Cassation court dismisses revocation appeal regarding pension calculation, upholding principle of autosufficiency over evidentiary gaps.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the revocation appeal filed by Adinolfi Ilde against a previous decision regarding pension calculations. The appellant argued that the lower court erred in finding the procedural principle of autosufficiency satisfied by a single document, claiming this document was insufficient to prove the continuity of the incentive allowance. The court ruled that its prior judgment only addressed the procedural requirement of depositing a document, not the substantive evidentiary adequacy of that document, which remains the exclusive domain of the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 n. 4 c.p.c.; Art. 369 n. 6 c.p.c.: The Supreme Court's finding that a document was deposited to satisfy the principle of autosufficiency does not preclude the trial court from independently assessing the document's evidentiary value regarding the continuity of remuneration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14934-2023 proposto da: ADINOLFI ILDE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell'avvocato GUIDO PARLATO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIANA PARLATO; -ricorrente - contro A.B.C. ACQUA BENE COMUNE NAPOLI AZIENDA SPECIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 50, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE MERILLI, rappresentata e difesa dall'avvocato SERGIO TURRA'; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 11397/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 02/05/2023 R.G.N. 31553/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dallaConsigliera CARLA PONTERIO.
Oggetto Revocazione R.G.N.14934/2023 Cron. Rep. Ud.14/02/2024 CC Rilevato che 1. Con ricorso depositato il 3.12.2002, Adinolfi Ilde e Perrotta Emilia, nella qualità di eredi di Adinolfi Alessandro, ex dipendente dell’ARIN (già AMAN), in servizio dal 27.7.1960 al 31.8.1987, hanno chiesto al Tribunale di Napoli riconoscersi in propriofavore il diritto all’inclusione, nella base di calcolo della pensione aziendale, dell’indennità di incentivazione pari all’80% dello stipendio lordo, quale elemento fisso e continuativo della retribuzione, e la condanna della convenuta al pagamento delle differenze maturate dall’1.9.1987 al 16.11.2001, oltre accessori.
2. Con sentenza depositata il 4.2.2007, il Tribunale adito, ritenuta sufficientemente provata la corresponsione in maniera fissa e continuativa dell’indennità di incentivazione, ne aveva riconosciuto la computabilità nel trattamento pensionistico in questione, adottando le conseguenti statuizioni di condanna, nei limiti della prescrizione.
3. Con sentenza n. 3289/20210, la Corte d’appello di Napoli, provvedendo sull’impugnazione dell’ARIN contro la decisione di primo grado, pur riconoscendo il fatto che la pensione doveva essere calcolata su tutti gli altri emolumenti fissi e continuativi rientranti nella più ampia nozione di retribuzione, ha reputato insufficiente, ai fini della prova della continuità della percezione dell’emolumento nel caso concreto, la produzione di due soli cedolini di paga del de cuius.Pertanto, in accoglimento dell’appello, ha rigettato la domanda attorea.
4. Con sentenza n. 2060/2014, questa Corte di cassazione ha respinto il ricorso proposto da Adinolfi Ilde e Perrotta Emilia contro la decisione del giudice di secondo grado.
5. Con la successiva sentenza n. 10644/2017, questa S.C. ha revocato la sentenza del 2014 e, in accoglimento del ricorso in precedenzaproposto da Adinolfi Ilde e Perrotta Emilia, ha cassato la decisione d’appello e rinviato per un nuovo esame alla Corte territoriale.
6. Riassunto il procedimento da Adinolfi Ilde (anche nella qualità di erede di Perrotta Emilia nelle more deceduta), la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2452/2018, provvedendo in sede di rinvio, ha accolto l’appello a suo tempo proposto dall’ARIN(ora A.B.C. – Acqua Bene Comune di Napoli Azienda Speciale) e, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda proposta dalla Adinolfi in proprio e nella qualità di erede di Perrotta Emilia.
7. Adita da Adinolfi Ilde, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 11397 del 2023, ha respinto il ricorso.
8. Avverso quest’ultima ordinanza la medesima parte ha proposto un nuovo ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395 n. c.p.c. La A.B.C. - Acqua Bene Comune di Napoli – Azienda Speciale ha resistito con controricorso. È stata depositata memoria nell’interesse della ricorrente.
9. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che:
10. Con l’unico motivo la ricorrente in revocazione denuncia l’errore di percezione in cui sarebbe incorsa l’ordinanza n. 11397/2023 per avere ignorato il principio di diritto, che si reputa enunciato dalla sentenza rescindente n. 10644/2017, a mente del quale “il documento di parte convenuta, di cui si assume l'avvenuta produzione in primo grado, assolve gli oneri che gravano sulla parte che agisce in giudizio” e per avere anzi espressamente escluso (“così evidentemente non è”) che un simile principio fosse rinvenibile nella citata sentenza.11. Il motivo è infondato.
12. La sentenza n. 10644/2017 reca la seguente statuizione (pag. 5, § 9.1.): “Innanzitutto, l'allegazione al ricorso per cassazione del documento di parte convenuta, di cui si assume l'avvenuta produzione in primo grado, contenente l'elencazione dei periodi e degli importi percepiti dal dante causa delle odierne ricorrenti, assolve gli oneri che gravano sulla parte che agisce nel giudizio di legittimità sull'assunto che la controparte abbia tenuto condotte processuali di non contestazione (cfr. Cass. n. 16655 del 2016, n. 14784 del 2015, n. 8569 del 2013)”.
13. Tale statuizione deve essere letta in relazione al motivo di revocazione all’epoca proposto, concernente l’errore percettivo addebitato alla sentenza n. 2060/2014 con cui la S.C. aveva ritenuto violato il principio di autosufficienza sul presupposto (rivelatosi erroneo) del mancato deposito, da parte delle ricorrenti, del documento contabile (il prospetto redatto dalla società) su cui le stesse avevano fondato l'impugnazione.
14. La sentenza rescindente n. 10644/2017, con la statuizione sopra riportata, ha inteso solo affermare che, nel procedimento di legittimità definito con la sentenza (revocata) n. 2060/2014, l’avvenuto deposito del citato prospetto soddisfaceva gli oneri gravanti sulle parti ricorrenti in cassazione al fine del rispetto del principio di autosufficienza, in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 366 n. 4 e 369 n. 6 c.p.c.
15. Come correttamente affermato nella ordinanza n. 11397/2023, di cui oggi si chiede la revocazione, la Corte di cassazione, con la sentenza del 2017, non ha espresso giudizi o valutazioni, né avrebbe potuto farlo, in ordine alla concreta idoneità dei documenti a soddisfare l’onere probatorio delle ricorrenti sui fatti costitutivi del diritto azionato, trattandosi di accertamento riservato in via esclusiva al giudice di merito, là dove l’ambito del giudizio rescindente era delimitato dall’errore percettivo nella specie concretatosi in una errata statuizione di violazione del principio di autosufficienza, invece rispettato col deposito del documento.
16. Per le ragioni esposte, non ricorre il vizio revocatorio denunciato, dal che discende il rigetto del ricorso.
17. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
18. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
19. Non ricorrono i presupposti dell’art. 96, comma 3, c.p.c., la cui applicazione è stata sollecitata dalla controricorrente, non potendosi far coincidere la mala fede o la colpa grave della parte soccombente con profili di inammissibilità in senso tecnico oppure con la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (cfr. Cass., S.U. n. 9912 del 2018; Cass. n. 10327 del 2018; n. 7726 del 2016), in difetto, nel caso di specie, di elementi ulteriori significativi di un abuso dello strumento processuale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contrib