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Ordinanza — n. 12184/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against asbestos exposure benefits, upholding lower court's finding of insufficient proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12184/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Giuseppe Balloni's appeal against the Ancona Court of Appeal's refusal to grant asbestos-related contributory benefits. The appellant argued that the appellate court erred by failing to apply the 'relevant probability' standard required by law, insisting on a lower evidentiary threshold than the 'minimum concentration' found proven. The court dismissed this claim, ruling that the lower court correctly assessed the specific maritime working conditions and concluded that the exposure did not meet the statutory minimum concentration required for the benefit.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 8 della legge nr. 257 del 1992; Art. 116 cod. proc. civ.: The court of appeal may evaluate evidence according to its prudent discretion; a violation of the 'relevant probability' standard does not occur if the lower court correctly determined that the specific working conditions did not reach the minimum concentration threshold required by law.

Parole chiave

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asbestos exposure benefits relevant probability standard minimum concentration threshold maritime work conditions evidentiary burden allocation procedural violation appeal contributory benefits recognition esposizione all'amianto

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 8 della legge nr. 257 del 1992
la Corte di appello, dopo aver precisato che la fattispecie concreta ricadeva nel perimetro di applicazione dell’art. 13, comma 8, della legge nr.
Art. 116 cod. proc. civ.
è configurabile, invece, una violazione dell’art. 116 cod.proc.civ.
Art. 360 nr. 4 cod. proc. civ.
con il primo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr.
Art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.
con il primo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr.
Art. 380 bis 1, comma 2 cod. proc. civ.
chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per ca
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis
la Corte di appello, dopo aver precisato che la fattispecie concreta ricadeva nel perimetro di applicazione dell’art. 13, comma 8, della legge nr.
art. 115 cod.proc.civ
ripetutamente questa Corte afferma che una questionedi violazione dell’art. 115 cod.proc.civ.
art. 116 cod.proc.civ
è configurabile, invece, una violazione dell’art. 116 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 28142 del 2018
Cass. nr. 19456 del 2007
Cass. nr. 16119 del 2005
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15612-2019 proposto da: BALLONI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 13, presso lo studio dell'avvocato MARIA CECILIA FELSANI, rappresentato e difeso dagli avvocati ISIDE STORACE, LUCA SANTINI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati Oggetto Esposizione amianto Accertamento di merito R.G.N.15612/2019 Cron. Rep. Ud.13/12/2023 CC LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN; -controricorrente - avverso la sentenza n. 377/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 08/11/2018 R.G.N. 506/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:

1. la Corte d'Appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva rigettato la domanda proposta dall’odierno ricorrente, nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto il riconoscimento dei benefici contributivi connessi all’esposizione ad amianto, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa;

2. la Corte di appello, dopo aver precisato che la fattispecie concreta ricadeva nel perimetro di applicazione dell’art. 13, comma 8, della legge nr. 257 del 1992, come modificato dal D.L. nr. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge nr. 326 del 2003, ha ritenuto non provata l'esposizione alle fibre di amianto nella percentuale di legge;

3. avverso tale pronuncia, la parte in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. L'INPS ha resistito, con controricorso;

4. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ. CONSIDERATO CHE:

5. con il primo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. perché la Corte di appello anziché fondare la propria decisione «sui documenti scientifici acquisiti in sede di CTU» avrebbedeciso la controversia in base a proprie libere valutazioni;

6. il motivo è inammissibile;

7. ripetutamente questa Corte afferma che una questionedi violazione dell’art. 115 cod.proc.civ. può porsi solo allorché la parte ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia posto a base della decisione provenon dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; 8. è configurabile, invece, una violazione dell’art. 116 cod.proc.civ. ove il giudice abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione;

9. nel caso di specie, non risultano illustrati errori di applicazione delle regole sopra tracciate: la Corte di merito ha pronunciato in base alle prove richieste dalle parti e attribuito alle stesse il valore che la legge prevede; 10.il ricorrente incorre nell’equivoco di ritenere che sia ugualmente integrata una violazione solo perché il giudice ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre; ciò che invece configura la tipica attività valutativa, consentita proprio in applicazione dell’art. 116 cod.proc.civ.( cfr. , in argomento, Cass., sez.un. nr. 20867 del 2020); 11.con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta la violazione dell’art. 13, comma 8, della legge nr. 257 del 1992 e dell’art. 116cod.proc.civ. perché la Corte di appello avrebbe seguito un’interpretazione dell’art. 13 cit. non conforme ai precedenti della Corte, in particolare, non considerandoche, ai fini della prova dell’esposizione, è sufficiente raggiungere il giudizio di «rilevante probabilità» che il lavoratore sia stato esposto alla sostanza nociva; 12.il secondo motivo è infondato; 13.nella sentenza impugnata non si riscontrano statuizioni in contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, sia in relazione alla necessità che l’esposizione debba superare una certa soglia, ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo, sia in punto di onere della prova , posta acarico della parte che intende avvalersi del beneficio stesso; 14.in particolare, non si riscontrano argomentazioni contrarie al principio per cui, al fine di non rendere impossibile il riconoscimento del beneficio, gravando il lavoratore di una probatio diabolica, può essere sufficiente accertare, anche a mezzo di consulenza tecnica, la rilevante probabilità di esposizione del lavoratore al rischio morbigeno, attraverso un giudizio di pericolosità dell'ambiente di lavoro, con un margine di approssimazione di ampiezza tale da indicare la presenza di una rilevante probabilità di superamento della soglia indicata dalla regge (Cass. nr.28142 del 2018 sulla scorta di Cass.nr. 19456 del 2007 e di Cass. nr. 16119 del 2005); 15.invero, la Corte territoriale ha valutato la specifica situazione lavorativa e, tuttavia, concluso, anche in base alla consulenza in atti, che, per le mansioni ordinariamente svolte, per i luoghi di svolgimento delle stesse, per i tempi di durata della prestazione,a bordo delle navi ove aveva operato il lavoratore non vi era - neppure nei termini probabilistici indicati da questa Corte (v. sesto foglio della decisione impugnata)- una concentrazione di fibre di amianto nella misura minima richiesta dalla legislazione di settore; 16.il giudizio reso è censurato attraverso la mera confutazione degli elementi valutativi che, invece, sfuggono al sindacato di legittimità, tanto più in presenza di una pronuncia cd. doppia conforme; 17.per quanto innanzi, segue il rigetto del ricorso, con le spese che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; 18.ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate, in Euro 3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per ca