Italian Court rules Rome has exclusive jurisdiction over teacher selection disputes under D.Lgs. 64/2017.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the Rome Tribunal competent to hear Serena Fosco's labor dispute against the Ministry of Education. Fosco sought annulment of her exclusion from a selection process for foreign teaching posts, while the Caltagirone Tribunal initially claimed jurisdiction. The court ruled that Article 27 of D.Lgs. 64/2017 grants exclusive jurisdiction to Rome for all personnel destined for or currently serving abroad, overriding general territorial rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 d.lgs. n. 64 del 2017; Art. 413 c.p.c.: The specific provision granting exclusive jurisdiction to the Rome forum for labor disputes involving personnel destined for or serving abroad prevails over general territorial competence rules.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 20341/2023R.G. proposto d’ufficio da Tribunale di Caltagirone con ordinanza 19.10.2023 , pronunciata nel processo ivi iscritto al n. 39/2021 R.G . e pendente tra Serena FOSCOe MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.2.2024dal Consigliere Andrea Zuliani; lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mario Fresa, che ha chiestodichiararsi la competenza del Tribunale di Roma; rilevato che Tribunale di Caltagironeha chiesto d’ufficio il regolamento dicompetenza territoriale , dopo che il Tribunale di Roma, adito in funzione di giudice del lavoro, si era dichiarato incompetente, indicando, appunto , i l Tribunale di Caltagirone quale giudice competentea decidere sulla domanda proposta da Serena Fosco contro il Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca; rilevato che la domanda della lavoratrice è volta a ottenere l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla «selezione per titoli ed esami, finalizzata per la formazione di graduatorie del personale docente da destinare all’estero» ex art. 19 d.lgs. n. 64 del 2017, indetta con d.d. n. 2021 del 20.12.2018 e la condanna del Ministero alla rettifica delle graduatorie disuo interesse; considerato che l’art. 27 del d.lgs. n. 64 del 2017, sulla «disciplina della scuola italiana all’estero», al capo III, nel contesto della normativa sullo «stato giuridico» del «personale inviato all’estero», da individuarsi attraverso selezione (art. 19 del medesimo d. lgs.), prevede che «per le controversie di lavoro del personale di cui al presente capo è competente il foro di Roma»; ritenuto che si tratta di una regola destinata a individuare una competenza esclusiva e derogatoria rispetto alle norme generali di cui all’art. 413, comma 5, c.p.c. (foro della sede di servizio, nella specie il Tribunale di Caltagirone), che mira a concentrare le controversie presso un unico foro e a limitare, facilitando anche la riunione di cause, il rischio di dispersione di decisioni su vicende tendenzialmente uniche ed unitarie; ritenuto che il citato art. 27, in quanto si riferisce alle controversie di lavoro «del personale di cui al presente capo» (ovvero il capo III), non riguarda soloil personale destinato alle sedi all’estero, ma pure quello «da destinare all’estero ai sensi del presente capo», personale che è costituito dai «dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all’estero»; ritenuto, pertanto, che il foro competente a decidere sulle controversie concernenti la selezione e la formazione delle graduatorie del personale da destinare all’estero ex art. 19 d.lgs. n. 64 del 2017 è, ai sensi dell’art. 27 d.lgs. n. 64 del 2017, quello di Roma (in senso conforme, Cass. n. 17986/2023, alla cui più ampia motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.), dal che consegue l’accoglimento del ricorso, senza alcuna statuizione in ordine alle spese di lite, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio.
P.Q.M.
La Corte: dichiara la competenza del Tribunale di Roma, davanti al quale il processo dovrà essere riassunto ne