Cassation appeal dismissed for non-compliance with procedural deposit requirements under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the failure to deposit an authenticated copy of the contested judgment within the statutory timeframe. The appellant had declared the judgment notified but neglected to submit the required document, a procedural defect deemed fatal under Article 369 of the Civil Procedure Code. The court ruled that once a party declares notification, they cannot later contest its validity or cure the omission, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369, comma 2, n. 2) c.p.c.; The declaration of notification in a cassation appeal constitutes an act of self-responsibility that binds the appellant to deposit the judgment copy within the brief term, rendering any subsequent objection regarding the validity of notification or failure to deposit inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27770-2022 proposto da: CALLERIO DARIO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO GIORDANO; -ricorrente - contro TRENITALIA S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO TOSI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 258/2022 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 30/06/2022 R.G.N. 700/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2024 dal Consigliere Dott.
FABRIZIO AMENDOLA; Oggetto Lavoro privato R.G.N.27770/2022 Cron. Rep. Ud.05/03/2024 PU udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'Avvocato ANDREA UBERTI per delega verbale Avvocato PAOLO TOSI; udito l'Avvocato ANTONIO GIORDANO. FATTI DI CAUSA 1.La Corte di Appello di Torino, con la sentenza pubblicata il 30 giugno 2022, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto le domande proposte da Callerio Dario, dipendente di Trenitalia Spa con mansioni di macchinista, volte ad accertare il diritto a vedersi computare nel trattamento retributivo corrisposto per le ferie talune indennità contrattuali denominate:
“indennità per assenza dalla residenza di lavoro” e “indennità di utilizzazione professionale”. 2.Per la cassazione di tale sentenza, in data 23.11.2022, ha proposto ricorso il soccombente con tre motivi; ha resistito con controricorso la società. Il Pubblico Ministero ha comunicato memoria con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Entrambe le parti hanno comunicato memorie ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile. 1.1.Ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., unitamente al ricorso notificato, deve essere depositato nella cancelleria della Corte, “a pena di improcedibilità” rilevabile d’ufficio , “copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione”.
Le Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. n. 21349 del 2022), nell’interpretare la disposizione, hanno sancito che: “La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un ‘fatto processuale’ -la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine ‘breve’ di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibilerecuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c.”.
Nella motivazione si è avuto cura di precisare che non vale neanche “obiettare che tale dichiarazione sarebbe stata frutto di un mero errore materiale di parte ricorrente o che la notificazione sarebbe invalida o indirizzata a precedente difensore”. Tanto anche sulla scorta di quanto precedentemente stabilito dallo speciale collegio per le questioni esclusivamente processuali della Sesta Sezione di questa Corte che, con ordinanza n. 15832 del 2021, ha affermato: “La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata contenuta nel ricorso per cassazione, quale atto processuale formale, indipendente dall'intenzione del dichiarante e produttivo degli effetti cui è destinato dalla legge nella serie procedimentale, non può essere successivamente corretta dal ricorrente con la memoria ex art. 380 bis o 378 c.p.c., atteso, per un verso, che l'ordinamento processuale non prevede un istituto che consenta la correzione degli atti processuali di parte (i quali sono normalmente ripetibili, salvo lo spirare dei termini stabiliti a pena di decadenza e il maturare delle preclusioni) e considerato, per altro verso, che la dichiarazione medesima, in quanto espressione dell'autoresponsabilità della parte, deve ritenersi inemendabile, rimettendosi altrimenti nella disponibilità della parte stessa l'applicabilità della sanzione dell'improcedibilità del ricorso”. 1.2.
Non è in contestazione che la parte ricorrente, pur avendo esplicitamente dichiarato nel ricorso per cassazione che la sentenza impugnata è stata “notificata il 27/09/2022” - dichiarazione contenuta sia nell’intestazione che nelle conclusioni del ricorso - non ha provveduto ad effettuare nel termine il deposito prescritto dall’art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c. Pertanto, consumatasi l’improcedibilità per il mancato deposito, ogni eventuale questione in ordine alla pretesa invalidità della notificazione della sentenza, così come diffusamente argomentata da parte ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c., è oramai preclusa, atteso che, come stabilito dal precedente delle Sezioni unite citato, una volta effettuata quella dichiarazione che costituisce manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, che la “impegna […] a subire le conseguenze di quanto dichiarato”, non vale neanche “obiettare che tale dichiarazione sarebbe stata frutto di un mero errore materiale di parte ricorrente o che la notificazione sarebbe invalida”.
2. Conclusivamente , in ossequio all’insegnamento delle Sezioni unite, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.Occorre, altresì, dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 2.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis del