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Ordinanza Interlocutoria — n. 11797/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal notification to absent second-instance defendant declared void and ordered renewed under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11797/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the notification of the cassation appeal to the absent second-instance defendant void and ordered its renewal. The appellant argued the notification was valid, while the respondent contended they were not properly served due to their absence in the appellate trial. The Court ruled that notifying a contumacious party at their first-instance domicile is legally insufficient and must be renewed personally.

Regesto Legislator

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Art. 291 c.p.c.; Art. 330 c.p.c.: Notification of a cassation appeal to a party who remained absent in the second instance is void and must be renewed personally.

Parole chiave

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cassation appeal notification contumacious party second instance absence void notification renewal of service risoluzione del conflitto giurisdizionale divieto di discriminazione fedecommesso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 291 c.p.c.
Pertanto il ricorso per cassazione andava notificato personalmente; in mancanza la notifica è nulla e ne va disposta la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. In tal senso è il dispositivo.
Art. 330, comma 1 e 3, c.p.c.
art. 291 cod.proc.civ
civ., può essere riconosciuto come appartenente alla categoria delle notificazioni, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto; conseguentemente, deve essere disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod.proc.civ.” (Cass.
art. 291 c.p
Pertanto il ricorso per cassazione andava notificato personalmente; in mancanza la notifica è nulla e ne va disposta la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. un. ord. n. 10817/2008
291 cod.proc.civ.” (Cass. sez. un. ord. n. 10817/2008).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23570/2019r.g., proposto da Filidimoda srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via della Conciliazione n. 10, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. Paola Pezzali. ricorrente contro Scida Evelina Antonietta. intimata avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 717/2019 pubblicata in data 08/03/2019, n.r.g. 1984/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17/04/2024dal Consigliere dott. Francescopaolo Panariello.

RILEVATO E CONSIDERATO CHE Il ricorso per cassazione è stato notificato a due avvocati, i quali erano i procuratori e difensori della Scida nel giudizio di primo grado. Ma la lavoratrice era rimasta appellata contumace in secondo grado, come risulta dalla sentenza d’appello e come riconosce la stessa ricorrente (v. ricorso per cassazione p. 10). OGGETTO:Orbene, questa Corte, in funzione nomofilattica, ha affermato che “Lanotifica del ricorso per cassazione effettuata nel domicilio eletto per il primo grado alla parte che sia rimastacontumace in appello è nulla, e non inesistente, in quanto l'atto, pur se viziato, poichè eseguito al di fuori delle previsioni dell'art.330, commi primo e terzo, cod. proc. civ., può essere riconosciuto come appartenente alla categoria delle notificazioni, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto; conseguentemente, deve essere disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod.proc.civ.” (Cass. sez. un. ord. n. 10817/2008).

Pertanto il ricorso per cassazione andava notificato personalmente; in mancanza la notifica è nulla e ne va disposta la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. In tal senso è il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara nulla la notifica del ricorso per cassazione e ne dispone la rinnovazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezio