Italian Supreme Court allows INPS appeal, quashing lower court's value assessment for sickness benefit case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Italy allowed the INPS's cassation appeal against a lower court ruling that had set a specific monetary value for a sickness benefit dispute. The appellant argued that the lower court's valuation of the claim was arbitrary and lacked logical connection to the actual medical requirements proven. The court agreed, holding that the determination of the claim's value must be strictly tied to the proven medical facts and cannot be an independent, arbitrary assessment by the judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 378, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 152, disp. att. cod. proc. civ.: The value of a claim in social security proceedings must be logically derived from the proven medical facts and cannot be an arbitrary judicial assessment independent of the actual benefit entitlement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 6687/2018Numero sezionale 4696/2023Numero di raccolta generale 10957/2024‘AULA B Data pubblicazione 23/04/2024REPUBBLICA ITALIANAIN * DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE QUARTA CIVILEComposta dagli Ill mi * Magistrati* * * – Presidente –R G N 6687/2018* * * – Consigliere – * * – Consigliere – Rep* * * – Consigliere – P U 14/11/2023* * * – Consigliere Rel –7/07/20A2rt2 1 52disp att c p ce liqu idazionegiudriesldlei zsipoenseeha pronunciato la seguente di liteSENTENZAsul ricorso 6687 2018 proposto daISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS inpersona del legale rappresentante pro tempore rappresentato edifeso in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazionedagli avvocati * * * * con domicilio eletto presso l Avvocatura centrale dell Istitutoin ROMA VIA * * 29– ricorrente –controDA RE * rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata incalce al controricorso dall avvocato * * con domicilioeletto presso lo studio del difensore in ROMA VIA * 1– controricorrente –* disposto d ufficio Numero registro generale 6687/2018Numero sezionale 4696/2023Numero di raccolta generale 10957/2024Data pubblicazione 23/04/2024per la cassazione della sentenza n 125 del 2017 della CORTED APPELLO DI VENEZIA depositata il 29 agosto 2017 R G N43/2014Udita la relazione della causa svolta in udienza dal Consigliere Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto ProcuratoreGenerale * * che ha concluso per l accoglimento del ricorso1 – Con ricorso avviato alla notifica il 21 febbraio 2018 e ricevutoil 28 febbraio 2018 l INPS impugna per cassazione in base a un unicomotivo la sentenza n 125 del 2017 pronunciata dalla Corte d appellodi Venezia e depositata il 29 agosto 2017La Corte territoriale ha respinto il gravame dell Istituto e haconfermato la pronuncia del Tribunale di Belluno che aveva accolto ladomanda della signora * Da Re volta a ottenere l indennità dimalattia dal 3 luglio 2011 al 30 agosto 2011I giudici del gravame hanno condannato l appellante a rifondere lespese del grado che hanno liquidato in Euro 6 615 00 per compensiin Euro 20 00 per esborsi oltre al rimborso delle spese generali all *e alla * di previdenza forense come per legge2 – La signora * Da Re resiste con controricorso notificato il7 aprile 20183 – Il ricorso è stato fissato per la trattazione alla pubblica udienzadel 14 novembre 20234 – Il Pubblico Ministero ha depositato memoria art 378 primocomma cod proc civ e ha chiesto di accogliere il ricorso anticipandole conclusioni rassegnate in udienza5 – La parte controricorrente prima dell udienza ha depositatomemoria art 378 secondo comma cod proc civRAGIONI DELLA DECISIONE 2* disposto d ufficio Numero registro generale 6687/2018Numero sezionale 4696/2023Numero di raccolta generale 10957/2024Data pubblicazione 23/04/20241 – La Corte d appello di Venezia con la sentenza impugnata inquesta sede ha accertato il diritto della signora * Da Re dibeneficiare dell indennità di malattia per il periodo dal 3 luglio 2011 al30 agosto 2011Nel respingere il gravame dell INPS i giudici d appello hannocondannato la parte soccombente a rifondere le spese del grado«liquidate in ragione dei valori medi di cui al DM 55/14» pagina 5 dellasentenza d appello nell importo di «euro 6615 00 per compensoprofessionale euro 20 00 per esborsi oltre a rimborso spese generali* e * come per legge» pagina 6 della sentenza dispositivo2 – * liquidazione delle spese verte l unico motivo di ricorsodell INPS che denuncia ai sensi dell art 360 primo comma n 3 codproc civ violazione e falsa applicazione dell art 152 disp att codproc civ in connessione con il d m 10 marzo 2014 n 55* errato la Corte d appello di Venezia nel liquidare le speselegali in un importo di gran lunga superiore all ammontare dellaprestazione riconosciuta in giudizio pari ad Euro 1 574 41 La sentenzaimpugnata avrebbe così violato l art 152 disp att cod proc civ chenei giudizi inerenti alle prestazioni previdenziali impone di liquidare lespese le competenze e gli onorari in misura non superiore al valoredella prestazione previdenziale dedotta in causaInoltre la liquidazione effettuata nella sentenza d appello sarebbegenerica e onnicomprensiva e non consentirebbe il controllo sullacorrettezza dei parametri adottati in ogni caso difformi rispetto a quelche prevede per le cause di previdenza il d m n 55 del 2014riguardo allo scaglione da Euro 1 100 01 ad Euro 5 200 003 – Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte4 – Occorre muovere dalla ricostruzione del dato normativoL art 152 quarto periodo disp att cod proc civ stabilisce che«Le spese competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per 3* disposto d ufficio Numero registro generale 6687/2018Numero sezionale 4696/2023Numero di raccolta generale 10957/2024Data pubblicazione 23/04/2024prestazioni previdenziali non possono superare il valore dellaprestazione dedotta in giudizio»A tale valore occorre dunque avere riguardo nella liquidazione dellespese e dei compensi in conformità alle prescrizioni dell art 152 disp5 – Come rimarca anche il Pubblico Ministero nella memoria scrittala domanda della lavoratrice è stata accolta e la prestazione rivendicataè stata riconosciuta per un importo di Euro 1 574 41Da tale importo che si configura quale limite invalicabile si èdiscostata la liquidazione dei compensi operata dai giudici d appelloIn questo scostamento dal valore effettivo della prestazionededotta in causa risiede l error in iudicando denunciato con il ricorsoTale scostamento rileva da un punto di vista oggettivo e non nelraffronto con il valore dichiarato dall INPS nell introdurre il giudiziod appello e carente di efficacia vincolante per il giudice6 – Nessuno degli argomenti addotti in senso contrario dalla partecontroricorrente ribaditi anche nella memoria illustrativa coglie nelsegno7 – * non si rivela decisiva la circostanza chenell incardinare il giudizio di primo grado la parte abbia indicato unvalore indeterminabileNon si può ritenere che tale dichiarazione sia sottratta a ognisindacato e che precluda al giudice il vaglio di quello che è il realevalore della prestazione dedotta in causa* gli stessi criteri enucleati dall art 5 primo comma del d mn 55 del 2014 ad attribuire rilievo cruciale nella liquidazione deicompensi destinati a gravare sulla parte soccombente alla sommaconcretamente attribuita alla parte vincitrice in consonanza conl esigenza immanente al sistema di adeguare i compensi allepeculiarità del caso concreto 4* disposto d ufficio Numero registro generale 6687/2018Numero sezionale 4696/2023Numero di raccolta generale 10957/2024Data pubblicazione 23/04/20248 – Né trova un persuasivo riscontro il valore indeterminabile sucui pongono l accento le difese della parte controricorrente al fine digiustificare la liquidazione racchiusa nella sentenza impugnata8 1 – Non giova opporre che la domanda giudiziale abbia qualepresupposto imprescindibile l accertamento dei requisiti sanitari e chequesta circostanza corrobori l indeterminabilità del valore in tal sensopagine 9 e 10 del controricorsoL indeterminabilità postula l obiettiva impossibilità di tradurre lapretesa in termini pecuniari e una siffatta impossibilità nel caso dispecie non si ravvisa* odierna fattispecie è possibile pervenire a una quantificazionerisultanze probatorie acquisite Su tale profilo invero dirimente ilcontroricorso e la successiva memoria non prospettano elementirisolutivi di segno contrario rispetto alle puntuali deduzioni del ricorsoriprese e sviluppate anche nella memoria del Pubblico Ministero8 2 – Alle medesime conclusioni si giunge anche in virtùdell interpretazione sistematica della normativa concernente i giudiziprevidenzialiLe disposizioni di attuazione del codice di rito sono inequivocabilinell identificare nel valore della prestazione richiesta il limiteinsuperabile per la determinazione di spese e compensi Ilriconoscimento del diritto di beneficiare di una prestazioneprevidenziale e la quantificazione degl importi dovuti hanno semprequale indefettibile antecedente logico l accertamento degli elementicostitutivi del diritto vantato* diversa interpretazione che su tale passaggio ineludibile faccialeva per desumerne in maniera indiscriminata l indeterminabilità delvalore si risolverebbe in una interpretatio abrogans della disposizioneinvocata a sostegno del ricorso e condurrebbe ad eluderne in manierasistematica l applicazione vanificando la finalità di contenere l onere 5* disposto d ufficio Numero registro generale 6687/2018Numero sezionale 4696/2023Numero di raccolta generale 10957/2024Data pubblicazione 23/04/2024delle spese entro limiti ragionevoli proporzionati all autentica rilevanzadella controversiaIl legislatore ha inteso fissare un limite invalicabile quello dellaprestazione dedotta in causa all ammontare di spese e compensi e harischierebbe di essere vanificata nella diversa prospettiva che valorizzagli accertamenti logicamente pregiudiziali al riconoscimento dellaprestazione e reputa intangibile la dichiarazione di valore pur searbitraria imputabile alla parte8 3 – Nel medesimo senso militano anche i rilievi del PubblicoMinistero sul nesso inscindibile tra l accertamento dei requisiti sanitarisprovvisto di per sé di autonoma rilevanza e l erogazione dellaprestazione che rappresenta il bene della vita effettivamente richiestoe il fulcro del giudizio9 – In ultima analisi è pur sempre la prestazione che rappresental oggetto precipuo del contendere e dunque assurge a pietra angolaredella determinazione del valore della causa e del compenso posto acarico della parte soccombente10 – Ne discende l accoglimento del ricorso con la conseguentecassazione in parte qua della sentenza impugnataLa causa è rinviata alla Corte d appello di Venezia che in diversacomposizione provvederà a liquidare le spese del grado in conformitàai criteri dell art 152 disp att cod proc civ e ai rilievi svoltipronunciando anche sulle spese del presente giudizio11 – A tutela dei diritti della controricorrente che ha promosso unacontroversia attinente all indennità di malattia e dunque a daticoncernenti le condizioni di salute si deve disporre in caso diriproduzione in qualsiasi forma della presente sentenza l omissionedelle generalità e degli altri dati identificativi della parte ai sensidell art 52 comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n 196CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 6687/2018Numero sezionale 4696/2023Numero di raccolta generale 10957/2024‘AULA B Data pubblicazione 23/04/2024REPUBBLICA ITALIANAIN * DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE QUARTA CIVILEComposta dagli Ill mi * Magistrati* * * – Presidente –R G N 6687/2018* * * – Consigliere – * * – Consigliere – Rep* * * – Consigliere – P U 14/11/2023* * * – Consigliere Rel –7/07/20A2rt2 1 52disp att c p ce liqu idazionegiudriesldlei zsipoenseeha pronunciato la seguente di liteSENTENZAsul ricorso 6687 2018 proposto daISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS inpersona del legale rappresentante pro tempore rappresentato edifeso in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazionedagli avvocati * * * * con domicilio eletto presso l Avvocatura centrale dell Istitutoin ROMA VIA * * 29– ricorrente –controDA RE * rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata incalce al controricorso dall avvocato * * con domicilioeletto presso lo studio del difensore in ROMA VIA * 1– controricorrente –* disposto d ufficio Numero registro generale 6687/2018Numero sezionale 4696/2023Numero di raccolta generale 10957/2024Data pubblicazione 23/04/2024per la cassazione della sentenza n 125 del 2017 della CORTED APPELLO DI VENEZIA depositata il 29 agosto 2017 R G N43/2014Udita la relazione della causa svolta in udienza dal Consigliere Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto ProcuratoreGenerale * * che ha concluso per l accoglimento del ricorso1 – Con ricorso avviato alla notifica il 21 febbraio 2018 e ricevutoil 28 febbraio 2018 l INPS impugna per cassazione in base a un unicomotivo la sentenza n 125 del 2017 pronunciata dalla Corte d appellodi Venezia e depositata il 29 agosto 2017La Corte territoriale ha respinto il gravame dell Istituto e haconfermato la pronuncia del Tribunale di Belluno che aveva accolto ladomanda della signora * Da Re volta a ottenere l indennità dimalattia dal 3 luglio 2011 al 30 agosto 2011I giudici del gravame hanno condannato l appellante a rifondere lespese del grado che hanno liquidato in Euro 6 615 00 per compensiin Euro 20 00 per esborsi oltre al rimborso delle spese generali all *e alla * di previdenza forense come per legge2 – La signora * Da Re resiste con controricorso notificato il7 aprile 20183 – Il ricorso è stato fissato per la trattazione alla pubblica udienzadel 14 novembre 20234 – Il Pubblico Ministero ha depositato memoria art 378 primocomma cod proc civ e ha chiesto di accogliere il ricorso anticipandole conclusioni rassegnate in udienza5 – La parte controricorrente prima dell udienza ha depositatomemoria art 378 secondo comma cod proc civRAGIONI DELLA DECISIONE 2* disposto d ufficio Numero registro generale 6687/2018Numero sezionale 4696/2023Numero di raccolta generale 10957/2024Data pubblicazione 23/04/20241 – La Corte d appello di Venezia con la sentenza impugnata inquesta sede ha accertato il diritto della signora * Da Re dibeneficiare dell indennità di malattia per il periodo dal 3 luglio 2011 al30 agosto 2011Nel respingere il gravame dell INPS i giudici d appello hannocondannato la parte soccombente a rifondere le spese del grado«liquidate in ragione dei valori medi di cui al DM 55/14» pagina 5 dellasentenza d appello nell importo di «euro 6615 00 per compensoprofessionale euro 20 00 per esborsi oltre a rimborso spese generali* e * come per legge» pagina 6 della sentenza dispositivo2 – * liquidazione delle spese verte l unico motivo di ricorsodell INPS che denuncia ai sensi dell art 360 primo comma n 3 codproc civ violazione e falsa applicazione dell art 152 disp att codproc civ in connessione con il d m 10 marzo 2014 n 55* errato la Corte d appello di Venezia nel liquidare le speselegali in un importo di gran lunga superiore all ammontare dellaprestazione riconosciuta in giudizio pari ad Euro 1 574 41 La sentenzaimpugnata avrebbe così violato l art 152 disp att cod proc civ chenei giudizi inerenti alle prestazioni previdenziali impone di liquidare lespese le competenze e gli onorari in misura non superiore al valoredella prestazione previdenziale dedotta in causaInoltre la liquidazione effettuata nella sentenza d appello sarebbegenerica e onnicomprensiva e non consentirebbe il controllo sullacorrettezza dei parametri adottati in ogni caso difformi rispetto a quelche prevede per le cause di previdenza il d m n 55 del 2014riguardo allo scaglione da Euro 1 100 01 ad Euro 5 200 003 – Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte4 – Occorre muovere dalla ricostruzione del dato normativoL art 152 quarto periodo disp att cod proc civ stabilisce che«Le spese competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per 3* disposto d ufficio Numero registro generale 6687/2018Numero sezionale 4696/2023Numero di raccolta generale 10957/2024Data pubblicazione 23/04/2024prestazioni previdenziali non possono superare il valore dellaprestazione dedotta in giudizio»A tale valore occorre dunque avere riguardo nella liquidazione dellespese e dei compensi in conformità alle prescrizioni dell art 152 disp5 – Come rimarca anche il Pubblico Ministero nella memoria scrittala domanda della lavoratrice è stata accolta e la prestazione rivendicataè stata riconosciuta per un importo di Euro 1 574 41Da tale importo che si configura quale limite invalicabile si èdiscostata la liquidazione dei compensi operata dai giudici d appelloIn questo scostamento dal valore effettivo della prestazionededotta in causa risiede l error in iudicando denunciato con il ricorsoTale scostamento rileva da un punto di vista oggettivo e non nelraffronto con il valore dichiarato dall INPS nell introdurre il giudiziod appello e carente di efficacia vincolante per il giudice6 – Nessuno degli argomenti addotti in senso contrario dalla partecontroricorrente ribaditi anche nella memoria illustrativa coglie nelsegno7 – * non si rivela decisiva la circostanza chenell incardinare il giudizio di primo grado la parte abbia indicato unvalore indeterminabileNon si può ritenere che tale dichiarazione sia sottratta a ognisindacato e che precluda al giudice il vaglio di quello che è il realevalore della prestazione dedotta in causa* gli stessi criteri enucleati dall art 5 primo comma del d mn 55 del 2014 ad attribuire rilievo cruciale nella liquidazione deicompensi destinati a gravare sulla parte soccombente alla sommaconcretamente attribuita alla parte vincitrice in consonanza conl esigenza immanente al sistema di adeguare i compensi allepeculiarità del caso concreto 4* disposto d ufficio Numero registro generale 6687/2018Numero sezionale 4696/2023Numero di raccolta generale 10957/2024Data pubblicazione 23/04/20248 – Né trova un persuasivo riscontro il valore indeterminabile sucui pongono l accento le difese della parte controricorrente al fine digiustificare la liquidazione racchiusa nella sentenza impugnata8 1 – Non giova opporre che la domanda giudiziale abbia qualepresupposto imprescindibile l accertamento dei requisiti sanitari e chequesta circostanza corrobori l indeterminabilità del valore in tal sensopagine 9 e 10 del controricorsoL indeterminabilità postula l obiettiva impossibilità di tradurre lapretesa in termini pecuniari e una siffatta impossibilità nel caso dispecie non si ravvisa* odierna fattispecie è possibile pervenire a una quantificazionerisultanze probatorie acquisite Su tale profilo invero dirimente ilcontroricorso e la successiva memoria non prospettano elementirisolutivi di segno contrario rispetto alle puntuali deduzioni del ricorsoriprese e sviluppate anche nella memoria del Pubblico Ministero8 2 – Alle medesime conclusioni si giunge anche in virtùdell interpretazione sistematica della normativa concernente i giudiziprevidenzialiLe disposizioni di attuazione del codice di rito sono inequivocabilinell identificare nel valore della prestazione richiesta il limiteinsuperabile per la determinazione di spese e compensi Ilriconoscimento del diritto di beneficiare di una prestazioneprevidenziale e la quantificazione degl importi dovuti hanno semprequale indefettibile antecedente logico l accertamento degli elementicostitutivi del diritto vantato* diversa interpretazione che su tale passaggio ineludibile faccialeva per desumerne in maniera indiscriminata l indeterminabilità delvalore si risolverebbe in una interpretatio abrogans della disposizioneinvocata a sostegno del ricorso e condurrebbe ad eluderne in manierasistematica l applicazione vanificando la finalità di contenere l onere 5* disposto d ufficio Numero registro generale 6687/2018Numero sezionale 4696/2023Numero di raccolta generale 10957/2024Data pubblicazione 23/04/2024delle spese entro limiti ragionevoli proporzionati all autentica rilevanzadella controversiaIl legislatore ha inteso fissare un limite invalicabile quello dellaprestazione dedotta in causa all ammontare di spese e compensi e harischierebbe di essere vanificata nella diversa prospettiva che valorizzagli accertamenti logicamente pregiudiziali al riconoscimento dellaprestazione e reputa intangibile la dichiarazione di valore pur searbitraria imputabile alla parte8 3 – Nel medesimo senso militano anche i rilievi del PubblicoMinistero sul nesso inscindibile tra l accertamento dei requisiti sanitarisprovvisto di per sé di autonoma rilevanza e l erogazione dellaprestazione che rappresenta il bene della vita effettivamente richiestoe il fulcro del giudizio9 – In ultima analisi è pur sempre la prestazione che rappresental oggetto precipuo del contendere e dunque assurge a pietra angolaredella determinazione del valore della causa e del compenso posto acarico della parte soccombente10 – Ne discende l accoglimento del ricorso con la conseguentecassazione in parte qua della sentenza impugnataLa causa è rinviata alla Corte d appello di Venezia che in diversacomposizione provvederà a liquidare le spese del grado in conformitàai criteri dell art 152 disp att cod proc civ e ai rilievi svoltipronunciando anche sulle spese del presente giudizio11 – A tutela dei diritti della controricorrente che ha promosso unacontroversia attinente all indennità di malattia e dunque a daticoncernenti le condizioni di salute si deve disporre in caso diriproduzione in qualsiasi forma della presente sentenza l omissionedelle generalità e degli altri dati identificativi della parte ai sensidell art 52 comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n 196 P Q M 6* disposto d ufficio Numero registro generale 6687/2018Numero sezionale 4696/2023Numero di raccolta generale 10957/2024Data pubblicazione 23/04/2024La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata per quanto diragione e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese delpresente giudizio alla Corte d appello di Venezia in diversacomposizioneDispone in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presentesentenza l omissione delle generalità e degli altri dati identificatividella parte controricorrente ai sensi dell art 52 comma 2 del decretolegislativo 30 giugno 2003 n 196Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 14 novembre 2023Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * 7* *P Q M 6* disposto d ufficio Numero registro generale 6687/2018Numero sezionale 4696/2023Numero di raccolta generale 10957/2024Data pubblicazione 23/04/2024La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata per quanto diragione e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese delpresente giudizio alla Corte d appello di Venezia in diversacomposizioneDispone in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presentesentenza l omissione delle generalità e degli altri dati identificatividella parte controricorrente ai sensi dell art 52 comma 2 del decretolegislativo 30 giugno 2003 n 196Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 14 novembre 2023Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * 7* *