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Decreto — n. 10772/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 10772/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Bologna Court of Appeal's 2019 judgment extinguished. The appellant, INPS, failed to request a ruling on the appeal within the mandatory 40-day period following the court's proposal for settlement. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to proceed, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within 40 days of the court's proposal for settlement constitutes a renunciation, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal 40 day deadline procedural extinction renunciation of appeal litigation costs allocation accollo delle spese procedurali ripetibili mutamento delle condizioni finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
405/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO BOLOGNA il 16/05/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
405/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO BOLOGNA il 16/05/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.34471/2019 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA V. CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato MARINUZZI DARIO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GUIDASTRI CHIARA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA C. COLOMBO 436, presso lo studio dell’avvocato CARUSO RENATO rappresentatae difesa dall'avvocato FAGGIOLI LUCA -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 405/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO BOLOGNA il 16/05/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatarioavv. Luca Faggio