Cassation court dismisses INPS appeal, ruling contributory tax breaks are lost only for specific non-reported workers, not the entire company.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that denied INPS the full loss of tax breaks for the agricultural company. The INPS argued that the company should lose all benefits due to irregularities, while the lower court limited the penalty to only the workers who were not properly reported or for whom minimum wage thresholds were breached. The court upheld the lower court's decision, establishing that sanctions must be proportional to the specific violations and that the loss of benefits applies only to the affected workers and periods, not the entire enterprise.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 10, d.l. n. 338/1989; Art. 20, comma 2, d.lgs. n. 375/1993: In matters of contributory tax breaks, the sanction for losing these benefits applies only to the specific workers and periods where violations occurred, rather than causing an integral loss of benefits for the entire employer.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5373-2023 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO; -ricorrente - contro FORTUNATO LUCA; -intimato - avverso la sentenza n. 1496/2022 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 24/08/2022 R.G.N.1697/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 24.8.2022, la Corte d'appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non dovute le somme pretesa dall’INPS in danno di Oggetto Previdenza sgravi contributivi R.G.N.5373/2023 Cron. Rep. Ud.31/01/2024 CC Luca Fortunato a titolo di restituzione delle agevolazioni contributive previste per le aziende agricole ed eccedenti gli importi delle retribuzioni non corrisposte; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Luca Fortunato è rimasto intimato; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 31.1.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 375/1993, dell’art. 6, comma 10, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989) e dell’art. 10, l. n. 67/1988, per avere la Corte territoriale ritenuto che l’accertamento dell’irregolarità contributiva comportasse la perdita delle agevolazioni limitatamente a quei lavoratori per i quali non erano stati rispettati i minimali e limitatamente ai periodi per i quali ciò era accaduto, invece che la decadenza integrale dalle agevolazioni; che il motivo è infondato, essendo consolidato il principio secondo cui, in materia di sgravi contributivi, i commi 9 e 10 dell’art. 6, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), debbono essere interpretati nel senso che la sanzione della perdita delle agevolazioni contributive a carico del datore di lavoro che non abbia denunziato agli istituti previdenziali alcuni lavoratori oppure li abbia denunziati per orari, giornate di lavoro o retribuzioni inferiori a quelli effettivi, dev’essere riferita alle posizioni dei soli lavoratori non denunziati o ai quali comunque si riferiscono le violazioni, in ragione del collegamento diretto tra i lavoratori cui si riferisce l'inadempimento e le sanzioni da applicare, rispondendo ad un criterio di razionalità vigente per tutti i sistemi sanzionatori che l'entità della sanzione sia rapportata, almeno tendenzialmente, all'entità della violazione (così già Cass. n. 20891 del 2007, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass.nn. 1571 del 2013 e 2112 del 2016); che a non diverse conclusioni induce la previsione dell’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 375/1993, nel testo sostituito dall’art. 9- ter, d.l. n. 510/1996 (conv. con l. n. 608/1996), secondo cui “le agevolazioni previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti”, atteso che trattasi di disposizione che si limita ad estendere ai datori di lavoro agricolo il sistema generale delle agevolazioni previsto dal d.l. n. 338/1989 (peraltro espressamente richiamato dall’art. 4, d.lgs. n. 140/1997, che – superando il criterio della commisurazione dell’imponibile contributivo al salario medio convenzionale – ha ancorato quest’ultimo alla retribuzione di cui all’art. 1, d.l. n. 338/1989, cit.) e, conseguentemente, anche le previsioni dei commi 9 e 10 dell’art. 6, che –come già rilevato – sono volte a commisurare l’entità della sanzione all’entità della violazione; che il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese di lite per non avere l’intimato svolto alcuna attività difensiva; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricors