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Ordinanza — n. 11829/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, upholding that agricultural work in disadvantaged areas qualifies for tax relief.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11829/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the INPS's appeal against the Bologna Court of Appeal's decision to grant tax relief to the company. The lower court determined the company's primary activity was the cultivation of plants and shrubs in the disadvantaged territory of Meldola, rather than its secondary gardening work. The court ruled that the appellate court had correctly verified that employees were predominantly engaged in work within the disadvantaged area, satisfying the statutory requirements for the contribution relief.

Regesto Legislator

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Art. 9, co. 5 l. n. 67/88; d.lgs. n. 537/93: The court must ascertain the predominant nature of the company's activity and the location of employee work to determine eligibility for tax relief in disadvantaged areas; a finding that employees are predominantly employed in the cultivation of plants within a disadvantaged territory satisfies the constitutive facts required by law.

Parole chiave

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agricultural tax relief disadvantaged territories predominant activity contribution relief employee location INPS appeal Montagna branca d'attività con diritto all'indennità

Disposizioni normative citate

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Art. 9, co. 5 l. n. 67/88
11, co. 27 d.lgs. n. 537/93
1, co. 2 d.l. n. 2/06 conv. con mod. dalla l. n. 81/06
Art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 29955/17
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9559-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati inROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI; -ricorrenti - contro GEMME VERDE IMPRESA DI OLIVUCCI LORIS CO.

S.A.S.; -intimata - Oggetto Lavoro agricolo sgravi R.G.N.9559/2019 Cron. Rep. Ud.18/01/2024 CC avverso la sentenza n. 792/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/09/2018 R.G.N. 681/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RITENUTO CHE: La Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta dalla Gemma Verde Impresa di Olivucci Loris e Co. s.a.s. avverso un avviso di addebito avente ad oggetto il recupero di sgravi contributivi non dovuti per non avere l’impresa impiegato i lavoratori nei territori montani del Comune di Meldola.

Per quanto qui rileva, riteneva la Corte che, alla luce dell’istruttoria testimoniale svolta, l’attività prevalente dell’azienda fosse diretta alla coltivazione di piante e arbusti in un terreno sito nel Comune di Meldola e condotto in affitto, mentre risultava accessoria l’attività svolta al di fuori del Comune avente ad oggetto la realizzazione di giardini. Avverso la sentenza ricorre l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., per un motivo illustrato da memoria.

La Gemma Verde Impresa di Olivucci Loris e Co. s.a.s. è rimasta intimata. All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.CONSIDERATO CHE: Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.9, co.5 l. n.67/88, 11, co.27 d.lgs. n.537/93, 1, co.2 d.l. n.2/06 conv. con mod. dalla l. n.81/06 e dell’art.2697 c.c., per non avere la Corte svolto alcun accertamento sul fatto costitutivo previsto dall’art.9, co.5 l. n.67/88 per il diritto all’agevolazione contributiva, ovvero che i dipendenti fossero impiegati in territori svantaggiati; restava invece irrilevante l’accertamento sulla prevalenza dell’attività svolta entro o fuori dei territori svantaggiati.

Il ricorso è infondato. La Corte ha affermato che prevalente è l’attività svolta dalla società sul terreno condotto in affitto e situato nel territorio del Comune di Meldola, avente ad oggetto la coltivazione di piante e arbusti; accessoria è risultata l’attività di installazione di giardini. La Corte, diversamente da quanto sostenuto dall’Inps, non si è però fermata a tale accertamento. Seppur in modo succinto, la Corte ha compiuto un ulteriore accertamento relativo proprio al dato normativo rilevante ai fini dell’art.9, co.5 l. n.67/88, ovvero che i dipendenti, a tempo determinato o indeterminato, siano impiegati in lavorazioni entro i territori svantaggiati (sul punto v.

Cass.29955/17). La Corte ha infatti affermato: “D’altronde alla luce delle emergenze probatorie acquisite non si può non rilevare come il personale sia prevalentemente impiegato nell’attività di coltivazione”, cioè nell’attività di coltivazione di piante e arbusti svolta nel territorio del Comune di Meldola. Dunque, la Corte ha accertato che i rapporti di lavoro con il personale dipendente erano incentrati su lavorazioni da svolgersi entro il territorio svantaggiato, come richiesto dall’art.9, co.5 l. n.67/88. Sussistendo un accertamento sui fatti costitutivi normativamente previsti a fondamento del diritto, il ricorsa va res