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Ordinanza — n. 11944/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal regarding pension recalculation, upholding partial recognition and contribution revaluation rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11944/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that granted the insured a pension recalculation with contribution revaluation. The INPS argued that the right had expired due to the 'tombstone' statute of limitations, claiming only differences accrued before a specific date were recoverable. The court affirmed that the statute of limitations applies only to differences on rates matured prior to the three-year period preceding the lawsuit, thereby validating the partial recognition and revaluation.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 103/1991; Art. 38 d.l. n. 98/2011: The statute of limitations for pension rate adjustments applies exclusively to differences on rates matured before the three-year period preceding the judicial claim, preserving the right to partial recalculation and contribution revaluation.

Parole chiave

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pension recalculation contribution revaluation statute of limitations partial recognition INPS appeal tombstone limitation judicial claim period retroattività della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. n. 103/1991
Invero, l’art. 6 del d.l.
Art. 38 d.l. n. 98/2011
98 del 2011, art. 38, comma 4 lett.
Art. 47 d.P.R. n. 639/1970
639 del 1970, art. 47, come modificato dal D.L.
Art. 252 disp. att. c.p.c.
art. 252 disp. att. c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17430/2021
Cass. n. 123/2022
Cass. n. 1308/2022
Cass. n. 4858/2022
Cass. n. 5991/2022
Cass. n. 16860/2023
Cass. n. 24555/2023
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11499-2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO; -ricorrente - contro D'AMANZO GIROLAMO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCO DORIA, GIULIO INSALATA; -controricorrente - Oggetto R.G.N.11499/2018 Cron.

Rep. Ud.28/11/2023 CC avverso la sentenza n. 2635/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 14/11/2017 R.G.N. 915/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RITENUTOCHE 1. la Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza in epigrafe indicata, in riforma del la decisione di prime cure , ha riconosciuto il diritto dell’assicurato alla riliquidazione della pensione in godimento con l’applicazione della rivalutazione contributiva prevista dall’art. 7 comma 12 della legge n. 638/83, con condanna dell’INPS al pagamento dovuto con decorrenza dal 10.06.2012, ossia dal triennio antecedente al deposito del ricorso introduttivo, oltre interessi come per legge.

2. L’INPS ha proposto ricorso per Cassazione, invocando l’applicazione della decadenza c.d. estintiva, anche detta tombale, avverso il quale resiste D’Amanzo Girolamo, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria. CONSIDERATO CHE 3. È da rigettare, sulla scorta della consolidata giurisprudenza, il motivo di ricorso con cui l’INPS si duole di violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 4 lett.

d) e dell'art. 252 disp. att. c.p.c., in relazione alla ritenuta decadenza dei ratei maturati antecedentemente al 6 luglio 2011 nel limite del triennio precedente alla data di proposizione del ricorso, sul presupposto dell’estinzione integrale del diritto alla riliquidazione (in fattispecie di riconoscimento parziale della pensione, come tale disciplinata, ad avviso dell’ente previdenziale, dall’art. 38, co.1, lett. d. num.1, d.l.n.98 del 2011).

4. Invero, l’art. 6 del d.l. n. 103 del 1991 ha chiarito la natura sostanziale del termine di decadenza, evidenziando espressamente che la riferita decadenza “determina l’estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l’inammissibilità della relativa domanda giudiziale” e che “in caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall’insorgenza del diritto ai singoli ratei”.

5. Questa Corte, con orientamento consolidato, al quale la Corte di merito si è conformata, ha precisato che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (v., fra tantissime, Cass.nn. 17430/2021, 123/2022, 1308/2022, 4858/2022, 5991/2022, 16860/2023, 24555/2023).

6. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo, da distrarsi in favore degli avvocati Marco Doria e Giulio Insalata per dichiarato anticipo fattone.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento, con distrazione in favore degli avvocati Marco Doria e Giulio Insalata. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co.