Cassation appeal dismissed for procedural default due to failure to deposit certified copy of judgment within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Aeroporti di Puglia s.p.a. inadmissible because the appellant failed to deposit a certified copy of the appealed judgment within the mandatory 40-day period. Although the appellant acknowledged the notification of the lower court's decision, it neglected to submit the required documentary proof of service as mandated by law. The court ruled that this omission constitutes a voluntary procedural default, precluding any subsequent remedy under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; Art. 372 c.c.: The declaration of notification of the judgment by the appellant binds them to deposit the certified copy within the brief term; failure to do so renders the appeal inadmissible without possibility of recovery.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1176-2022 proposto da: AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO GHERA, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO GAROFALO; -ricorrente - contro DE BENEDICTIS DOROTEA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ATTILIO SPAGNOLO, ARCANGELO GABRIELE FILOGRANO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1726/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 22/10/2021 R.G.N. 1174/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024 dal Consigliere Dott.
FABRIZIA GARRI. RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che in accoglimento della domanda di Dorotea De Benedictis aveva accertato e Oggetto licenziamento R.G.N.1176/2022 Cron. Rep. Ud.09/01/2024 CC dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con Aeroporti di Puglia s.p.a. dal 25.9.2007 al 16.4.2010 con mansioni di VII livello del c.c.n.l. di categoria (ASSAEROPORTI) condannando la società al pagamento delle differenze retributive. Ha poi accertato l’inefficacia del licenziamento oralmente intimatole il 16.4.2010, ha disposto la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna della convenuta a risarcire il danno, quantificato nelle retribuzioni maturate e non erogate dal licenziamento alla reintegra detratto l’aliunde perceptum oltre interessi e rivalutazione monetaria, ed a provvedere alla regolarizzazione contributiva ed assicurativa. 1.1.
La Corte territoriale ha ritenuto corretta l’estensione del contraddittorio alla società che si è avvantaggiata della prestazione della lavoratrice resa in regime di somministrazione irregolare e applicabile al caso concreto l’apparato sanzionatorio di tale disciplina. 1.2. Ha poi ritenuto che le prove acquisite confermassero l’effettiva esistenza di un rapporto di lavoro in regime di subordinazione alle dipendenze della società Aeroporti di Puglia e comunque l’esistenza di una illecita interposizione. 1.3. Premesso poi che la lavoratrice aveva chiesto in via principale l’accertamento della natura subordinata del rapporto prestato alle dirette dipendenze della società aeroportuale e solo in via subordinata quella di una somministrazione irregolare, ha accertato che il rapporto si era risolto per effetto di un licenziamento intimato oralmente, e perciò nullo in quanto privo di forma scritta, prima della scadenza del termine della somministrazione, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 32 comma 5 della legge n. 183 del 2010 ed applicazione della tutela reale piena di cui all’art. 18 con detrazione dell’aliunde perceptum.
2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Aeroporti di Puglia s.p.a. affidato ad otto motivi ai quali ha opposte difese la De Benedictis. 2.1. Con provvedimento del 22 maggio 2023 è stata formulata proposta di definizione anticipata del giudizio stante la sua improcedibilità derivata dal mancato deposito della copia notificata della sentenza. 2.2. La società ha insistito per la decisione e la De Benedictis ha chiesto l’estinzione del giudizio avendo rilevato che la richiesta di decisione non era accompagnata, come richiesto dall’art. 380 bis comma 2 da una nuova procura.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. RITENUTO CHE 3. Deve essere esaminata preliminarmente l’eccezione di intervenuta estinzione del giudizio in relazione alla mancata rituale richiesta di decisione della causa. 3.1. Occorre premettere che anorma dell’art. 380 bis comma 2 c.p.c., la parte ricorrente -che si sia vista comunicare una proposta di definizione anticipata del giudizio che è stato valutato inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato– qualora intenda chiedere la decisione del ricorso è tenuta a formulare, nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione, istanza sottos critta dal difensore “munito di nuova procura speciale”. 3.2.
Orbene nel caso in esame risulta che l’istanza di decisione,formulata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., reca a margine una procura sottoscritta dal legale rappresentante della società che conferisce all’avvocato il potere di rappresentare e difendere innanzi alla Corte di Cassazione “per l’impugnazione della sentenza n. 1726/2021 (…) conferendo allo stesso ogni facoltà”. La procura reca la data del 30 giugno 2023 e dunque è stata rilasciata successivamente alla comunicazione della proposta di definizione anticipata della controversia (PDA) (del 22maggio 2023) nel termine di quaranta giorni previsto dalla norma per formulare l’istanza di decisione e la firma del legale rappresentante della società risulta autenticata dall’avvocato cui la procura è stata conferita.
Si tratta all’evidenza dinuova procura rilasciata successivamente alla comunicazione della PDA che si riferisce chiaramente al procedimento di cui si intende chiedere la decisione (sulla p rocura a margine v. Cass.28/03/2022 n. 9935) 4. Venendo all’esame delricorso ritiene il Collegio che questo debba essere dichiarato improcedibile. 4.1. La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c.(cfr.
Cass. s.u. n. 21349 del 2022). 4.2. Orbene la società ricorrente pur dando atto dell’avvenuta notifica della sentenza di appello non ha poi provveduto a depositarlané d’altra parte l’atto notificato è stato comunque allegato dalla parte controricorrente che anzi ne ha eccepito l’improcedibilità.
5. In conclusione il ricorso va dichiarato improcedibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta di definizione comunicata alla parte questa va condannata ai sensi dell’art. 96 comma3 c.p.c. al pagamento della somma che si reputa equo determinare nella metà dell’importo liquidato per compensi professionali. Inoltre, a norma dell’art.96 comma 4 c.p.c. la ricorrente deve essere condannata a pagare alla cassa delle ammende la somma di € 2500,00.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Condanna la ricorrente al pagamento dell’ulteriore importo di € 2500,00 ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c.. Condanna infine la società, ai sensi dell’art. 96 comma 4 c.p.c., al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 2500,00. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contri