Italian Supreme Court dismisses appeal claiming labor relationship due to factual assessment errors by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the claim for a labor relationship. The appellant argued that the appellate court incorrectly evaluated evidence to find a freelance status instead of employment, violating civil code provisions on subordination. The court ruled that the factual assessment of whether subordination existed is the exclusive domain of the trial judge and cannot be re-examined on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2094 c.c.; Art. 2697 c.c.: The existence of a labor relationship based on subordination is a matter of fact assessment exclusively belonging to the trial judge, which is unassailable in appellate proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30629-2019 proposto da: TENTI PAMELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALFREDO CASELLA n. 16, presso lo studio dell'avvocato ANNA RITA PAOLETTI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro CMPH CENTRO MEDICO RIABILITATIVO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NORICO 8, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MARIA MANTOVANI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI SALONIA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 592/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/04/2019 R.G.N. 1685/2016;
Oggetto Accertamento rapporto di lavoro R.G.N.30629/2019 Cron. Rep. Ud.13/03/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATOCHE 1. con sentenza 8 aprile 2019, la Corte d’appello di Roma ha rigettato la domanda di Pamela Tenti di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con CMPH Centro Medico Riabilitativo s.r.l. dal luglio 1998 al dicembre 2009 e di condanna della società al pagamento, in proprio favore a titolo di differenze retributive, della somma di € 78.000,00: così riformando la sentenza di primo grado, che l’aveva invece accolta;
2. in esito allo scrutinio delle risultanze istruttorie, essa ha escluso la prova dell’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinando, piuttosto che di un’attività libero – professionale della ricorrente, in qualità di logopedista;
3. con atto notificato l’8 ottobre 2019 Pamela Tenti ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui la società ha resistito con controricorso;
4. Entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.;
5. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. CONSIDERATO CHE 1. la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222 c.c., per esclusione dalla Corte territoriale della prova di esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, in esito ad una erronea valutazione delle risultanze istruttorie richiamate, alla luce dei principi di diritto in materia come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità (primo motivo); violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2094 c.c. ed omesso esame di un fatto decisivo, per non corretto esame delle dichiarazioni testimoniali e dei documenti prodotti (secondo motivo);
2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili;
3. in via di premessa, giova ribadire l’identificazione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2094 c.c., in base all'elemento distintivo della subordinazione, ossia della soggezione dellavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore dilavoro, che si esprime nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa (Cass. 19 novembre 2018, n. 29764), senza necessità di provare anche l'esistenza di un diversorapporto (Cass. 8 febbraio 2010, n. 2728); 3.1. qualora esso non sia agevolmente accertabile per la peculiarità delle mansioni, esso può essere ricostruito, in via presuntiva, sulla base di criteri complementari esussidiari, sia pure privi ciascuno di valore decisivo, quali: la collaborazione o la continuità delle prestazioni o l'osservanza di un orario predeterminato o il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita o il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo datoriale o l'assenza in capo allavoratore di u na sia pur minima struttura imprenditoriale (Cass. 27 febbraio 2007, n. 4500;
Cass. 17 aprile 2009, n. 9256). Ed è desumibile da un insieme di circostanze che devono essere complessivamente valutate dal giudice del merito (Cass.26 agosto 2013, n. 19568; Cass. 31 maggio 2017, n. 13816;Cass. 29 maggio 2018, n. 13478), alla stregua di accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 10 luglio 2015, n. 14434); 3.2. in esatta applicazione dei suenunciati principi di diritto e in esito ad una valutazione probatoria globale, la Corte capitolina ha accertato l’inesistenza di un rapporto di subordinazione, con argomentazione congrua, per la prestazione dalla ricorrente dell’attività libero – professionale di logopedista (per le ragioni esposte dal secondo capoverso di pg. 5 all’ultimo di pg. 10 della sentenza);
4. non è pertanto configurabile la violazione delle norme di legge denunciate, in assenza di errori di diritto, neppure sotto il profilo del vizio di sussunzione (Cass. 30 aprile 2018, n. 10320; Cass.25 settembre 2019, n. 23851). La ricorrente si duole piuttosto di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo sotto l'aspetto del viziodi motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass.29 ottobre 2020, n. 23927), oggi peraltro nei rigorosi limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.;
5. le censure si risolvono nella sostanza in una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987; Cass. 13 febbraio 2023, n. 4316), in quanto spettanti esclusivamente al giudice del merito, autore di un accertamento in fatto, argomentato in modo pertinente e adeguato a giustificare il ragionamento logico-giuridico alla base della decisione;
6. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la lavoratrice alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misuradel 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per