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Ordinanza — n. 10731/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to lack of valid power of attorney with autograph signature certification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10731/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the power of attorney lacked the required autograph signature certification by the appointed lawyer. The lower courts had confirmed a debt of €16,300 for physiotherapy services, but the appellant failed to prove valid representation. The court ruled that a simple statement of conformity in the notice footer does not satisfy the statutory requirement for authenticating the lawyer's autograph signature.

Regesto Legislator

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Art. 83, co. 3 c.p.c.; Art. 16 undecies d.l. n. 179/2012: A power of attorney notified via PEC must bear an autograph signature by the lawyer and be accompanied by a specific certification of that signature's authenticity; a generic statement of document conformity is insufficient.

Parole chiave

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power of attorney autograph signature lawyer certification procedural inadmissibility special mandate copertura della fisioterapia spese mediche pagamento delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 83, co. 3 c.p.c.
Rileva il Collegio che l'art. 83, co.3, cod.
Art. 16 undecies d.l. n. 179 del 2012
Quando poi l’ atto giudiziario sia notificato a mezzo PEC, la procura rilasciata su supporto analogico dalla parte al difensore, ai sensi dell'art. 16 undecies del d.l.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R.
Art. 13 comma 1 bis d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R.
art. 53 Cost
La Corte di appello di Palermo investita del gravame della società ha confermato la sentenza di primo grado osservando che la clausola negoziale in base alla quale la società, riconoscendo un compenso di € 3.000,00 mensili al netto della ritenuta di acconto, non violava l’art. 53 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. 02/03/2023 n. 6318
Cass. 02/03/2023 n. 6318).
Cass. n. 35483 del 2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 24440-2019 proposto da: CENTRO FISIOKINESITERAPIA ELIOS S.C.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 76, presso lo studio degli avvocati PIETRO POZZAGLIA, GABRIELE FRANZA, (Studio Legale Franza - Pozzaglia), rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIETTA ALONGI CAMMALLERI; -ricorrente - contro BONO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DELLA GANCIA 5, presso lo Studio dell'avvocato FEDERICA FELICI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALFONSO FIORICA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 421/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 31/05/2019 R.G.N. 1059/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere Dott.

FABRIZIA GARRI. RILEVATO CHE 1. Il Tribunale di Agrigento rigettò l’opposizione proposta dal Centro di Fisiokinesiterapia Elios s.c.r.l. avverso il decreto con Oggetto Pagamento somme R.G.N.24440/2019 Cron. Rep. Ud.23/01/2024 CC il quale Salvatore Bono le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 16.300,00 oltre accessori a titolo di competenze professionali maturate nel periodo dal 8.10.2014 al 20.3.2015 in relazione al rapporto di collaborazione per lo svolgimento di prestazioni di fisiatria in regime libero professionale. 1.1. Il giudice dell’opposizione ritenne infatti che nel periodo in contestazione non erano stati pagati i compensi dovuti per le prestazioni che accertò essere state svolte.

Ritenne che la somma di € 3.260,00 non doveva essere espunta atteso che le parti avevano convenuto quel compenso al netto della ritenuta di acconto che la società si era impegnata a versare. Inoltre, accertò che al rapporto libero professionale in atto tra le parti dovesse essere applicato il regime dettato per gli interessi di mora dal d.lgs. n. 231 del 2002 in materia di transazioni commerciali.

2. La Corte di appello di Palermo investita del gravame della società ha confermato la sentenza di primo grado osservando che la clausola negoziale in base alla quale la società, riconoscendo un compenso di € 3.000,00 mensili al netto della ritenuta di acconto, non violava l’art. 53 Cost. in quanto le parti avevano inteso specificare che l’importo convenuto era da intendersi al netto delle ritenute e di conseguenza si erano comportate nel periodo antecedente a quello in contestazione. 2.1. Ha poi confermato che al rapporto si applica il regime degli interessi di mora previsto dal d.lgs. n. 231 del 2003 in quanto sin dalla sua prima stesura la norma trovava applicazione anche alle transazioni commerciali tra società e liberi professionisti.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la s.c.r.l. Centro di Fisiokinesiterapia Elios affidato a un motivo. Salvatore Bono ha resistito con tempestivo controricorso eccependo preliminarmente la nullità del ricorso per difetto di procura. Ha poi depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis 1. c.p.c.. RITENUTO CHE 4. L ’eccezione di nullità della procura , per omessa sottoscrizione autografa da parte del difensore del ricorrente, è fondata ed il ricorso deve essere perciò dichiarato inammissibile. 4.1. Rileva il Collegio che l'art. 83, co.3, cod. proc. civ. richiede che l'autenticità della sottoscrizione della parte che ha conferito procura ad litem deve essere certificata dal difensore costituito, ai fini dell'instaurazione del rapporto di mandato con rappresentanza speciale processuale tra il difensore e il cliente, avente ad oggetto il rapporto controverso.

Quando poi l’ atto giudiziario sia notificato a mezzo PEC, la procura rilasciata su supporto analogico dalla parte al difensore, ai sensi dell'art. 16 undecies del d.l. n. 179 del 2012, deve essere da questi sottoscritta con firma autografa e, successivamente, trasformata in copia informatica di documento analogico, la cui conformità all'originale deve essere attestata dal difensore nella relata di notifica(cfr. Cass. 02/03/2023 n. 6318). 4.2. Nel caso in esame la procura speciale allegata agli atti, sottoscritta a mano e priva di autentica, è copia per immagine conforme all’originale analogico dal quale è stata tratta, e come detto non reca l'autentica della firma del rappresentante legale del Centro Elios s.c.r.l.che ha conferito mandato, da parte del difensore costituito, l’avv.

Antonietta Alongi Cammallerila quale è tenuta a certificare l'autenticità della firma autografa apposta in calce al ricorsoasseverando l'instaurazione di un corretto rapporto di mandato con rappresentanza speciale processuale tra la società ed il difensorenominato. L a dicitura contenuta in calce al ricorso "conformità della copia analogica cartacea all’ originale informatico da cui è stata estratta" f.to avv. AntoniettaAlongi Cammalleri, non è idonea a certificare l'autenticità della firma posta sotto la procura. Si tratta di attestazione che assolve infatti alla diversa funzione di attestare l'autenticità all'originale della copia per immagine del documento cartaceo notificato in via telematica(in questi termini per un caso del tutto sovrapponibile v.

Cass. n.35483 del 2021 ) .

5. In conclusione,in via preliminare ed assorbente, il ricorso privo di valida procura va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 va datoatto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 2.500,00per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Spese da distrarsi in favore dell’avvocato Salvatore Fiorica che se ne è dichiarato antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello