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Ordinanza — n. 11545/2024 — snciv Generato dall'IA

Tax agency appeal dismissed due to lack of standing and invalid attorney representation under state protocol rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11545/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by the Revenue Agency inadmissible because the agency lacked proper standing and its attorney representation was invalid. Norcia Salumi S.R.L. had not contested the lower court's finding that INAIL's claim was time-barred, while the Revenue Agency attempted to intervene with a privately hired lawyer. The court ruled that without a specific state protocol or authorized state attorney, the agency's private representation is void and cannot be cured by the court.

Regesto Legislator

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Art. 43, comma 4, d.l. n. 1611/1933; The representation of the Revenue Agency before the Court of Cassation by a private lawyer is invalid unless a specific state protocol or authorized state attorney is involved, and this invalidity may be raised ex officio.

Parole chiave

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Revenue Agency standing state protocol representation invalid private counsel ex officio invalidity Cassation procedure rules ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 43, comma 4, d.l. n. 1611/1933
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 30008 del 2019 delle Sezioni Unite della Corte
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6578-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato DAVIDE MONGATTI; - ricorrente - contro NORCIA SALUMI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 198/2017 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 13/10/2017 R.G.N. 69/2016; Oggetto R.G.N. 6578/2018 Cron. Rep. Ud. 24/10/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RILEVATO E CONSIDERATO CHE 1. La Corte d’appello di Perugia ha d ichiara to estinto , per intervenuta prescrizione, il credito vantato dall’ INAIL nei confronti di Norcia Salumi per essere ampiamente decorso, alla data della notifica dell’intimazione di pagamento (12 gennaio 2015) il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla notifica della cartella di pagamento (16 febbraio 2015);

2. a vverso tale sentenza r icorre l’ AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE, con ricorso affidato a due motivi , ulteriormente illustrato con memoria;

3. Norcia Salumi s.r.l. in liquidazione non ha svolto attività difensiva;

4. l’Ufficio del Procurato re generale non ha rassegnato conclusioni scritte;

5. il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione processuale dell’Agenzia, assistita da avvocato del libero foro;

6. tanto in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 30008 del 2019 e numerose successive conformi, per cui il protocollo del 22 giugno 2017 prevede che il patrocinio diAgenzia delle entrate - Riscossione davanti alla Corte di cassazione sia convenzionalmente affidato all'Avvocatura Generale dello Stato, salvo il caso di conflitto di interessi o dichiarazione di indisponibilità, a meno che non intervenga un'apposita delibera motivata dell'ente ai sensi dell'art. 43, comma 4, delr.d. n. 1611 del 1933; al di fuori di dette ipotesi, la procura rilasciata dall'Agenziaad un avvocato dellibero foro deve ritenersi invalida e - poiché indispensabile per la regolare costituzione del rapporto processuale - tale invalidità può essere ril evata d'ufficio dal giudice, anche nel giudizio di legittimità;

7. non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13,co.1- quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se do