Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the respondent failed to request a decision on the settlement proposal within the statutory 40-day period. The parties had previously submitted a proposal for case definition under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, which the respondent ignored. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver, leading to the termination of the proceedings and a mutual offset of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17864/2020 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato TRIOLO VINCENZO (TRLVCN64R26F158R) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati STUMPO VINCENZO (STMVCN67T20H490X), PASSARELLI MARIA (PSSMRA60M64E381Q) -ricorrente- contro AIKHUERE LUCKY RDITH, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA, 59, presso lo studio dell’avvocato SERRETI ANDREA (SRRNDR70E26H501H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREONI AMOS (NDRMSA50E17I459I) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.8/2020 depositata il 21/02/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vannotuttavia compensate in ragione del consolidarsi dei precedenti in epoca recente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; C