Italian Supreme Court dismisses social security damages claim as inadmissible due to lack of causal link and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claimant's request for damages regarding unpaid social security contributions. The court found that the lower courts correctly established no causal link between the administrative investigation and the claimant's alleged harm, rendering the substantive arguments irrelevant. Consequently, the appeal was dismissed without examining the merits of the civil liability claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 112 c.p.c.; Art. 1218, 2043 c.c.: Appeals challenging the factual assessment of the lower court's judgment on causality are inadmissible if they merely request a different evaluation of the same established facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24542-2022 proposto da: GALATI GIORDANO CALOGERO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE CITTADINO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 316/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 11/04/2022 R.G.N. 1100/2019;
Oggetto Previdenza risarcimento danni R.G.N.24542/2022 Cron. Rep. Ud.31/01/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata l’11.4.2022, la Corte d'appello di Catania ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di Giordano Calogero Galati volta a conseguire il risarcimento dall’INPS dei danni patiti per non essere stato avviato quale lavoratore forestale in conseguenza di un accertamento ispettivo in esito al quale era stato ritenuto coltivatore diretto, in essi inclusa la somma di € 6.897,08, indebitamente pagata per contributi relativi all’anzidetta qualità di coltivatore diretto che, successivamente, lo stesso ente previdenziale aveva ritenuto insussistente; che avverso tale pronuncia Giordano Calogero Galati ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 31.1.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la Corte di merito interamente pronunciato sul secondo motivo di appello con cui era stato dedotto che la propria cancellazione dalla graduatoria dei lavoratori da avviare quali forestali era stata disposta dall’Assessorato al Lavoro solo in conseguenza delle indagini ispettive effettuate dall’INPS, al punto che, non appena quest’ultimo aveva acclarato l’insussistenza della qualifica di coltivatore diretto, egli era stato immediatamente reiscritto nell’anzidetta graduatoria e nuovamente avviato per 151 giornate lavorative;che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 1218 e 2043 c.c. e falsa applicazione dell’art. 48, l. reg.
Sicilia n. 16/1996, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale fondato il proprio giudizio “su erronee, illogiche e contraddittorie valutazioni della documentazione prodotta […] ed omettendo di pronunciarsi su di essa” (così il ricorso per cassazione, pag. 9); che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione degli artt. 2033 e 1988 c.c. per avergli la Corte di merito negato la possibilità di ripetere dall’INPS i contributi indebitamente versati quale coltivatore diretto, ancorché i medesimi, successivamente alla loro iscrizione a ruolo, fossero stati oggetto di sgravio in esito ad altrettante opposizioni alle relative cartelle esattoriali; che, con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte territoriale disposto la sua condanna alle spese del grado “nonostante la palese fondatezza delle domande proposte in prime cure” (così il ricorso per cassazione, pag. 17); che, con riguardo ai primi due motivi, va premesso che i giudici territoriali hanno ritenuto, “sulla base della documentazione in atti”, che l’odierno ricorrente “[era] stato cancellato ‘dalle graduatorie e contingenti ex l.r. 16/96’ con provvedimento dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro e della M.O. di Catania del 17.9.1999, autonomamente assunto sulla base degli accertamenti ispettivi congiuntamente condotti dall’Ispettorato e dall’INPS”, e che “il predetto provvedimento [era] stato adottato non tanto per effetto della iscrizione da parte dell’INPS” dell’odierno ricorrente “negli elenchi dei coltivatori diretti (disposta dal predetto ente solo con il successivo verbale ispettivo del 6.12.1999), quanto piuttosto a seguito del declassamento dello stesso nella 2^ classe delle liste di collocamento a decorrere dall’anno 1994 e in quanto avente titolo (in base al bestiame) alla iscrizione nelle liste dei C.D.” (così la sentenza impugnata, pag. 7); che, tanto premesso, risulta evidente che i primi due motivi di censura si propongono, ad onta dell’apparente riferimento a violazioni di legge sostanziale e processuale, di sollecitare una diversa valutazione delle risultanze processuali e, in particolare, del giudizio (di fatto) espresso dai giudici di merito circa l’insussistenza di alcun nesso causale tra il danno lamentato dall’odierno ricorrente e il provvedimento con cui l’INPS ne aveva disposto l’iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti (cfr. ibid., pag. 8), ciò che non è punto consentito in questa sede di legittimità; che, pertanto, i primi due motivi di censura vanno dichiarati inammissibili; che, con riguardo al terzo motivo, va rilevato che i giudici territoriali, dopo aver dato atto che nelle conclusioni del ricorso introduttivo di primo grado la domanda concernente “le somme necessarie per condonare le presunte e inesistenti evasioni contributive relative agli anni dal 1994 al 2004” era stata formulata “a titolo risarcitorio” (cfr. pagg. 9-10 della sentenza impugnata), hanno rilevato ad abundantiam che, “pur a volere qualificare la domanda proposta in termini di ripetizione di indebito”, essa “non [avrebbe potuto] comunque trovare accoglimento” (ibid., pag. 10), in ragione della ritenuta incompatibilità, in assenza di diversa disposizione di legge, tra l’adesione alla procedura di ristrutturazione dei crediti agricoli e la successiva ripetizione di quanto pagato; che, una volta acclarata l’intangibilità dell’accertamento posto a base del rigetto della domanda risarcitoria, la delibazione dell’ulteriore censura di cui al motivo in esame risulta carente d’interesse, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui, quando la sentenza impugnata è sorretta da due diverse rationes decidendi, distinte ed autonome, ciascuna delle quali sia giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'inammissibilità del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame delle censure riferite all'altra, le quali non risulterebbero in nessun caso idonee a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile (così da ult.
Cass. n. 5102 del 2024); che, assorbito logicamente il quarto motivo, il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 4.200,00, di cui € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo d