Cassation Court dismisses INAIL's appeal against a lower court ruling that denied retroactive tariff reclassification for workers' compensation premiums.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed INAIL's appeal against a lower court judgment that held the company owed no workers' compensation premiums prior to August 2016. INAIL argued that the tariff reclassification should have been applied retroactively from the date of the initial classification by INPS, citing specific ministerial decrees. The court rejected this claim, affirming the general principle of non-retroactivity of laws and establishing that such reclassifications take effect from the day following the communication unless the employer caused the error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11 prel. Cost.; Art. 14 comma 3 d.m. 12/12/2000; The principle of non-retroactivity of laws dictates that a variation or correction of a company's contributory classification for insurance purposes takes effect from the first day following the communication, absent employer fault in the initial error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23222-2018 proposto da: I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati RAFFAELA FABBI, LORELLA FRASCONA', che lo rappresentano e difendono; -ricorrente - contro PORTO TURISTICO INTERNAZIONALE DI RAPALLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO PUGLIESE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 25/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 01/02/2018 R.G.N. 381/2017;
Oggetto R.G.N.23222/2018 Cron. Rep. Ud.30/01/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 1.2.18 la corte d’appello di Genova, in riforma di sentenza del 13.7.17 del tribunale della stessa sede, ha accertato che la società in epigrafe nulla deve all’Inail per premi prima del 16.8.16, laddove euro 27.450 erano stati richiesti a seguito di rettifica inquadramento tariffario dal settore industriale al settore terziario. Avverso tale sentenza ricorre l’INAIL per un motivo, cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, la società.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il motivo deduce violazione dell’articolo 14 comma 3 del decreto ministeriale 12/12/2049, della legge 88 del 1989 nonché 3 comma 8 della legge 335 del 95 e 2 del decreto legislativo 38 del 2000, per non avere la corte applicato retroattivamente l’inquadramento dell’Inail sin dalla data dell’inquadramento operato dall’INPS. Il motivo è infondato. Invero, questa Corte (tra le altre, Cassazione 36052 del 2023 e Sez.
L, Sentenza n. 19979 del 10/08/2017, Rv. 645597 - 01) ha già affermato il principio, al quale va data continuità, secondo cui in applicazione del principio generale di irretroattività della legge, dettato dall'art. 11 prel., il provvedimento di variazione, sia d’ufficio che su domanda, della classificazione di un'impresa a fini contributivi, e di rettifica della relativa tassazione errata, in base al d.m. 12 dicembre 2000 ha effetto dal primo giorno successivo a quello della comunicazione, salvo per i casi, ivi previsti, in cui il datore di lavoro abbia dato causa all’errata classificazione.
Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 4000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.