Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal. The appellant, ST Microelectronics S.r.l., had not acted to advance the proceedings after the lower court's proposal was communicated. Consequently, the court applied Article 380-bis and Article 391 of the Civil Procedure Code to extinguish the case and order the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the proposal for judgment constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19609/2022R.G. proposto da: ST MICROELECTONICS S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Andronico, giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -ricorrente- C O N T R O BRUNO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Ferlito e Antonio Federico Alessandro Petino, giusta procura sul foglio separato in calce, con domicilio digitale pec, come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la sentenza n. 102/2022, pubblicata l’ 11/2/2022, della Corte di appello di Catania, Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così dec