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Ordinanza — n. 12185/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding asbestos benefit decadence, upholding strict 2005 filing deadline. The court rejects arguments that later laws extended the deadline for exposure periods. The decision confirms the legislative intent to freeze eligibility for budgetary stability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12185/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by four claimants against the INPS, upholding the lower court's rejection of their request for a contributory benefit. The claimants argued that their exposure to asbestos spanned periods before and after 1992, and that subsequent legislation should have extended the filing deadline. The court ruled that the specific statutory provision establishing a 2005 deadline was designed to definitively freeze the eligible population for budgetary planning purposes, and that later laws merely clarified certification rules without altering this fundamental deadline.

Regesto Legislator

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Art. 47, commi 5 e 6, DL nr. 269 del 2003; Art. 1, co. 20, legge nr. 247 del 2007: The special statute of limitations for judicial action regarding asbestos benefits establishes a definitive deadline to freeze the eligible population for budgetary equilibrium, and subsequent legislative amendments do not extend this deadline for exposure periods occurring prior to the cutoff date.

Parole chiave

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asbestos benefits statute of limitations contributory benefit budgetary equilibrium judicial action deadline INAIL certification legislative interpretation esposizione all'amianto

Disposizioni normative citate

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Art. 47, commi 5 e 6, DL nr. 269 del 2003
- ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato Oggetto Art. 47, co.
Art. 1, co. 20, legge nr. 247 del 2007
257 del 1992, art. 13,comma 8; 2.la Corte territoriale ha osservato che gli aspiranti al beneficio non avevano presentato all’INAIL la domanda entro il 15 giugno 2005 e , dunque, nei loro confronti, si era maturata la decadenza di cui alD.L.
Art. 13, comma 8, legge nr. 257 del 1992
257 del 1992, art. 13,comma 8; 2.la Corte territoriale ha osservato che gli aspiranti al beneficio non avevano presentato all’INAIL la domanda entro il 15 giugno 2005 e , dunque, nei loro confronti, si era maturata la decadenza di cui alD.L.
Art. 81 Cost.
Art. 380 bis, comma 2, cod. proc. civ.
art. 118 disp.att.cod.proc.civ
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27346-2019 proposto da: PESARESI DOMENICO, BARBONI CLAUDIO, RIGHETTO MASSIMO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 17, presso lo studio dell'avvocato FULVIO ZARDO, rappresentati e difesi dall'avvocato GIANNI CASADIO; -ricorrenti - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato Oggetto Art. 47, co. 5, DL nr.Domanda INAIL Decadenza R.G.N.27346/2019 Cron.

Rep. Ud.13/12/2023 CC e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 230/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 27/03/2019 R.G.N. 288/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: 1.la Corte d'appello di Bologna, con sentenza nr. 230 del 2019, investita dall'impugnazione dei ricorrenti nei confronti dell'INPS avverso la sentenza di primo grado, respingeva l’appello e conferma va la decisione del Tribunale che aveva respinto le domande, da ciascuno degli stessi proposte, volte ad ottenere il beneficio contributivo previsto dallegge n r . 257 del 1992, art. 13,comma 8; 2.la Corte territoriale ha osservato che gli aspiranti al beneficio non avevano presentato all’INAIL la domanda entro il 15 giugno 2005 e , dunque, nei loro confronti, si era maturata la decadenza di cui alD.L. n. 269 del 2003, art. 47,comma 5; 3.avverso la decisione, hanno proposto ricorso per cassazione le parti indicate in epigrafe, sulla base di un unico motivo; 4.ha resistito, con controricorso, l’INPS; 5.chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.

CONSIDERATO CHE6.con l’unico motivo è dedotta la violazione dell’art. 47, commi 5 e 6, del DL nr. 269 del 2003nonchè dell’art. 1, co.20, della legge nr. 247 del 2007;

7. i ricorrenti censurano l’interpretazione della normativa di riferimento resa dalla Corte territoriale; deducono chel’esegesi letterale delle norme indicate in rubrica si porrebbein contrasto con i principi contenuti nella Carta Costituzionale;

8. il motivo è infondato;

9. l’art. 47, comma 5, del DL nr. 269 del 2003, in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, ha introdotto una decadenza speciale riferita all’azione giudiziale. Ha richiesto la presentazione della domanda all’INAIL entro la data del 15 giugno 2005;

10. così testualmente, dispone l’art. 47,comma 5: «I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 ( la rivalutazione contributiva dei periodi di esposizione ad amianto per il minor coefficiente dell’1,25 ai fini della misura della pensione)[…] devono presentare domanda alla Sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici»;

11. nell’interpretare la disposizione in esame, questa Corte ha indicato a quale platea di soggetti si riferiscela disposizione; più precisamente, ha individuato la platea di soggetti che non sono destinatari della disposizione. Ha osservatoche «[ … ] la decadenza speciale dall'azione giudiziaria, prevista dalD.L. nr. 269 del 2003, art.47, comma 5 ] non si applica a coloro che « rientrano nel regime previgente, di cui allaL. n. 257 del 1992, art.13,comma 8» (v. tra le altre, Cass. nr. 27553 del 2020; Cass. nr. 14895 del 2015);

12. a chiarimento dell’affermazione, la Corte ha precisato che rientrano nel regime previgente:1) coloro che alla data del 2 ottobre 2003 hanno già maturato il diritto alla pensione oppure hanno ottenuto il riconoscimento del diritto alla rivalutazione in via amministrativa o giudiziaria;

2) coloro che alla data del 2 ottobre 2003 hanno già avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto (per tutte, v. Cass. nr. 7885 del 2015, in motivazione, p.17,e successive conformi;

13. la Corte ha poi ritenuto c he la normativa attuativa (in specie, il DM 27 ottobre 2004) dove sse muoversinel solco tracciato dalla fonte primaria e che , pertanto, era da disapplica re nella parte in cui ave va riferito, indistintamente, il termine didecadenza a tutti i lavoratori che intendevano fare richiesta del beneficio in oggetto( v. anche, ex plurimis , Cass. nr. 1607 del 2022, in motivazione)e non solo a coloro che alla nuova normativa erano assoggettati;

14. nel rinviare ai precedenti indicati , per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell’art. 118 disp.att.cod.proc.civ., va chiarito che, nella fattispecie concreta, non si discute di « appartene nza » alle categorie escluse dal perimetro di applicazione della normativama, per come deve ritenersi pacifico in causa, di soggetti ai quali la decadenza , secondo l’interpretazione qui ricordata, va riferita. E, tuttavia, si assumel’illegittimità, a monte, della previsione;

15. così non è. L’art. 47 cit., come già detto, ha introdotto una «speciale decadenza». Essa ha natura sostanziale (si parla, infatti,di decadenza dal diritto) e il suo effetto è quello di inibi re il conseguimento dei benefici previdenziali. La mancata presentazione della domanda, anche all’INAIL, entro il 15 giugno del 2005, pregiudicail riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva, sia pure nella minor misura stabilita dal comma 1 del medesimo art. 47;

16. si tratta di una previsione che, come altre analoghe, è posta a protezione dell'interesse collettivo alla definitività e certezza dellesituazioni giuridiche;

17. i rilievi di incostituzionalità, proposti con il ricorso, sono già stati offerti al vaglio di questa Corte che, sia pure con riferimento al più generale impianto normativo tracciato dal DL nr. 326 del 2003, li ha disattesi (v., in particolare, v. Cass. nr. 17503 del 2014). La Corte ha richiamato i principi enunciati a più riprese dalla Corte Costituzionale secondo cui « le disposizioni modificatrici in senso sfavorevole della precedente disciplina dei rapporti di durata […] non devono concretare un regolamento irrazionale ed arbitrario, lesivo delle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti e frustrare l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, che è elemento fondamentale dello Stato di diritto.

Nella specie, tuttavia, la (comunque solo parziale) frustrazione delle aspettative[…] dei destinatari della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 […]non si connota da arbitrarietà ed irrazionalità, inserendosi al contrario in un complessivo quadro di trasformazione radicale dell'istituto» ( v. in motivazione, Cass. nr. 17503 cit., con il richiamo a Corte Cost. nr. 376 del 2008);

18. in particolare, l’introduzione d el meccanismo decadenziale ( con la previsione di un termine finale per presentare la domanda all’Inail) r isponde all ’evidente finalità di cristallizza re , in via tendenzialmente definitiva, in un dato momento storico, la platea degli aventi diritto albeneficio previdenziale onde consentire una prognosi degli oneri di spesa e assicura re un equilibrio tra entrate e uscite di bilancio, ai sensi dell’art.81 Cost.;

19. si tratta, peraltro, di unmeccanismo introdotto con modalità tali da non rendere difficoltoso l'esercizio del diritto: vi è stato, infatti, uno spazio temporale ampio -quasi biennale-tra l’entrata in vigore della legge che ha introdotto la decadenza in oggetto e il termine entro il quale gli interessati «a pena di decadenza del diritto»dovevano presentare la domanda all’INAIL ;

20. le critiche dei ricorrenti muo vono essenzialmente dalla vicenda concreta la cui peculiarità è data dal fatto che l’esposizione all’amianto si sarebbe realizzata in un arco temporale a cavallo della legge nr. 257 del 1992. Il decennio di esposizione, infatti, avrebbe riguardato, in parte, il periodo antecedente al 1992, in parte,quello successivo al 1992;

21. a dire degli stessi, solo la legge nr. 247 del 2007 avrebbe esteso la possibilità di valutare l’esposizione all’amianto per periodi successivi al 1992;

22. la tesi non ha fondamento;

23. l’art.1, co 20, della legge nr. 247 del 2007 (secondo cui : «Ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate dall’ […] INAIL ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale»)si limita ad introdu rre una particolare disciplina per i lavoratori che abbiano prestato la propria attività nelle aziende ivi specificate. La norma non incide, invece, sul profilo che qui occupa; al contrario, conferma la necessità che la domanda sia stata presentata entro il 15 giugno 2005;

24. come esattamente osservato dalla Corte di appello, il fondamento normativo delbeneficio in esame è -e resta- l’art. 13, comma 8, della legge nr. 257 del 1992 che fa esclusivo riferimento all’esposizione decennale, senza identificare un arco temporale di riferimento;

25. per quanto innanzi, il ricorso va dunque rigettato, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità;

26. sussistono, inoltre, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove lo stesso risulti dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura di legge e accessori di legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific