Cassation court dismisses INPS appeal, upholding pension recalculation rights despite statutory limitation periods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that ordered a pension recalculation. The INPS argued that the claim was time-barred because the right to recalculation had been extinguished, but the court rejected this based on established jurisprudence. The court held that the limitation period only covers differences accrued prior to the three years preceding the lawsuit, not the entire historical right.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38, comma 1, lett. d) n. 1 D.L. n. 98/2011; Art. 6 D.L. n. 103/1991: The limitation period for pension recalculation claims applies only to differences accrued before the three years preceding the judicial request, preserving the right to claim prior adjustments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11183-2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN; -ricorrente - contro MOSCA RITA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato DANIELE DE LEO; -resistente con mandato - Oggetto R.G.N.11183/2018 Cron.
Rep. Ud.28/11/2023 CC avverso la sentenza n. 3139/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 22/01/2018 R.G.N. 690/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RITENUTO CHE 1. la Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza in epigrafe indicata, in riforma della decisione di prime curee per quanto in questa sede rileva,ha riconosciuto il diritto dell’assicurata alla riliquidazione della pensione in godimento per effetto dell’inclusione, nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile, del valore retributivo della contribuzione figurativa per emolumenti extramensili.
2. L’INPS ha proposto ricorso per Cassazione, ulteriormente illustrato con memoria, invocando l’applicazione della decadenza c.d. estintiva, anche detta tombale, avverso il quale resiste Mosca Rita , con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria. CONSIDERATO CHE 3. È da rigettare, sulla scorta della consolidata giurisprudenza, il motivo di ricorso con cui l’INPS si duole di violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 4 lett.
d) e dell'art. 252 disp. att. c.p.c., in relazione alla ritenuta decadenza dei ratei maturati antecedentemente al 6 luglio 2011 nel limite del triennio precedente alla data di proposizione del ricorso, sul presupposto dell’estinzione integrale del diritto alla riliquidazione (in fattispecie di riliquidazione della pensione, come tale disciplinata, ad avviso dell’ente previdenziale, dall’art. 38, co.1, lett. d. num.1, d.l.n.98 del 2011).
4. Invero, l’art. 6 del d.l. n. 103 del 1991 ha chiarito la natura sostanziale del termine di decadenza, evidenziando espressamente che la riferita decadenza “determina l’estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l’inammissibilità della relativa domanda giudiziale” e che “in caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall’insorgenza del diritto ai singoli ratei”.
5. Questa Corte, con orientamento consolidato, al quale la Corte di merito si è conformata, ha precisato che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (v., fra tantissime, Cass.nn. 17430/2021, 123/2022, 1308/2022, 4858/2022, 5991/2022, 16860/2023, 24555/2023).
6. Non si provvede alla regolazione delle spese in considerazione della inammissibilità del controricorso non munito di procura speciale alle liti, non rinvenuta in atti né depositata in ottemperanza al pur esplicito invito all’uopo rivolto dalla Cancelleria della Corte (sull’inammissibilità del controricorso, v., per tutte, Cass. n.23352 del 2022).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorsoex art.13,co. 1,