Italian Supreme Court dismisses appeal on agricultural contribution prescription term starting from payment deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the agricultural company's cassation appeal against a lower court ruling ordering it to pay €27,281.51 in social security contributions. The company argued that the prescription period for these contributions should start from the deadline for submitting monthly declarations rather than the statutory payment deadline. The court held that the prescription term correctly begins from the payment deadline because the INPS cannot legally demand payment before that date, making any earlier action inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2935 c.c.; Art. 1185, 2935 c.c.: In cases of agricultural contributions, the prescription period runs from the statutory payment deadline, not the declaration deadline, as the tax authority cannot demand payment prior to that date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30926-2021 proposto da: AZIENDA AGRARIA BADESSA DI NICOLA ENRICO DIDONNA C. S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LEOPARDI 12, presso lo studio legale DE VIVO, rappresentata e difesa dagli avvocati MARGHERITA PEDONE, MICHELE DI DONNA; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 129/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 04/06/2021 R.G.N. 14/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. Oggetto Previdenza contributi R.G.N.30926/2021 Cron. Rep. Ud.31/01/2024 CC RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 4.6.2021, la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l’Azienda Agraria Badessa di Nicola Enrico Didonna C. s.s. a pagare la somma di € 27.281,51 per differenze contributive rivenienti dall’erronea individuazione della retribuzione-parametro sulla quale commisurare i contributi dovuti, inferiore a quella del contratto collettivo provinciale applicabile ratione temporis; che avverso tale pronuncia l’Azienda Agraria Badessa di Nicola Enrico Didonna C. s.s. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’INPS ha depositato procura in calce al ricorso notificatogli; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 31.1.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1185 e 2935 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che la prescrizione dei contributi decorresse dalla data di scadenza del relativo pagamento e non invece da quella di scadenza del termine per la presentazione delle denunce mensili a carico dell’azienda agricola, ancorché nel caso di specie si controvertesse non già di mancato pagamento dei contributi denunciati, ma di ricalcolo dell’imponibile contributivo ope rato dall’INPS successivamente al pagamento degli importi già denunciati; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per non avere la Corte territoriale considerato che dal calcolo delle differenze contributive avrebbero dovuto escludersi le retribuzioni corrisposte ai lavoratori le cui posizioni non erano state oggetto di verifica; che, con il terzo e il quarto motivo, tali ultime doglianze sono proposte anche per violazione degli artt. 115-116 c.p.c. e, rispettivamente, dell’art. 6, commi 9 e 10, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989); che il primo motivo è infondato, dovendo darsi continuità al principio di diritto già espresso da Cass. nn. 2432 e 6868 del 2019, secondo cui, in tema di contributi dovuti su lavoratori agricoli, il termine di prescrizione decorre non già dalla data di presentazione delle denunzie periodiche della manodopera da parte del datore, ma dalla scadenza del termine fissato per legge per il loro pagamento, dal momento che, non potendo l'INPS esigere il pagamento anteriormente alla scadenza, prima di detta data non può nemmeno decorrere la prescrizione, giusta la previsione generale di cui all'art.2935 c.c. (così, da ult., Cass. n. 23613 del 2021); che, diversamente da quanto opinato da parte ricorrente, non rileva in contrario la circostanza che le differenze contributive scaturiscano dal mancato versamento di contributi dichiarati (o non dichiarati) o rivengano dal ricalcolo della base imponibile su cui calcolare i contributi già pagati in modo conforme alle denunce, dal momento che, anche in quest’ultimo caso, non sarebbe consentito all’INPS di agire per la differenza anteriormente alla data di scadenza del pagamento della contribuzione e non potrebbe conseguentemente decorrere alcun termine di prescrizione; che il secondo, il terzo e il quarto motivo sono invece inammissibili per difetto di specificità, non evincendosi dal contenuto del ricorso per cassazione né chi fossero i lavoratori asseritamente estranei alla verifica, né a quali altri si riferissero le denunce mensili depositate dall’INPS;che il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l’INPS svolto alcuna apprezzabile attività difensiva al di là del deposito della procura in calce al ricorso notificatogli; che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il