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Decreto — n. 11425/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, declaring the proceedings extinct under CPC rules.

Numero d'incarto Decreto — n. 11425/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the proceedings extinct following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The appellant, RAI, had previously withdrawn the complaint, which was communicated to the respondent and subsequently accepted by the court. Consequently, the court ruled that no further action was necessary, terminating the legal dispute between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party withdraws their claim or appeal and the opposing party accepts it, the court must declare the proceedings extinct, thereby terminating the litigation without a substantive judgment on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of claim proceedings extinct CPC Article 390 CPC Article 391 plaintiff withdrawal acceptance of withdrawal termination of litigation abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

o nella causa vertente tra: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Mattia Persiani, domicilio digitale mattiapersiani@ordineavvocatiroma, giusta procura in atti; ricorrente contro PAVAN PAOLO , ra ppresentat o e difes o dall’Avv. Sara D’Onofrio, domicilio digitale , giusta procura in atti; controricorrente Avverso la sentenza n.808-2021 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 5.3.2021; N.R.G. Avverso la sentenza n.808-2021 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 5.3.2021; N.R.G. -2019; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinunciadi parte ricorrente, comunicazione alla controparte e successiva accettazione della stessa;

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 22.4.24 Il Presidente Antonio Manna