Italian Supreme Court dismisses appeals regarding employer contribution obligations independent of actual wage payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared both the employer's and INPS's appeals inadmissible. The employer argued that the statutory definition of taxable remuneration should only cover amounts actually paid, while INPS contended that contribution obligations arise independently from the employment relationship. The court ruled that the legal obligation to pay contributions exists regardless of whether wages were fully paid or waived, establishing that the contributory duty is autonomous from the factual payment status.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 L. 153/1969; The statutory definition of taxable remuneration encompasses all amounts the worker is entitled to receive, establishing that the employer's contribution obligation to the pension institute arises independently from the actual payment of wages or the worker's waiver of rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ione, dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo, e non quella di fatto corrisposta, in quanto l'espressione usata dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, per indicare la retribuzione imponibile ("tuttociò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro") va intesa nel senso di tutto ciò che ha diritto di ricevere, ove si consideri che il rapporto assicurativo e l'obbligazione contributiva ad esso connesso sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l'obbligazione contributiva del datore di lavoro verso l'istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi, nei confronti del prestatore d'opera, siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti (cfr., per tutte, Cass. n. 10787 del 2023 ed ivi ulteriori e numerosi precedenti). 13.Quanto al ricorso proposto dall’INPS, del pari inammissibile, sotto l’asserita violazione dell'art. 1362 e 1363 cod.civ. l’ente previdenziale si duole, come si evince dall’illustrazione della doglianza, di violazione della regolazione dell’onere della prova, nella specie, in riferimento alle ipotesi eccettuative, tassative e non suscettibili di analogia, dell’esistenza di un titolo autonomo rispetto al rapporto di lavoro a giustificazione del versamento degli importi, e propone domanda nuova in ordine e eventuali ulteriori voci retributive connesse con la transazione. 14.Ulteriore profilo di inammissibilità appalesa anche la doglianza, illustrata nel corso della discussione orale innanzi al Collegio, con la quale si è adombrata un’omessa pronuncia, censura, tuttavia, non devoluta, tempestivamente, con il ricorso all’esame, allo scrutinio di legittimità. 15.In conclusione, entrambi i ricorsi sono dichiarati inammissibili. 16.L’esito di entrambi i ricorsi giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricors i ; spese co mpensate. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico di entrambe le parti ricorrenti, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per i ricorsi ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14