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Decreto — n. 11241/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 11241/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 11241/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3830/2022 R.G. proposto da : NDIAYE MAMADOU, elettivamente domiciliato in RAVENNA VIA IV NOVEMBRE, presso lo studio dell’avvocato BAIOCCHI DAVIDE (BCCDVD62H15L797V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato PASSARELLI MARIA (PSSMRA60M64E381Q) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati STUMPO VINCENZO (STMVCN67T20H490X), SFERRAZZA MAURO (SFRMRA63T18F299H), BOCCIA NERI MASSIMO (BCCMSM68R21C129X), TRIOLO VINCENZO (TRLVCN64R26F158R) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.875/2021 depositata il 25/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 11241/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : NDIAYE MAMADOU, elettivamente domiciliato in RAVENNA VIA IV NOVEMBRE, presso lo studio dell’avvocato BAIOCCHI DAVIDE (BCCDVD62H15L797V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato PASSARELLI MARIA (PSSMRA60M64E381Q) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati STUMPO VINCENZO (STMVCN67T20H490X), SFERRAZZA MAURO (SFRMRA63T18F299H), BOCCIA NERI MASSIMO (BCCMSM68R21C129X), TRIOLO VINCENZO (TRLVCN64R26F158R) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.875/2021 depositata il 25/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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spese di esecuzione anticipo delle spese assunzione delle spese ripetibili condono delle spese procedurali spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3830/2022 R.G. proposto da : NDIAYE MAMADOU, elettivamente domiciliato in RAVENNA VIA IV NOVEMBRE, presso lo studio dell’avvocato BAIOCCHI DAVIDE (BCCDVD62H15L797V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato PASSARELLI MARIA (PSSMRA60M64E381Q) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati STUMPO VINCENZO (STMVCN67T20H490X), SFERRAZZA MAURO (SFRMRA63T18F299H), BOCCIA NERI MASSIMO (BCCMSM68R21C129X), TRIOLO VINCENZO (TRLVCN64R26F158R) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.875/2021 depositata il 25/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo ( la dichiarazione di esenzione si riferisce al contributo unificato);

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di le