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Ordinanza — n. 11766/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11766/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11766/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 226-2023 proposto da: CALANNA GRAZIELLA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PALMA BALSAMO; -ricorrente - contro PUBBLISERVIZI S.P.A.in AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA; -intimata - avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA, depositato il 30/11/2022 R.G.N. 13262/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. Oggetto Opposizione stato passivo a.s. – credito lavoro –l. 92/2012 decorrenza prescrizione R.G.N.226/2023 Cron.

Regesto Legislator

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artt. 53 d.lgs. 270/1999, art. 18 legge 300/1970; Ordinanza — n. 11766/2024 — snciv · Corte di Cassazione: pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione del decreto impugnato e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Catania in diversa composizione.

Parole chiave

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durata dell'incapacità lavorativa lavoro a tempo determinato retribuzione del curatore protezione dalla disdetta anzianità di servizio occupazione provvisoria

Disposizioni normative citate

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artt. 53 d.lgs. 270/1999
art. 18 legge 300/1970
2935, 2948 c.c., 36 Cost., 2099 c.c., per avere il Tribunale ritenuto, anche dopo la novellazione dell’art. 18 legge 300/1970 con la legge n.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 226-2023 proposto da: CALANNA GRAZIELLA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PALMA BALSAMO; -ricorrente - contro PUBBLISERVIZI S.P.A.in AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA; -intimata - avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA, depositato il 30/11/2022 R.G.N. 13262/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. Oggetto Opposizione stato passivo a.s. – credito lavoro –l. 92/2012 decorrenza prescrizione R.G.N.226/2023 Cron.

Rep. Ud.27/02/2024 CC RILEVATOCHE 1. con decreto 30 novembre 2022, il Tribunale di Catania ha ammesso la lavoratrice indicata in epigrafe allo stato passivo di Pubbliservizi s.p.a.in amministrazione straordinaria per il credito in via privilegiata, ai sensi dell’art. 2751bisn. 1 c.c., di € 968,76 per differenze retributive, oltre rivalutazione dalla data del dovuto a quella di esecutività dello stato passivo ed interessi legali sulla somma rivalutata fino alla data di deposito del progetto di riparto di soddisfazione anche parziale del credito: in parziale accoglimento della sua opposizione allo stato passivo, dal quale esso era stato escluso per difetto di prova della prestazione (a tempo indeterminato part-time) di mansioni (di custode di musei in Catania, inquadrate al II livello del CCNL multiservizi dal febbraio 2007 al giugno 2016 e al III livello dal luglio 2016 al giugno 2018) superiori alla qualifica richiesta (IV livello CCNL cit.);

2. ritenuta la stabilità del rapporto di lavoro per avere l’impresa datrice oltre 15 dipendenti (ricavabile dalla sua soggezione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, esigente, tra gli altri requisiti, unnumero di dipendenti non inferiore a duecento da almeno un anno: art. 2, primo comma, lett.

a) d.lgs. 270/1999), comportante la decorrenza della prescrizione quinquennale nel corso del rapporto di lavoro, il Tribunale ha ritenuto prescritto il credito per differenze retributive anteriori al quinquennio anteriore al solo atto interruttivo della lavoratrice, ossia la presentazione il 25 marzo 2020 della domanda di insinuazione allo stato passivo, ai sensi degli artt. 53 d.lgs. 270/1999 e 93 l. fall., equiparabile alla domanda giudiziale;

3. esso ha quindi escluso la prova dello svolgimento, da parte della lavoratrice, di mansioni corrispondenti al IV livello rivendicato, essendo piuttosto ad esse corrispondente il III livello del CCNL multiservizi, riconosciutole dal giugno 2016, senza la corresponsione della relativa retribuzione; sicché, ha ammesso la predetta allo stato passivo della procedura per il credito suindicato, per il periodo da aprile 2015 a maggio 2016, in esito alla C.t.u. contabile disposta.

4. infine, il Tribunale ha compensato integralmente le spese del giudizio tra le parti, per la sola parziale “ammissione delle domande proposte da parte attrice”;

5. con atto notificato il 29 dicembre 2022, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.; la società in amministrazione straordinaria intimata non ha svolto difese;

5. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. CONSIDERATO CHE 1. la ricorrente ha dedottoviolazione degli artt. 2935, 2948 c.c., 36 Cost., 2099 c.c., per avere il Tribunale ritenuto, anche dopo la novellazione dell’art. 18 legge 300/1970 con la legge n. 92/2012 e il d.lgs. 23/2015, il regime di stabilità del rapporto di lavoro e la conseguente decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi in costanza di rapporto (primo motivo);

2. esso è fondato; 3. è noto che la natura di società in housedi Pubbliservizi s.p.a. comporti la regolazione delle vicende deirapporti di lavoro del suo personale secondo la disciplina dellavoro privato, nella valutazione dei suoi aspetti sia funzionali ed estintivi che genetici (Cass. 22 marzo 2018, n. 7222), ai sensi dell’art. 19, primo comma d.lgs. 175/2016, secondo cui: “Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V delcodice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.” Ebbene, tra dette norme, trova in particolare applicazione l’art. 18 legge 300/1970. come novellato dalla legge n. 92/2012 e dal d.lgs. 23/2015, sicché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato in questione, come modulato per effetto delle leggi citate, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità; e pertanto, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 6 settembre 2022, n. 26246;

Cass. 13 ottobre 2022, n. 29981); 3.2. nel caso di specie, risultando l’assunzione della lavoratrice con contratto del 22 gennaio 2007, devono ritenersi prescritti i diritti maturati da tale data al 18 luglio 2007 (quinquennio anteriore all’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, in data 18 luglio 2012);

4. la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per erronea compensazione delle spese del giudizio nell’inosservanza del regime di soccombenza (secondo motivo);

5. esso è assorbito;

6. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione del decreto impugnato e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Catania in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la regolazione delle spese del gi