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Decreto — n. 10952/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing procedural extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 10952/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing the National Pension Fund, did not act after the lower court proposed a settlement, while the respondent, Girardo Giovanni Pietro, argued for the dismissal of the appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a settlement proposal within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction settlement proposal deadline deemed withdrawal of appeal procedural time limit costs allocation condono delle spese procedurali chiusura della procedura di assistenza giudiziaria compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13933/2022 R.G. proposto da : CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio dell’avvocato PERSIANI MATTIA (PRSMTT32A19H501Z) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BERETTA GIOVANNI (BRTGNN68S23B157H) -ricorrente- contro GIRARDO GIOVANNI PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO RE UMBERTO 27, presso lo studio dell’avvocato REINERI PAOLO ALBERTO (RNRPLB83E17L219G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.26/2022 depositata il 22/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legg