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Ordinanza — n. 12121/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses material error correction request due to failure to notify the opposing party within the legal deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12121/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the request for material error correction inadmissible because the applicant failed to notify the opposing party within the statutory time limit. Although the applicant argued that correcting the omission of a party's name was necessary to enforce the judgment and claim costs, the court found no valid excuse for the procedural delay. Consequently, the court ruled that the request could not be processed without violating the principles of due process and legal certainty.

Regesto Legislator

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Art. 391bis c.p.c.; The request for correction of a material error in a court order is inadmissible if the applicant fails to notify the opposing party within the legally prescribed time limit, even if the error concerns the inclusion of a party who has already appeared in the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction procedural deadline notification requirement Corte di Cassazione inadmissible request due process legal certainty correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 391bis c.p.c.
con ricorso depositato il 7 aprile 2022, Franco Luigi ha proposto istanza, ai sensi dell’art. 391bis c.p.c., di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n.
art. 391bis c.p
con ricorso depositato il 7 aprile 2022, Franco Luigi ha proposto istanza, ai sensi dell’art. 391bis c.p.c., di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 8549-2022 proposto da: FRANCO LUIGI, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALBERTO CARUBELLI; -ricorrente - contro RIVA CLAUDIA, RIVA ENRICA CARLA, RIVA ROSSANA, RIVA CARLO MARCELLO, RIVA ROBERTA, tutti nella qualità di eredi di RIVA NOEMI; -intimati - per la correzione dell'ordinanza n. 15354/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/07/2020 R.G.N. 22310/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere Dott.

ROBERTO RIVERSO. RILEVATO CHE 1. con ricorso depositato il 7 aprile 2022, Franco Luigi ha proposto istanza, ai sensi dell’art. 391bis c.p.c., di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 15354/2020 del 27 febbraio 2020 nella parte in cui non era contemplato, in epigrafe, il nominativo di uno dei ricorrenti Oggetto R.G.N.8549/2022 Cron. Rep. Ud.27/02/2024 CC originari, sig.ra Riva Roberta, pur essendosi la stessa costituita regolarmente in giudizio come risultava dall’allegato ricorso;

2. che secondo il ricorrente essendo necessario porre in esecuzione la predetta decisione ai fini di ottenere il ristoro delle spese del giudizio si rendeva quindi necessario provvedere alla correzione dell’errore materiale da parte di questa Corte. CONSIDERATO CHE 3.- il ricorrente non ha perfezionato nel termine di legge le operazioni di notifica alla controparte del ricorso per la correzione di errore materiale in oggetto e che, come sostenuto dalla stessa parte istante nella memoria depositata prima della camera di consiglio, non ha neanche svolto istanza di rimessione in termini, in considerazione dell’adempimento spontaneo della Sig.ra Riva Roberta.

P.Q.M.

Visto l’art. 391bis c.p.c., dichiara l’inammissibilità dell’istanza di correzione di errore materiale in oggetto. Così d