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Sentenza — n. 11189/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal claiming employer contribution obligation depends on actual wage payment to employee.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11189/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the appeal inadmissible, ruling that the employer's social security contribution obligation exists independently of whether wages were actually paid to the worker. The court held that the statutory definition of taxable remuneration covers all rights the employee is entitled to receive, not merely what was factually received. Consequently, the employer remains liable for contributions even if the employee renounced rights or failed to receive payment.

Regesto Legislator

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Art. 12 of Law No. 153/1969; The employer's obligation to pay social security contributions arises from the employment relationship itself and persists regardless of whether the employee has actually received the remuneration or waived their rights.

Parole chiave

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social security contributions taxable remuneration definition employer liability independence employee rights waiver contribution obligation existence

Disposizioni normative citate

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Art. 12 of Law No. 153/1969
Art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10787 del 2023

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Testo completo

o per contratto individuale o collettivo, e non quella di fatto corrisposta, in quanto l'espressione usata dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, per indicare la retribuzione imponibile ("tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro") va intesa nel senso di tutto ciò che ha diritto di ricevere, ove si consideri che il rapporto assicurativo e l'obbligazione contributiva ad esso connesso sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l'obbligazione contributiva del datore di lavoro verso l'istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi, nei confronti del prestatore d'opera, siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti (cfr., per tutte, Cass. n. 10787 del 2023 ed ivi ulteriori e numerosi precedenti). 15.In conclusione, il ricorso è dichiarato inammissibile. 16.Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 16.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge erimborso forfetario del 15 per cento.Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorsoex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 novembre 2023 Il Consiglier