Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11543/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court rejects INPS appeal, ruling NASpI loss applies to concurrent work reported within 30 days of claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11543/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation allowed the INPS's appeal against the Palermo Court of Appeal, ordering the dismissal of Pietro Lo Franco's claim for NASpI benefits. The court held that the statutory requirement to report concurrent self-employment applies to activities existing at the time of the claim, not just those starting after the benefit period began. Consequently, the court ruled that failing to report such work within the mandatory 30-day window constitutes grounds for immediate loss of the benefit.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 10, comma 1; Art. 11, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 22/2015: The statutory loss of NASpI benefits applies to any self-employment activity concurrent with the benefit claim, provided it is not reported within the thirty-day deadline, regardless of whether the activity commenced before or after the benefit period started.

Parole chiave

Generato dall'IA
NASpI benefits self-employment reporting thirty-day deadline concurrent work statutory loss of rights interpretation of law social security fraud indennità di disoccupazione dell'assicurato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015
Art. 11, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015
Art. 12 prel. c.c.
22/2015, con riferimento all’art. 12 prel. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la decadenza prevista dall’art.
Art. 14 prel. c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 5951 del 2001
Cass. S.U. n. 1919 del 1990
Cass. S.U. n. 1919 del 1990 e, più di recente, Cass.
Cass. S.U. n. 11930 del 2010
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9655-2022 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, SAMUELA PISCHEDDA; -ricorrente - contro LO FRANCO PIETRO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato AGOSTINO SANSONE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1031/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 18/10/2021 R.G.N. 1283/2019;

Oggetto Indennità NASpI R.G.N.9655/2022 Cron. Rep. Ud.29/11/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 18.10.2021, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Pietro Lo Franco volta alla corresponsione della prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (c.d. NASpI), rifiutatagli dall’INPS in sede amministrativa per non avere egli comunicato nei trenta giorni dalla data della domanda lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo nonché il reddito da essa presuntivamente percepito; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Pietro Lo Franco ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 29.11.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10, comma 1, e 11, lett. c), d.lgs. n. 22/2015, con riferimento all’art. 12 prel. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la decadenza prevista dall’art. 10, cit., concernesse esclusivamente il caso dell’assicurato che avesse omesso di comunicare entro trenta giorni all’ente previdenziale un’attività di lavoro autonomo (unitamente al reddito da essa presuntivamente percepibile) che fosse stata intrapresa successivamente alla concessione della prestazione previdenziale e non anche eventuali attività di lavoro autonomo preesistenti alla data di presentazione della domanda;che, al riguardo, va premesso che l’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015, stabilisce, per quanto qui rileva, che “il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito […], deve informare l’INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne”, mentre il successivo art. 11 commina, al comma 1, lett. c), la “decadenza dalla fruizione della NASpI” nel caso di“inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all’articolo 10, comma 1, primo periodo”; che dal tenore testuale dell’art. 10, cit., risulta che la fattispecie cui si correla la decadenza è rappresentata dall’omessa comunicazione all’INPS della circostanza della contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito, non essendo al contrario necessario che tale attività sia stata intrapresa in epoca successiva all’inizio del periodo di percezione della NASpI; che non osta a tale interpretazione la circostanza che l’art. 10, comma 1, ricolleghi l’obbligo di comunicazione al fatto che l’assicurato “intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale”, ben potendosi il verbo “intraprendere” intendersi non solo nel senso letterale di “iniziare”, ma anche in quello di “applicarsi con maggiori energie e per un maggior tempo che per il passato” (così, seppure in fattispecie differente, già Cass. n. 5951 del 2001); che tale interpretazione appare avvalorata, sul piano sistematico, dalla decadenza prevista dall’art. 11, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 22/2015, in caso di “inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3”, ove si osservi che, ai sensi dell’art. 9, comma 3, cit., “il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti […] ha diritto i percepire la NASpI […] a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto”; che deve pertanto escludersi che l’applicazione della previsione dell’art. 11, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015, al caso dell’assicurato che, nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di prestazione, abbia omesso di comunicare all’INPS il contemporaneo svolgimento di attività di lavoro autonomo integri un’ipotesi di estensione analogica della decadenza a fattispecie non espressamente prevista dal legislatore, come tale vietata dall’art. 14 prel. c.c., trattandosi al contrario di un risultato coerente con un’interpretazione del combinato disposto dell’art. 10, comma 1, e dell’art. 11, comma 1, lett. c), cit., che, tenendo conto dell’“intenzione del legislatore”, di cui all’art. 12 prel. c.c., non fa che estendere la regula juris della decadenza ad una fattispecie da reputarsi implicitamente considerata dalla norma, che nella specie – com’è d’uso dire con antica espressione –minus dixit quam voluit(per la legittimità di tale operazione ermeneutica anche in presenza di norme eccezionali v.

Cass. S.U. n. 1919 del 1990 e, più di recente, Cass. S.U. n. 11930 del 2010); che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso, va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da Pietro Lo Franco;che, in considerazione della novità e complessità della questione, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero processo; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda