Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Sarr Modou, filed a challenge against an INPS administrative act, but remained silent after the lower court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, terminating the case and ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27863/2022 R.G. proposto da : SARR MODOU, elettivamente domiciliato in RAVENNA VIA IV NOVEMBRE, presso lo studio dell’avvocato BAIOCCHI DAVIDE (BCCDVD62H15L797V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Vincenzo STUMPO, Mauro SFERRAZZA e Massimo BOCCIA NERI, elettiv.te domiciliato come in atti -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.446/2022 depositata il 14/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Co