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Ordinanza — n. 10747/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court declares appeal dismissed due to joint withdrawal by all parties in civil procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10747/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal dismissed following a joint withdrawal of the lawsuit by both the plaintiffs and the University of Salerno. Although the plaintiffs initially sought remedies regarding foreign language reader treatment, the parties reached a settlement and formally renounced their claims. The court ruled that such a unilateral act extinguishes the proceedings without requiring the opposing party's acceptance, thereby ending the case without a substantive decision on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 306 c.p.c.; Art. 390 c.p.c.: The withdrawal of an appeal is a unilateral act that extinguishes the proceedings regardless of the opposing party's acceptance, as it creates res judicata and eliminates the interest in contesting the judgment.

Parole chiave

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withdrawal of appeal unilateral act extinction of proceedings joint settlement res judicata civil procedure Italian law esperimento di conciliazione

Disposizioni normative citate

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Art. 306 c.p.c.
Ritenuto che: − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art.
Art. 390 c.p.c.
Art. 391, comma 4 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
art. 306 c.p
Ritenuto che: − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art.
art. 390 c.p
art. 391, comma 4 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. 1923/1990
Cass. n. 4446/1986
1923/1990; Cass. n. 4446/1986;
Cass. n. 23840/2008
Cass. n. 23840/2008); − ai sensi dell’art.
Cass. n. 34025/2023
13 (Cass. n. 34025/2023 ;
Cass. n. 23175/2015
Cass. n. 23175/2015 ), Sez.
Cass. Sez. U, n. 4315/2020
4 di 4 senza che tuttavia si debba rendere formale attestazione di non sussistenzain dispositivo, non essendo la medesima contemplata dalla previsione in esame (Cass. Sez. U, n. 4315/2020).
Sez. Un. 1923/1990
Sez. Un. 1923/1990; Cass.
Sez. U, n. 4315/2020
Cass. n. 23175/2015 ), Sez. S4/L- R.G. 25389/2021 – CC 07/03/2024 - Pagina nr. 4 di 4 senza che tuttavia si debba rendere formale attestazione di non sussistenzain dispositivo, non essendo la medesima contemplata dalla previsione in esame (Cass. Sez. U, n. 4315/2020). P. Q. M. Dichiara estinto il giudizio di legit
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25389/2021R.G. proposto da MICHELLE MARGARET REILLY , WOLFGANG PETER BUGL , ROLLAND CAIGNARD , JOHN CROCKETT , ALEXANDER LUIGI DAGUERRE, GINA DI MURO, BEATRICEGABERT, CAROLA LUISA GALLO, MARIO LA CAMERA, GUSEPPINA LA DELFA, ANNE MARIE O'FARREL, WILLIAM FRAZIERPAPALEO, LUIGINA QUAGLIATA , CLAUDINE MARIANNE ROUSSEAU , CATALINA SANCHEZ SERRANO, KENNETH PETER TOBYN, ENZA TORTORELLI, CHRISTINE MARY WOOD, MARIA TERESA SAPORITO (quale erede di Joseph Saporito), DIETMAR VOSS, nonché PATRIZIA Oggetto:

Lettori lingua straniera – Collaboratori esperti linguistici – Trattamento economico e ricostruzione carriera R.G.N. 25389/2021 Ud. 07/03/2024CC Sez. S4/L- R.G. 25389/2021 – CC 07/03/2024 - Pagina nr. 2 di 4 CARIELLO, OSCAR WILLIAM MONEY , LARA MONEY, CHIARA MONEY, IMOGEN ALICEMONEY (quali eredi di Martin Howard Money), tutti elettivamente domiciliati in ROMA VIA CRESCENZIO N 58, presso lo studio dell’avvocato COSSU BRUNO che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati BOMBOI SAVINA e DE FELICE MICHELE –ricorrenti – contro UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO, in persona del Rettore pro temporeed elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 10, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PETRAGLIA GIANFRANCO –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appello Salerno n. 125/2021 depositata il 01/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 07/03/2024dal Consigliere Dott. Federico Rolfi; Rilevato che: − i ricorrenti in epigrafe ha nno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello Salerno n. 125/2021 depositata in data 1° aprile 2021; − l’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO ha resistito con controricorso; − la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1, c.p.c. Sez. S4/L- R.G. 25389/2021 – CC 07/03/2024 - Pagina nr. 3 di 4 − in prossimità dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto, i procuratori delle parti ricorrente e controricorrente hanno congiuntamente dato dell’intervenuta conciliazione della controversia, con rinuncia al ricorso ed hanno chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio;

Ritenuto che: − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986;

Cass. n. 23840/2008); − ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; − nella specie, è stato depositato atto congiuntamente sottoscritto da tutti i procuratori delle parti in causa, contenente rinuncia al ricorso e adesione della parte controricorrente; − il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese; − s tante il tenore della pronuncia, non si deve dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass. n. 34025/2023 ;

Cass. n. 23175/2015 ), Sez. S4/L- R.G. 25389/2021 – CC 07/03/2024 - Pagina nr. 4 di 4 senza che tuttavia si debba rendere formale attestazione di non sussistenzain dispositivo, non essendo la medesima contemplata dalla previsione in esame (Cass. Sez. U, n. 4315/2020). P. Q. M. Dichiara estinto il giudizio di legit