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Ordinanza Interlocutoria — n. 12154/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court remands case to wait for Supreme Section Unites ruling on expense allocation when non-appealing party resists correction.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 12154/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the request to correct a material error regarding litigation expenses in the operative part of a previous order. The appellant argued that the court failed to order the deduction of costs in their favor, while the opposing party contended the correction was inadmissible. The court decided to remand the case to the First President to await a ruling from the Section Unites on the specific legal issue of expense allocation when a non-appealing party resists a correction request.

Regesto Legislator

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Art. 91 cod. proc. civ.; The court must defer to the Section Unites' ruling on the allocation of litigation expenses when a non-appealing party resists a correction request, thereby preventing premature adjudication of the matter.

Parole chiave

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litigation expenses allocation material error correction non-appealing party resistance Section Unites remand procedural cost distribution

Disposizioni normative citate

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Art. 91 cod. proc. civ.
art. 91 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 27681/2023

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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA ; -ricorrenteprincipale- con domicilio digitale come da pecRegistri giustizia; -controricorrentee ricorrente incidentale- per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 28611/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 13.10.2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.03.2024dal Consigliere MARIA LAVINIA BUCONI. OGGETTO: CORREZIONE ERRORE MATERIALERILEVATO CHE 1. l’ordinanza n. 28611/2023, oggetto dell’istanza di correzione di errore materiale, ha rigettato il ricorso principaleproposto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, ha accolto il ricorso incidentaleproposto da Rocco Boncori e, decidendo nel merito limitatamente al ricorso accolto, ha liquidato le spese del giudizio di primo grado in complessivi € 2343,00, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge, ed ha condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigentoal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 1.800,00 per compensi professionali, in favore dell’INPS;

2. con propria istanza l’Avv. Giuseppe Limblici, nella qualità di difensore di Rocco Boncori, ha sollecitato la correzione dell’errore materiale contenuto nella parte dispositiva della suddetta ordinanza,deducendo che la Corte, nel condannare l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,aveva omesso di disporre la distrazione delle suddette spese in suo favore;

3. la ASP di Agrigento ha presentato memoria illustrativa concludendo affinchè l'istanza di correzione avversaria siaconsiderata inammissibile e/o infondata con il conseguente suo rigetto econdanna alle spese - per questa fase di prosecuzione del giudizio - di parte avversa . CONSIDERATO CHE 1.osserva il Collegio che rileva l’ordinanza n. 27681/2023, con cui sono stati rimessi gli atti alla Prima Presidente affinché valutasse l’opportunità di investire le Sezioni Unite sulla questione di massima importanza, oggetto di contrasto, concernente il regolamento delle spese nell’ipotesi in cui la parte non ricorrente si costituisca e resista all’istanza di correzione(così contrapponendo il proprio interesse a quello proprio della parte ricorrente), nonché la configurabilità, all’esito del giudizio, di una eventuale situazione di soccombenza che imporrebbeal giudice di provvedere sulle spese processuali, ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ.;

2. in relazione a tale questione si ravvisa dunque l’opportunità di attendere la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte;

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte. Così deciso nella Ad