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Ordinanza — n. 11932/2024 — snciv Generato dall'IA

Court declares exclusive territorial jurisdiction for commercial agency disputes lies with the agent's domicile, not contract signing place.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11932/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the territorial jurisdiction of the Catania Labor Court valid, overturning the Florence Court's objection. The parties disputed whether the contract signing location or the agent's domicile determined jurisdiction in a commercial agency dispute. The court ruled that exclusive jurisdiction for such cases is fixed at the agent's domicile to protect the worker, rendering the contract location irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 413 comma 4 c.p.c.; Art. 409 n. 3 c.p.c.: In commercial agency disputes, exclusive territorial jurisdiction belongs to the court where the agent's domicile is located, regardless of where the contract was signed.

Parole chiave

Generato dall'IA
commercial agency jurisdiction exclusive territorial forum agent domicile rule labor protection principle negative competence conflict inosservanza delle norme sulla competenza trasmissione per incompetenza categorie di competenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 413 comma 4 c.p.c.
Con ordinanza del 20.9.2022 il giudice del lavoro di Catania dichiarò la propria incompetenza territoriale evidenziando che nel contratto di agenzia era stata concordata la competenza del Tribunale di Firenze e che la clausola non implicava una deroga allacompetenza territoriale, che ex art. 413 ult.co.
Art. 409 n. 3 c.p.c.
Come più volte affermato da questa Corte ai fini della competenzaper territorio, nelle controversie relative a rapporti diagenzia ex art. 409 n.
art. 1750 c.c
Ud.24/01/2024 CC mancato preavviso ex art. 1750 c.c.
art. 1751 c.c
e al pagamento dell’indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c.
art. 413 comma 4 c.p
Ai sensi dell’art. 413 comma 4 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 08/11/2018 n. 28566
Cass. 08/11/2018 n. 28566 e già Cas s .
Cass. n. 11339 del 2010
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza d'ufficio N. 16784- 2023 proposto da: Tribunale di Firenze, con ordinanza R.G.N. 2304/2022 del 27/05/2023, nel procedimento pendente tra: SCIAULINO ALFONSO, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC degli avvocati DAVIDE TAGLIAFERRI, ROBERTO BORLE' che lo rappresentano e difendono; -resistente con mandato - contro VAR ENGINFO S.R.L.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STEFANO VISONA' ha depositato conclusioni scritte. RILEVATO CHE 1. Alfonso Sciaulino convenne in giudizio la Var Enginfo s.r.l. per sentir accertare e dichiarare che il rapporto di agenzia intercorso tra le parti era a tempo indeterminato essendo stato tardivamente risolto successivamente alla scadenza del termine originariamente fissato ed ottenere la condanna della convenuta al pagamento dell’indennità di Oggetto Regolamento di competenza R.G.N.16784/2023 Cron. Rep. Ud.24/01/2024 CC mancato preavviso ex art. 1750 c.c. e al pagamento dell’indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. oltre che delle provvigioni ancora spettanti.

2. La Var Enginfo s.r.l. si costituì eccependo preliminarmente l’incompetenza territoriale del Tribunale di Catania per essere competente il Tribunale di Firenze.

3. Con ordinanza del 20.9.2022 il giudice del lavoro di Catania dichiarò la propria incompetenza territoriale evidenziando che nel contratto di agenzia era stata concordata la competenza del Tribunale di Firenze e che la clausola non implicava una deroga allacompetenza territoriale, che ex art. 413 ult.co. sarebbe stata nulla, in quanto non solo la sede della società era ad Empoli ma inoltre era quello il luogo in cui si era concluso il contratto ed era perciò sorto il rapporto.

4. Riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Firenze questo con ordinanza del 27 maggio 2023 ha sollevato regolamento ritenendo che la competenza territoriale sia invece del Tribunale di Catania.

5. Il Procuratore generale ha concluso per la dichiarazione di competenza del Tribunale di Catania. RITENUTO CHE 6. Ai sensi dell’art. 413 comma 4 c.p.c. che si applica ai rapporti di agenzia “competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell'articolo409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova ildomicilio dell' agente delrappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell'articolo409”.

7. Si tratta di foro a carattere esclusivo sicché il giudice dinanzi al quale il processo è stato riassunto, a seguito della declinatoria dicompetenza di altro giudice originariamente adito, è legittimato a sollevare d'ufficio ilconflitto negativo di competenza ove, come nella specie, ritenga che si verta in un caso di competenza per territorio inderogabile.

8. Ed è questo il caso. La competenza territoriale è regolata al fine di assicurare la tutela del lavoratore parasubordinato e viene individuato neldomicilio dell’agente.

9. Il richiamo al luogo di conclusione del contratto sul quale il Tribunale di Catania ha fonda to la sua declinazione della competenzaè palesemente errato .

10. Come più volte affermato da questa Corte ai fini della competenzaper territorio, nelle controversie relative a rapporti diagenzia ex art. 409 n. 3 c.p.c., il foro esclusivo coincide con il domicilio dell'agente, da intendersi quale luogo ove il lavoratore parasubordinato ha stabilito il centro dei suoi affari, atteso che, per la prossimità al luogo in cui il rapporto ha avuto svolgimento, esso è tale da consentire un più agevole accertamento dei fatti; il medesimo criterio trova applicazione anche nell'ipotesi di controversia promossa successivamente alla cessazione del rapporto diagenzia, con la precisazione che, in tal caso, deve aversi riguardo all'ultimo domicilio dell'agente in costanza di rapporto (Cfr. Cass. 08/11/2018 n. 28566 e già Cas s . n. 11339 del 2010 ).

11. In conclusione deve essere dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Catania davanti al quale le parti dovranno riassumere la causa nei termini di legge.Nulla va disposto per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Catania davanti al quale le parti r