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Ordinanza — n. 11939/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal regarding pension recalculation, ruling the 'tomb' statute of limitations applies only to differences, not the entire claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11939/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that ordered the pension fund to recalculate an insured woman's pension with contribution-based adjustments. The INPS argued that the 'tomb' statute of limitations extinguished the right to claim rates accrued before July 2011, but the court found this interpretation incorrect. The court held that the statute of limitations only covers the difference between the original and recalculated amounts, not the entire pension claim, thereby upholding the lower court's decision in favor of the insured.

Regesto Legislator

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Art. 38 comma 1 lett. d) D.L. n. 98/2011; Art. 6 D.L. n. 103/1991: The 'tomb' statute of limitations for pension recalculation claims applies exclusively to the difference between the original and recalculated rates, not to the entire pension right.

Parole chiave

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pension recalculation statute of limitations tomb limitation INPS liability contribution-based adjustment revisione della rendita d'invalidità diritti a pensione reintegrazione dei beneficiari di una rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 38 comma 1 lett. d) D.L. n. 98/2011
98 del 2011, art. 38, comma 4 lett.
Art. 6 D.L. n. 103/1991
Invero, l’art. 6 del d.l.
Art. 47 D.P.R. n. 639/1970
639 del 1970, art. 47, come modificato dal D.L.
Art. 252 disp. att. c.p.c.
art. 252 disp. att. c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17430/2021
Cass. n. 123/2022
Cass. n. 1308/2022
Cass. n. 4858/2022
Cass. n. 5991/2022
Cass. n. 16860/2023
Cass. n. 24555/2023
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6039-2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO; -ricorrente - contro LEONE ANTONIA FRANCA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MARCO DORIA, GIULIO INSALATA;

Oggetto R.G.N.6039/2018 Cron. Rep. Ud.28/11/2023 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 2992/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 06/12/2017 R.G.N. 1053/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RITENUTO CHE 1. la Corte d’Appello di Lecce , con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la decisione di prime cure che aveva riconosciuto il diritto dell’assicurataalla riliquidazione della pensione in godimento con l’applicazione della rivalutazione contributiva prevista dall’art. 7 comma 12 della legge n. 638/83, con condannadell’INPS al pagamento dovuto con decorrenza dal 10.06.2012, ossia daltriennio antecedente al deposito del ricorso introduttivo, oltre interessi comeper legge.

2. L’ INPS ha proposto ricorso per Cassazione, invocando l’applicazione delladecadenza c.d. estintiva , anche detta tombale, avverso il quale resiste Leone Antonia Franca, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria. CONSIDERATO CHE 3. È da rigettare , sulla scorta della consolidata giurisprudenza, il motivo di ricorso con cui l’INPS si duole di violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 4 lett.

d) e dell'art. 252 disp. att. c.p.c., in relazione alla ritenuta decadenza dei ratei maturati antecedentemente al 6 luglio 2011 nel limite del triennio precedente alla data di proposizione del ricorso, sul presupposto dell’estinzione integrale del diritto alla riliquidazione (in fattispecie di riconoscimento parziale della pensione, come tale disciplinata, ad avviso dell’ente previdenziale, dall’art.38, co.1, lett. d. num.1, d.l.n.98 del 2011).

4. Invero, l’art. 6 del d.l. n. 103 del 1991 ha chiarito la natura sostanziale del termine di decadenza, evidenziando espressamente che la riferita decadenza “determina l’estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l’inammissibilità della relativa domanda giudiziale” e che “in caso di mancataproposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall’insorgenza del diritto ai singoli ratei”.

5. Questa Corte, con orientamento consolidato, al quale la Corte di merito si è conformata, ha precisato che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (v., fra tantissime, Cass.nn. 17430/2021, 123/2022, 1308/2022, 4858/2022, 5991/2022, 16860/2023, 24555/2023).

6. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo, da distrarsi in favore degli avvocati Marco Doria e Giulio Insalata per dichiarato anticipo fattone.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento, con distrazione in favore degli avvocati Marco Doria e Giulio Insalata. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1,