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Ordinanza — n. 11941/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling triennial limitation applies only to past pension rate differences.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11941/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the INPS's appeal against a lower court judgment that had recognized the insured's right to pension recalculation. While the lower court applied a five-year prescription period, the INPS argued for a triennial limitation period based on specific legislative provisions. The court ruled that the triennial limitation applies strictly to the differences in pension rates accrued prior to the three years following the lawsuit, thereby overturning the lower court's broader application of the time limit.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 103/1991; Art. 47 d.P.R. n. 639/1970: The triennial limitation period for pension claims extinguishes only the rights to past rate differences accrued before the three-year window following the judicial request, not the entire claim.

Parole chiave

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pension recalculation triennial limitation prescription period INPS appeal rate differences diritti a pensione retroattività della rendita d'invalidità reintegrazione dei beneficiari di una rendita

Disposizioni normative citate

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d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47
E’ da accogliere, nei sensi di cui in motivazione, il motivo di ricorso con cui l’INPS si duole di violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come modificato dal D.L.
D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 4 lett. d)
98 del 2011, art. 38, comma 4 lett.
art. 252 disp. att. c.p.c.
d) e dell'art. 252 disp. att. c.p.c., sul presupposto dell’applicazione del termine decadenziale triennale introdotto dal citato decreto-legge.
art. 6 d.l. n. 103 del 1991
Invero, l’art. 6 del d.l.
art. 252 disp. att. c.p
d) e dell'art. 252 disp. att. c.p.c., sul presupposto dell’applicazione del termine decadenziale triennale introdotto dal citato decreto-legge.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17430/2021
Cass. n. 123/2022
Cass. n. 1308/2022
Cass. n. 4858/2022
Cass. n. 5991/2022
Cass. n. 16860/2023
Cass. n. 24555/2023
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11185-2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN; -ricorrente - contro TREVISAN GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO LORENZINI 72, presso lo studio dell'avvocato VALERIA FAIOLA, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA TERESA BETTELLI, GIANPAOLO GALOPIN, SILVA GOTTI;

Oggetto R.G.N.11185/2018 Cron. Rep. Ud.28/11/2023 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 169/2017 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 10/10/2017 R.G.N. 54/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RITENUTO CHE 1. la Corte d’Appello di Trieste , con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la decisione di prime cure che aveva riconosciuto il diritto dell’assicurato alla riliquidazione della pensione in godimento con l’inclusione di tutte le voci retributive previste nell’assicurazione generale obbligatoria, con condanna dell’INPS al pagamento dovuto con decorrenza da giugno 201 0 , ossia nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dalla data della domanda amministrativa del maggio 2015.

2. L’INPS ha proposto ricorso per Cassazione, invocando l’applicazione deltermine di decadenza triennale, avverso il quale resiste Trevisan Giorgio , con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria. CONSIDERATO CHE 3. E’ da accogliere, nei sensi di cui in motivazione, il motivo di ricorso con cui l’INPS si duole di violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 4 lett.

d) e dell'art. 252 disp. att. c.p.c., sul presupposto dell’applicazione del termine decadenziale triennale introdotto dal citato decreto-legge.

4. Invero, l’art. 6 del d.l. n. 103 del 1991 ha chiarito la natura sostanziale del termine di decadenza, evidenziando espressamente che la riferita decadenza “determina l’estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l’inammissibilità della relativa domanda giudiziale” e che “in caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall’insorgenza del diritto ai singoli ratei”.

5. Questa Corte, con orientamento consolidato, d al quale la Corte di merito si è discostata, ha precisato che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (v., fra tantissime, Cass.nn. 17430/2021, 123/2022, 1308/2022, 4858/2022, 5991/2022, 16860/2023, 24555/2023).

6. La sentenza impugnata che non si è uniformata ai predetti principi va, pertanto, cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata, per nuovo esame del gravame, alla stessa Corte d’appello in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizion