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Decreto — n. 11728/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, declaring the proceedings extinguished under Article 390 c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 11728/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished because the appellant formally withdrew their appeal. The appellant, RAI Radiotelevisione Italiana, had previously challenged a second-instance judgment against the respondent, Piazza Claudio, but subsequently renounced their right to continue the litigation. Consequently, the court applied Article 390 of the Code of Civil Procedure to terminate the case without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party voluntarily withdraws their appeal or complaint, the court must declare the proceedings extinguished, thereby terminating the judicial process without addressing the underlying substantive dispute.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure voluntary renunciation termination of litigation ripetibili dell'avvocato desistenza dall'azione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

o nella causa vertente tra: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Mattia Persiani, domicilio digitale mattiapersiani@ordineavvocatiroma, giusta procura in atti; ricorrente contro PIAZZA CLAUDIO, ra ppresentat o e difes o dall’Avv. Sara D’Onofrio, domicilio digitale , giusta procura in atti; controricorrente Avverso la sentenza n.6-2021 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 20.1 .2021; N.R.G. Avverso la sentenza n.6-2021 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 20.1 .2021; N.R.G. 8-2019; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinunciadi parte ricorrente e comunicazione della stessa alla controparte;

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 22.4.24 Il Presidente Antonio Manna