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Ordinanza — n. 11836/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against INAIL insurance assessment, declaring matter settled via simplified payment agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11836/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the contested matter between the Municipality of Buonvicino and INAIL settled following a request for simplified debt resolution. Although the municipality appealed a lower court's rejection of their opposition to an insurance assessment, both parties agreed to terminate the dispute through a specific payment arrangement. Consequently, the court ordered the dismissal of the appeal and the mutual compensation of legal expenses.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 1 quater DPR 115/02; When parties agree to terminate litigation via a simplified payment agreement, the court must declare the matter settled and compensate costs.

Parole chiave

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simplified payment agreement termination of litigation INAIL insurance assessment compensation of costs administrative debt resolution computo dei contributi lite in materia di contribuzioni pubbliche calcolo delle prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 1 quater DPR n.115/02
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
articolo 2697 c.c
CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce vizio di motivazione ex articolo 2697 c.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5547-2018 proposto da: COMUNE DI BUONVICINO in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SAVERIO ROCCO CETRARO; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO CATALANO, LORELLA FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1346/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 10/08/2017 R.G.N. 1120/2013;

Oggetto R.G.N.5547/2018 Cron. Rep. Ud.30/01/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 10.8.17 la corte d’appello di Catanzaro, in riforma di sentenza del 3.6.13 del tribunale di Cosenza, ha rigettato l’opposizione a cartella per euro 30.452 dovuti a titolo di differenza premi per il periodo 2001-2008, conseguente a variazione delle posizioni assicurative territoriali accertate con verbale ispettivo (dal quale risultava l’esame e utilizzo di documentazione contabile ed amministrativa e l’ascolto di vari lavoratori).

Avverso tale sentenza ricorre il Comune per tre motivi, cui resiste con controricorso l’INAIL. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce vizio di motivazione ex articolo 2697 c.c. in ordine all’onere della prova a carico dell’Inail; il secondo motivo deduce omessa decisione su eccezione di prescrizione e decadenza per gli anni 2001 - 2002; il terzo motivo deduce l’omessa decisione su errore e determinazione delle sanzioni e su non colpevolezza della condotta.

Le parti hanno da ultimo richiesto dichiararsi cessata integralmente la materia del contendere, a seguito di richiesta da parte del contribuente di definizione agevolata dei carichi affidati ad ADER ed adesione alle stesse con pagamento di quanto portato dalla cartella. p.q.m. dichiara cessata la materia del contendere e compensate le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso