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Ordinanza Interlocutoria — n. 10943/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court regarding personal allowance eligibility for public sector employee under specific statutes.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10943/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new hearing to address the eligibility of a personal allowance for a public sector employee. The appellant sought annulment of a revocation decision and restitution of funds, arguing entitlement under specific articles of the Public Administration Statute and related laws. The court determined that the legal question regarding the applicability of these statutes to the post-1993 period required full oral examination before ruling.

Regesto Legislator

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Art. 202 TU n. 3 del 1957; Legge n. 537 del 1993; d.lgs. n. 29 del 1993; d.lgs. n. 165 del 2001: When a cassation appeal raises complex statutory interpretation issues regarding the applicability of specific allowance regulations to a post-legislative period, the court may remand the case for public hearing to ensure a complete factual and legal assessment.

Parole chiave

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public sector employee personal allowance eligibility statutory interpretation remand for public hearing administrative statute application revoca di prestazioni sociali revisione delle prestazioni d'invalidità restituzione dell'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 202 TU n. 3 del 1957
Legge n. 537 del 1993, commi 57 e 58
d.lgs. n. 29 del 1993
statale con riferimento ad un periodo successivo all’entrata in vigore del d.lgs. n. 29 del 1993 e del d.lgs.
d.lgs. n. 165 del 2001
29 del 1993 e del d.lgs. n. 165 del 2001 e alla sottoscrizione dei pertinenti contratti collettivi del quadriennio 1998-2001, ritiene opportuno rinviare a nuovo ruolo il ricorso per la sua trattazione in pubblica udienza.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 20100/2018 proposto da: Giuseppina De Angelis, rappresentata e difesa dall’Avv. Gianni Emilio Iacobelli, presso cui è elettivamente domiciliata in Roma, via Panama 74; -ricorrente- contro MIUR e IS Palmieri Rampone Paolo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12; -resistente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Napoli, n. 8488/2017, pubblicata il 21 dicembre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Giuseppina De Angelis ha proposto ricorso al Tribunale di Benevento chiedendo l’annullamento del decreto dirigenziale che aveva revocato il trattamento economico più favorevole a lei riconosciuto mediante assegno ad personam e, quindi, la restituzione delle somme indebitamente percepite a tale titolo e il riconoscimento dell’anzianità di servizio relativa al periodo di aspettativa per borsa di studio dal 3 giugno 2002 al 2 giugno 2003, con condanna degli enti convenuti a risarcire i danni.

Il Tribunale di Benevento, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 4317/2011, ha accolto la sola domanda concernente l’aspettativa. Giuseppina De Angelis ha proposto appello. Il solo MIUR si è costituito. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 8488/2017, ha rigettato il gravame. Giuseppina De Angelis ha presentato ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Le amministrazioni intimate hanno depositato atto di costituzione. La ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONEIl Collegio, rilevato che la controversia investe la questione della spettanza o meno dell’assegno ad personam ex artt. 202 del TU n. 3 del 1957 e 3, commi 57 e 58, della legge n. 537 del 1993a dipendente di P.A. statale con riferimento ad un periodo successivo all’entrata in vigore del d.lgs. n. 29 del 1993 e del d.lgs. n. 165 del 2001 e alla sottoscrizione dei pertinenti contratti collettivi del quadriennio 1998-2001, ritiene opportuno rinviare a nuovo ruolo il ricorso per la sua trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte, -rinvia il ricorso a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di co