Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11918/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal on pension recalculation, ruling the 'tombstone' statute of limitations does not apply to already granted benefits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11918/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that recognized a pension recipient's right to recalculate their pension. The INPS argued that the 'tombstone' statute of limitations extinguished the right to claim arrears for periods prior to a specific date, while the recipient contended the limitation period only applies to differences not yet fully recognized. The court rejected this argument, establishing that the statute of limitations applies only to the differences between the newly calculated pension and the previously granted one, not to the entire historical claim.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 38 comma 1 lett. d) n. 1 D.L. n. 98/2011; Art. 6 D.L. n. 103/1991: The 'tombstone' statute of limitations applies only to the differences between the newly calculated pension and the previously granted one, not to the entire historical claim.

Parole chiave

Generato dall'IA
pension recalculation statute of limitations tombstone limitation arrears extinction INPS appeal pension differences judicial limitation soppressione della rendita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 38 comma 1 lett. d) n. 1 D.L. n. 98/2011
98 del 2011, art. 38, comma 4 lett.
Art. 6 D.L. n. 103/1991
Invero, l’art. 6 del d.l.
D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47
È da rigettare, sulla scorta della consolidata giurisprudenza, il motivo di ricorso con cui l’INPS si duole di violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come modificato dal D.L.
D.L. n. 98 del 2011, art. 38 comma 4 lett. d)
98 del 2011, art. 38, comma 4 lett.
Art. 252 disp. att. c.p.c.
art. 252 disp. att. c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 17430/2021
Cass. n. 123/2022
Cass. n. 1308/2022
Cass. n. 4858/2022
Cass. n. 5991/2022
Cass. n. 16860/2023
Cass. n. 24555/2023
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 7206-2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN; -ricorrente - contro CANDIDO FRANCO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCO DORIA, ANTONIO MARIA DORIA; -controricorrente - Oggetto R.G.N.7206/2018 Cron.

Rep. Ud.28/11/2023 CC avverso la sentenza n. 2629/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 07/11/2017 R.G.N. 157/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RITENUTOCHE 1. la Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza in epigrafe indicata, in riforma della decisione di prime cure, ha riconosciuto il diritto dell’assicurata alla riliquidazione della pensione in godimento per effetto dell’inclusione, nella base di calcolo dellaretribuzione annua pensionabile, del valore retributivo della contribuzione figurativa per emolumenti extramensili relativi a periodi di disoccupazione, esclusi gli emolumenti extramensili relativia periodi indennizzati con sussidiodi disoccupazione.

2. L’INPS ha proposto ricorso per Cassazione, invocando l’applicazione della decadenza c.d. estintiva, anche detta tombale, avverso il quale resiste Candido Franc o , con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria. CONSIDERATO CHE 3. È da rigettare, sulla scorta della consolidata giurisprudenza, il motivo di ricorso con cui l’INPS si duole di violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 4 lett.

d) e dell'art. 252 disp. att. c.p.c., in relazione alla ritenuta decadenza dei ratei maturati antecedentemente al 6 luglio 2011 nel limite del triennio precedente alla data di proposizione del ricorso, sul presupposto dell’estinzione integrale del diritto alla riliquidazione (in fattispecie di riliquidazione della pensione, come tale disciplinata, ad avviso dell’ente previdenziale, dall’art. 38, co.1, lett. d. num.1, d.l.n.98 del 2011).

4. Invero, l’art. 6 del d.l. n. 103 del 1991 ha chiarito la natura sostanziale del termine di decadenza, evidenziando espressamente che la riferita decadenza “determina l’estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l’inammissibilità della relativa domanda giudiziale” e che “in caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall’insorgenza del diritto ai singoli ratei”.

5. Questa Corte, con orientamento consolidato, al quale la Corte di merito si è conformata, ha precisato che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (v., fra tantissime, Cass.nn. 17430/2021, 123/2022, 1308/2022, 4858/2022, 5991/2022, 16860/2023, 24555/2023).

6. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co.