Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it requests a merits review rather than legal interpretation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it sought a re-examination of the factual merits rather than a review of legal interpretation. The appellant argued that the lower court erred in qualifying agency relationships, but the court noted that such factual assessments fall outside the scope of cassation review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 and n. 5 c.p.c.; The Court of Cassation cannot review the concrete factual reconstruction of a case, which constitutes an appreciation of fact, but only the abstract legal interpretation of the norm.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10558-2018 proposto da: CAD SOLUTION PROVIDER S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 11, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MIRAGLIA, rappresentata e difesa dall'avvocato PATRIZIA NICCOLAINI; - ricorrente - contro FONDAZIONE ENESARCO - ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio degli avvocati Oggetto CONTRIBUTI ENASARCO R.G.N. 10558/2018 Cron.
Rep. Ud. 25/10/2023 CC GIAMPIERO PROIA, MAURO PETRASSI che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1508/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/03/2017 R.G.N. 969/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RILEVATO CHE 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione di prime cure, previo positivo accertamento dell’esistenza dei rapporti di agenzia intercorsi tra la società attuale ricorrente e altre società, alla stregua delle plurime emergenze istruttorie e delle carenti risultanze a sostegno dell’opposta tesi della sussistenza di rapporti di procacciamento d’affari, ha ritenuto sussistente l’obbligo d’iscrizione alla Fondazione Enasarco anche per agenti operanti in forma societaria, come nella specie, ed ha escluso esservi doppia imposizione;
2. ricorre avverso tale sentenza la s.r.l. Cad Solution Provider, con l’unico motivo, ulteriormente illustrato con memoria, con il quale si deduce violazione dell’art. 1742 cod.civ. in ordine alla valutazione, in termini di rapporti di agenzia, dei rapporti intercorsi con cinque società;
3. la Fondazione ENASARCO resiste con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria;
4. l’Ufficio del Pubblico ministero non ha rassegnato conclusioni scritte. CONSIDERATO CHE 5. il ricorso è inammissibile perché si devolve, allo scrutinio di legittimità, a dispetto della rubrica, un riesame del merito e rimane, pertanto, inadeguatamente contrastato il positivo accertamento della natura dei rapporti intercorsi;
6. costituisce ius receptum il principio secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione, solo nei limiti fissati dalla normativa processuale succedutasi nel tempo;
7. il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi e', dunque, segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr., fra tantissime e più recenti, Cass.n. 26033/2020; Cass. n.3340/2019; Cass. n. 640/2019; Cass. n. 24155/2017);
8. vale anche ricordare che la qualificazione del rapporto compiuta dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360, n.3, c.p.c., soltanto in caso di violazione dei criteri astratti e generali fissati da questa Corte ai fini della individuazione della fattispecie concreta, mentre costituisce apprezzamento di fatto (come tale - si ripete - sindacabile nei ristretti limiti segn ati dall'art. 360, n. 5,c.p.c.) l'accertamento degli elementi che rivelino l'effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto, poiché reso attraverso la valutazione delle risultanze processuali (v., fra le altre, Cass. n. 801/2021 che richiama Cass. n. 8687/2018 e Cass. n. 14160/2014);
9. in definitiva, non è stata adeguatamente censurata la sentenza della Corte territoriale che si è correttamente conformata agli orientamenti di questa Corte in ordine ai caratteri distintivi dell'agenzia rispetto al procacciamento di affari, che, in estrema sintesi, sono da individuare nella continuità e stabilità dell'attività dell'agente, nella mancanza di vincolo di stabilità e nell'episodicità o occasionalità dell'attività di procacciatore di affari (cfr., fra le altre e più recenti, Cass. n. 22524/2021; Cass. n. 801/2021; Cass. 16565/2020; Cass. n. 10055/2016; Cass.n. 35740/2022;
10. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 9.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello