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Ordinanza — n. 11615/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-filing; court ruled examination barred when appeal not deposited in electronic file.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11615/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the document in the electronic file within the prescribed time limits. The appellant, Tosi Diego, challenged a second-instance judgment against the Revenue Agency and INPS but did not submit the necessary filing. The court ruled that when an appeal is non-procedural due to non-deposit, the court cannot even examine the act to declare it inadmissible, citing recent Supreme Court precedents. Consequently, the appeal was dismissed and the appellant was ordered to pay court costs and the doubled unified contribution.

Regesto Legislator

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Art. 396 c.p.c.; 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c.; Cass., Sez. Un., n. 22074 del 2023: When an appeal is non-procedural due to non-deposit in the electronic file, the court cannot examine the act to declare it inadmissible.

Parole chiave

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non-deposit appeal electronic file filing improcedible appeal unified contribution doubling Cassation procedure contributi di previdenza impagati deposito tardivo retroattività della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 396 c.p.c.
196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c.
e 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c.), l'esame dell'atto non è consentito nemmeno per rilevarne l'inammissibilità (Cass.,Sez.Un., n.
Art. 369 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
369 c.p.c., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
artt. 396 c.p
in tema di giudizio di cassazione, qualora il ricorso sia improcedibile in ragione del suo mancato deposito nel fascicolo informatico (ex artt. 396 c.p.c.
art. 369 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. Un., n. 22074 del 2023
Cass., Sez. Un., n. 20621 del 2023
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4751-2023 proposto da: TOSI DIEGO, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; - controricorrente - nonché contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; Oggetto RICORSO IMPROCEDIBILE R.G.N. 4751/2023 Cron. Rep. Ud. 25/10/2023 CC - intimato - avverso la sentenza n. 1116/2022 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 24/10/2022 R.G.N. 119/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RILEVATO E CONSIDERATO CHE 1. Il r icorso in epigrafe indicato non risulta depositato , come da attestazione di Cancelleria della Corte;

2. in tema di giudizio di cassazione, qualora il ricorso sia improcedibile in ragione del suo mancato deposito nel fascicolo informatico (ex artt. 396 c.p.c. e 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c.), l'esame dell'atto non è consentito nemmeno per rilevarne l'inammissibilità (Cass.,Sez.Un., n. 22074 del2023);

3. inoltre, la pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell'art. 369 c.p.c., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (Cass.,Sez. Un., n. 20621 del 2023;4. s egue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.