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Ordinanza — n. 11915/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as withdrawn by University, noting lack of interest and no defense by INPS.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11915/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal extinguished following the University's formal request for withdrawal due to lack of legal interest. The University, represented by its Rector, argued the case was no longer viable, while the opposing parties, including INPS, did not mount a defense. The court accepted the withdrawal as a valid renunciation, ruling the process terminated without further proceedings on costs or contribution doubling.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002; When a party withdraws an appeal due to lack of interest and the opposing party does not defend, the process extinguishes without need for cost allocation or contribution doubling.

Parole chiave

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withdrawal of appeal lack of legal interest extinction of process contribution doubling university liability INPS social security judicial renunciation rinuncia alle prestazioni d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 33184-2019 proposto da: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via MarcelloPrestinari n. 13, presso lo studio dell ’ avv . M assimo Pallini, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Pietro Emilio AntonioIchino; -ricorrente - contro CARUSO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Roma, viaAlberico II n. 33, presso lo studio dell ’ avv . A ndrea M anzi , rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Picotti e Gabriella De Strobel; -controricorrente - nonchécontro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viaCesare B eccaria n. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avv.

A ntonino S groi , L elio Maritato , C arla D’Aloisio, Emanuele De Rose e Antonietta Coretti; -resistente con mandato - Oggetto Esperti linguistici. Trattamento economico. Efficacia del giudicato. R.G.N.33184/2019 Cron. Rep. Ud.07/03/2024 CC avverso la sentenza n. 536/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 7/5/2019 R.G.N. 398/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/3/2024 dal Consigliere Dott. ANDREA ZULIANI; rilevato parte ricorrent e ha depositato motivata « istanza di estinzione per sopravvenuta carenza di interesse » , sottoscritta per adesione dal difensore del controricorrente; ritenuto che l’istanza di estinzione va considerata equivalente a una dichiarazione di rinuncia al ricorso, accettata dal controricorrente, mentrel’I.N.P.S. non ha svolto difese ; ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto e che non occorre provvedere sulle spese di lite, stanti l’adesione all’istanza della parte controricorrente e l’assenza di attività difensiva da parte dell’I.N.P.S.; dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel D.P.R. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione;

P.Q.M.

la Corte dichiara l’estinzione del pr