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Ordinanza — n. 12181/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to challenge both grounds of the lower court's double ratio decidendi.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12181/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to challenge both grounds upon which the lower court based its decision. The appellate court ruled against the claimant on two separate statutory deadlines: one for judicial action under the 1970 regulations and another for administrative claims under the 2003 decree. The Supreme Court held that when a judgment rests on multiple independent reasons, the party must attack all of them to preserve the right to appeal.

Regesto Legislator

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Art. 47 DPR 639/1970; Art. 47, comma 5, D.L. 269/2003: When a final judgment is based on a double ratio decidendi, the appellant must challenge both grounds; failure to do so renders the appeal inadmissible as the unchallenged reason becomes definitive.

Parole chiave

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double ratio decidendi inadmissibility of appeal statutory limitation periods burden of proof administrative exhaustion esposizione all'amianto rendita d'invalidità della previdenza professionale domanda di prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 47 DPR 639/1970
a fondamento del decisum , la Corte territoriale ha, in primo luogo, ritenuto che fosse maturata la decadenza ex art. 47del D .
Art. 47, comma 5, D.L. 269/2003
a fondamento del decisum , la Corte territoriale ha, in primo luogo, ritenuto che fosse maturata la decadenza ex art. 47del D .
Art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.
con l’unico motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 nr.
Art. 380 bis, comma 2, cod. proc. civ.
chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a n

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17182 del 2020
Cass. n. 10815 del 2019
Cass. n. 7499 del 2019
Cass. n. 3989 del 2024
Cass. n. 19471 del 2023
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14351-2019 proposto da: BURELLI ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIRSO 90, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PATRIZI, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE QUINTINO FEROCINO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO; Oggetto Doppia ratio decidendi Inammissibilità impugnazione R.G.N.14351/2019 Cron. Rep. Ud.13/12/2023 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 150/2018 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 29/10/2018 R.G.N. 70/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:

1. l a C orte d i Appello di Perugia ha respinto l’impugnazione della parte privata e conferma to la decisione di primo grado che , a sua volta, aveva rigettato la domanda volta ad accertare l’esposizione all’amianto e il conseguente diritto di Enrico Burelli ai benefici contributivi di cui all’art. 13, comma 8, della legge nr. 257 del 1992;

2. a fondamento del decisum , la Corte territoriale ha, in primo luogo, ritenuto che fosse maturata la decadenza ex art. 47del D . P . R . nr. 639 del 1970. A tale riguardo, ha osservato come, ai fini della valutazione di tempestività o meno dell’azione giudiziale, rilevava la domanda che l’interessato aveva inoltrato all’Inps n el 2003 e non anche quella successiva , presentata all’Istituto nel 2015, trattandosi di una decadenza sostanziale del diritto;

3. nello specifico, poi, l a Corte di merito ha valuta to la domanda del 2003 e giudicatola stessa atto idoneo a dare impulso al procedimento amministrativo, per essere chiaramente evincibile tanto la prestazione richiesta quantoil soggetto assicurato; per la Corte, ai fini che occupavano, era irrilevante, invece, la mancata indicazione, nell’istanza, delle mansioni svolte e del periodo temporale di esposizionealla sostanza nociva;4. la Corte di appello ha , per ò , giudicato inammissibile il ricorso anche per un diverso profilo. Ha osservato che «quant’anche […]la domanda (del 2003) all’Inps non (fosse) valida » comunque risultava maturata (altra e diversa ) decadenza , ai sensi dell’art. 47, comma 5, del D.L. nr. 269 del 2003, per la mancata presentazione, da parte del Burelli, della domanda all’Inail entro il 15 giugno 2005;

5. avverso tale pronuncia, la parte in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo;

6. l'INPS ha resistito, con controricorso;

7. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ. CONSIDERATO CHE 8. con l’unico motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 nr. 3cod.proc.civ. – è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 47 DPR nr. 639 del 1970 in relazione all’art. 13, comma 8, della legge nr. 257 del 1992, per avere la sentenza impugnata dichiarato la decadenza,senza considerare che la «prima» domanda all’Inps era priva degli elementi essenzialie, quindi, non valida;

9. il ricorrente, in altri termini, censura la decisione della Corte di appello nella parte in cui fissa il dies a quo del termine decadenziale al momento di presentazione della domanda del 2003 che, invece, in quanto incompleta, non poteva considerarsi idonea a dare impulso al procedimento amministrativo; pertanto, il termine di decadenza dell’azione giudiziale doveva valutarsi unicamente con riferimento alla domanda presentata nel 2015; 10.il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità; 11.come riportato nello storico di lite, la Corte di appello h a individua t o le ragioni del rigetto della domanda in unadoppia ratio decidendi ; 12.da un lato, ha ritenuto che la parte privata fosse decaduta dall’azione, ai sensi dell’art. 47 DPR 639 del 1970, poiché al momento di proposizione del ricorso giudiziario (10 luglio 2015) era ampiamente decorso il termine di tre anni e trecento giorni (considerato il procedimento amministrativo) decorrente dal 3 giugno 2003; 13.dall’altro, la Corte di appello ha valorizza to la diversa decadenza « speciale » dall'azione giudiziaria, prevista dalD.L. nr. 269 del 2003, art. 47, comma 5, conv. con modif. nellalegge n r . 326 del 2003 , per non avere la parte interessat a presentato « a ltresì » la domanda amministrativa all’INAIL entro il 15 giugno 2003; 14.entrambe le argomentazioni s ono idonee a sostenere il decisum;

15. il Giudice, infatti, ben può, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esaminare ed accogliere anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione nel caso in cui la prima dovesse risultare erronea (Cass. n.17182 del 2020 ; Cass. n. 10815 del 2019); 16.ricorrendo, però , l'ipotesi di unadoppia ratio decidendi , il ricorrente ha l'onere di impugnare entrambe le ragioni della decisione, a pena diinammissibilità del ricorso per cassazione ; divenuta, infatti, definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, le censure relative all’altra, in nessun caso, potrebberoprodurre l'annullamento della sentenza ( tra le tante, Cass. nr.17182 del 2020;

Cass . nr. 10815 del 2019; Cass. nr. 7499 del 2019 ; in motivazione: Cass.nr. 3989 del 2024; Cass. nr. 19471 del 2023) con conseguente difetto diinteresse alla relativa pronuncia; 17.venendo al caso di specie, le censure del ricorso investono solo la prima delle rationes evidenziate; alcuna censura è mossa in relazione alla seconda. Il ricorso è, dunque,inammissibile; 18.le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; 19.ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiarainammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate, in Euro 3 .000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a n