordine alla durata e alla tipologia delle mansioni, allegazioni che l’INPS avrebbe genericamente contestato.

Solo in sede d’appello, l’Istituto avrebbe «introdotto argomentazioni nuove (assenza di prova su presenza amianto nelle singole navi su cui il Campagna ha lavorato; quesito CTU formulato in maniera errata; conclusioni CTU errate perché basate su criterio probabilistico) che modificavano o, comunque, ampliavano l’oggetto dell’accertamento rispetto a quello definito in primo grado» (pagina 16 del ricorso per cassazione). 1.2.–Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente prospetta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 115, 157, secondo comma, 195, 414 e 416 cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992.

La sentenza impugnata sarebbe erronea, in quanto, in contrasto con le risultanze processuali, non avrebbe considerato pacifiche la durata ultradecennale dell’attività lavorativa e l’oggettiva sussistenza dei presupposti sanciti dalla legge n. 257 del 1992 per il riconoscimento dei benefici dedotti in causa. 1.3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 e dell’art. 2697 cod. civ. Il ricorrente imputa alla sentenza d’appello di avere richiesto la prova analitica , per l’intero periodo, di una esposizione qualificata, a dispetto dell’impossibilità «di adempiere ad un simile onere probatorio» in ragione dell’irreversibile mutamento dello stato dei luoghi.

La -4 - pronuncia impugnata avrebbe disatteso l’orientamento di questa Corte, che non reputa necessaria la prova dell’esatta quantificazione della frequenza e della durata dell’esposizione. 1.4.–Con la quarta critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente allega, infine, in via gradata, la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ. e lamenta che i giudici d’appello non abbia no compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio e non abbiano tenutoconto di una prospettazione difensiva tutt’altro che pretestuosa, suffragata anche dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. 2.–Possono essere scrutinati congiuntamente il primo e il secondo mezzo, per la connessione che li unisce.

Tali censure, sotto profili in larga parte convergenti, fanno leva sulla mancanza di specifiche contestazioni in ordine agli elementi costitutivi del beneficio dedotto in causa. I motivi si rivelano infondati. 2.1.–Ai fini del riconoscimento del beneficio previsto dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 per i lavoratori esposti all’amianto, il giudice di merito deve accertare, nel rispetto dei criteri di ripartizione dell’onere probatorio, se l’attore abbia provato la specifica lavorazione praticata e la concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori limite, in relazione all’ambiente in cui l’attività lavorativa è stata svolta (Cass., sez. lav., 15 gennaio 2016, n. 588).

Questa Corte ha puntualizzato che l ’ allegazione del fatto costitutivo, relativo all’esposizione lavorativa ultradecennale ad amianto per un livello superiore a 100 fibre litro in rapporto ad un periodo lavorativo di otto ore, per il suo contenuto fortemente valutativo deve ritenersisottratta all ’ ambito di operatività del principio di non contestazione, invocato dall’odierno ricorrente. Il menzionatofatto costitutivo , dunque, attiene nella sua interezza al thema probandum, come d elineato dall ’ art. 2697 c od. civ. (Cass., sez. lav., 28 settembre 2016, n. 19181). -5 - 2.2.– Peraltro, nel controricorso (pagine 2 , 3 e 4 ), l’Istituto ha dimostrato, con il supporto dei brani rilevantidella memoria difensiva depositata in primo grado, di avere ritualmente e r adicalmente contestato la fondatezza della domanda, che comunque spettava alla parte attrice provare in tutti i suoi presupposti.

L’Istituto ha reiterato lecontestazioni in sede di gravame e le ha poste a raffronto con la disamina dell’elaborato peritale, senza veicolare nuovi elementi di fatto. Né tali contestazioni, mosse al nucleo delle allegazioni del ricorrente e incentrate sulle manchevolezze e sui punti problematici delle argomentazioni addotte, sono di mero stile, come adombra la parte ricorrente nella memoria illustrativa. Irrilevante è la formulazione del quesito al consulente, in quanto, nella decisione impugnata, riveste rilievo decisivo lo scrutinio complessivo delle emergenze probatorie, anche alla luce delle deduzioni della parte ricorrente, che la sentenza impugnata ha debitamente ponderato.

Pertanto, non si può ritenere che sia stato surrettiziamente ampliato il tema del decideree che i rilievi critici dell’atto di gravame incorrano nel divieto di novasancito dall’art. 437 cod. proc. civ. : essi, invero, sicollocano nell’alveo della linea difensiva propugnata anche in primo grado e ne traggono le necessarie implicazioni. 3.– Anche la terza doglianza dev’essere disattesa , in quanto inammissibile. 3.1.– Questa Corte è costante nell’affermare che la prova dell’esposizione qualificatasi può r eputare raggiunta solo in presenza di un elevato grado di probabilità di esposizione in misura superiore alle soglie previste dalla legge(Cass., sez. lav., 11 dicembre 2015, n. 25050; nello stesso senso, giàCass., sez. lav., 20 settembre 2007, n. 19456). -6 - 3.2.– A questi principi, diffusamente richiamati (pagina 7 della sentenza), si è conformata la sentenza d’appello, nel cimentarsi con il vaglio critico di tutto il compendio istruttorio.

Né la Corte di merito ha inteso gli oneri probatori in un’accezione più restrittiva rispetto a quella recepita dalla giurisprudenza di questa Corte. I giudici del gravame hanno esaminato, anzitutto, la documentazione prodotta dall’odierno ricorrente in ordine all’attività lavorativa svolta e ai periodi d’imbarcoe hanno analizzato le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio designato dal Tribunale, ripercorrendone i passaggi più significativi (pagine 7 e 8). Proprio sulla scorta di tale analisi e delle stesse considerazioni formulate dal consulente, i giudici d’appello hanno accertato,in punto di fatto , che non è stata raggiunta la prova, secondo i criteri probabilistici enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte.

Non sono stati acquisiti dati specifici in ordine alle condizioni degli ambienti in cui il ricorrente ha prestato la propria opera e «alle modalità spazio-temporali delle mansioni svolte dal ricorrente e quindi della concreta esposizione al rischio oltre ivalori soglia, nei termini indicati dal medesimo ctu» (pagina 9 della sentenza impugnata). È lo stesso consulente tecnico d’ufficio – soggiunge la sentenza impugnata – a rimarcare che tale lacuna preclude la formulazione di un giudizio in termini «rigorosamente tecnico-scientifici» (pagina 8 della sentenza impugnata, che riproduce il citato stralcio della relazione scritta).

In questa prospettiva, la mancanza degl’indispensabili elementi di conferma riferiti alla vicenda controversa rende meramente congetturali le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, dunque inidonee a sostanziare un persuasivo giudizio probabilistico, in difetto degli approfondimenti istruttori che era onere della parte ricorrente sollecitare. -7 - 3.3.– La Corte territoriale ha dunque ritenuto prive di portata dirimente le acquisizioni dell’elaborato peritale ed è approdata a queste conclusioni, corroborate da una valutazione congrua e plausibile, all’esito del prudente apprezzamento di tutte le prove raccolte.

Alla valutazione compiuta dalla sentenza d’appello il motivo di ricorso, dietro lo schermo della violazione di legge, si limita a contrapporre una diversa, più appagante, lettura del materiale istruttorio, senza disvelare un error in iudicandorilevante alla stregua dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in tema di riparto dell’onere della prova e di standardprobatori applicabili. Anche gli argomenti esposti nella memoria illustrativa, nella loro essenza, tendono a provocare una rivalutazione del merito della vicenda e neppure additano, nell’accertamento di fatto, lacune sindacabili in questa sede, nei limiti tracciati dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Coglie nel segno, pertanto, l’eccezione d’inammissibilità sollevata nel controricorso sul presupposto che la censura ambisca a sostituire alla valutazione del giudice di merito un inquadramento alternativo, più favorevole, dei dati di fatto (pagina 6). 4.–Infondato, infine, è il quarto motivo. 4.1.– In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione , con un ’ espressa motivazione,del mancato uso di tale sua facoltà.

Ne consegue che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione(Cass., S.U., 15 luglio 2005, n. 14989; nello stesso senso, di recente, Cass., sez. VI-III, 26 aprile 2019, n. 11329). -8 - 4.2.–A fronte dell’integrale soccombenza del ricorrente, la Corte di merito ha correttamente applicato il principio “Victus victori”, sancito dall’art. 91 cod. proc. civ. 5.–In definitiva, il ricorso dev’essere, nel suo complesso, respinto. 6.–Il ricorrente deve rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio (art. 385, primo comma, cod. proc. civ.), che si liquidano nella misura indicata in dispositivo. 7.– L’integrale rigetto del ricorso, proposto dopo i l 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corterigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari