Cassation court dismisses INAIL appeal against Lares SRL for violating constitutional duty to motivate judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed INAIL's appeal against the Bologna Court of Appeal's judgment regarding Lares S.R.L.'s commercial activity. While INAIL argued that internal res judicata barred their claim, the court found the lower court's reasoning to be merely apparent and lacking substantive foundation. Consequently, the decision was quashed for violating the constitutional requirement of adequate judicial motivation under Article 111 of the Constitution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111, sesto comma, Cost.; The court must provide a substantive and coherent rationale for its decision; a judgment based on apparent or illusory reasoning violates the constitutional duty to motivate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13109-2017 proposto da: I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati, GIANDOMENICO CATALANO, LORELLA FRASCONA' che lo rappresentano e difendono; - ricorrente - contro LARES S.R.L. DI MENGOLI D. E PANCALDI P., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PUBLIO ELIO 13/A, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE Oggetto R.G.N. 13109/2017 Cron.
Rep. Ud. 24/10/2023 CC CASSIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITTORIO MACRI'; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1007/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 21/11/2016 R.G.N. 1080/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RILEVATO E CONSIDERATO CHE 1. con la s entenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Bologna, con motivazione invero criptica, ha ritenuto essersi formato il giudicato interno sull’attività commerciale svolta dalla società attuale intimata, e tratto, dalla efficacia generale dell’inquadramento, la legittimazione passiva dell’INAIL a contrastare la pretesa della società;
2. avverso la sentenza ricorre l’INAIL, con ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso la s.n.c. Lares di Mengoli D. e Pancaldi P.;
3. con il primo motivo di ricorso, rubricato per violazione di legge, si censura, in sostanza, la motivazione apparente nella quale è incorsa la Corte di merito, e la censura è meritevole di accoglimento;
4. la motivazione della sentenza impugnata si dipana, invero, con un argomentare meramente apparente;
5. il percorso argomentativo non consente in alcun modo di cogliere il fondamento della decisione adottata e presenta quelle lacune e quelle insanabili contraddittorietà che, sole, rendono la motivazione un mero simulacro, censurabile in questa sede per violazione del minimo costituzionale prescritto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (v., per tutte, Cass.,Sez.Un., 7 aprile 2014, n. 8053 e n. 8054 e numerosissime successive conformi);
6. rimane assorbita l’ulteriore censura svolta con il secondo mezzo d‘impugnazione;
7. la sentenza va, pertanto, cassata per nuovo esame del gravame, con rinvio alla stessa Corte di merito, senza vincolo di diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, anche per la regolazione delle spese del giudizio di