Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 10672/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court rejects necessary joinder requirement for social security sanctions against subcontractors under Art. 29 D.Lgs. 276/03.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10672/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the Florence Court of Appeal's decision dismissing the opposition to INPS injunctions against construction companies. The lower court had rejected the necessary joinder of the bankrupt subcontractor, arguing the contribution obligation predated the relevant legal reform. The Court held that the joinder requirement is procedural and applies based on the process initiation date, not contract dates, thus validating the joinder. Consequently, the lower judgment was overturned and remanded for retrial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 29, co. 2 D.Lgs. n. 276/2003; Art. 4, co. 31 L. n. 92/2012: The necessary joinder of the subcontractor in proceedings for social security sanctions is a procedural rule governed by the principle that time governs the act, applying to the process initiation date rather than the contract conclusion date.

Parole chiave

Generato dall'IA
necessary joinder social security sanctions subcontractor liability procedural rule tempus regit actum bankruptcy impact INPS injunctions prelievo di solidarietà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 29, co. 2 D.Lgs. n. 276/2003
Art. 4, co. 31 L. n. 92/2012
Art. 35, co. 28 D.L. 223/2006
Art. 116, co. 8, lett. b) L. n. 388/2000
Art. 383, co. 3 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 13236/23
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 13491-2021 proposto da: S.A.C. - SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI S.P.A., SOCIETA' CONSORTILE PARCO DELLA MUSICA a R.L., I.G.I.T. S.P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio dell'avvocato GIAMPIERO PROIA, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO VOCE; -ricorrenti - Oggetto Art.29 d.lgs. n.276/03 appalto R.G.N.13491/2021 Cron. Rep. Ud.12/12/2023 PU contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 424/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/11/2020 R.G.N. 780/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2023 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STEFANO VISONA', che ha concluso per l'accoglimento del quinto motivo del ricorso nella parte relativa alle sanzioni; uditi gli avvocati GIAMPIERO PROIA, ANTONIO VOCE; udito l'avvocato CARLA D'ALOISIO.FATTI DI CAUSA In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Firenze respingeva l’opposizione delle società Società Consortile Parco della Musica a r.l., S.A.C. – Società Appalti e Costruzioni s.p.a., e I.G.I.T. s.p.a., avverso decreti ingiuntivi ottenuti dall’Inps sulla base di verbali di accertamento a venti ad oggetto l’omessa contribuzione dovuta in solido ai sensi dell’art.29 d.lgs. n.276/03, e relativa ad alcuni lavoratori impiegati dalla società Costruzioni Generali s.r.l., dichiarata fallita.

La Società Consortile Parco della Musica a r.l., cui erano stati affidati i lavori, fu costituita da S.A.C. – Società Appalti e Costruzioni s.p.a. e da I.G.I.T. s.p.a. Queste subappaltarono a loro volta i lavori a Costruzioni Generali s.r.l., che aveva impiegato lavoratori “in nero” per varie ore non registrate nel “Libro Unico del Lavoro” (L.U.L.)e anche durante i periodi di Cassa Integrazione Guadagni. Riteneva la Corte non sussistente il litisconsorzio necessario ex art.29 d.lgs. n.276/03 con la società fallita, poiché gli obblighi contributivi erano sorti antecedentemente all’entrata in vigore della novella normativa ex l. n.92/12, mentre solo per un breve periodo l’obbligo contributivo aveva riguardato un lasso temporale successivo.

Nel merito, la Corte riteneva che la solidarietà ex art.29 d.lgs. n.276/03 non fosse soggetta alla decadenza biennale con riguardo all’obbligo contributivo, e che non rilevasse la sentenza penale di assoluzione de gli amministratori della Costruzioni Generali s.r.l. dai reati ascritti in relazione al mancato versamento dei contributi per le ore di lavoro non dichiarate. La sentenza penale dava atto che non vi era stata audizione dei lavoratori interessati, sicché non impediva di valutare gli elementi istruttori acquisiti al presente processo, tra cui quelli posti a base dei verbali di accertamento, ovvero pennette USB e CD daiquali risultava tutta la contabilità parallela della società afferente alle ore svolte in nero.

Infine, riteneva la Corte che la solidarietà riguardasse anche le sanzioni civili, dovendosi applicare la versione dell’art.29 d.lgs. n.276/03 precedente alla modifica introdottadal d.l. n.5/12 con conseguente richiam o al la giurisprudenza di questa Corte di affermazione della solidarietà per le sanzioni civili nella vigenza del precedente testo dell’art.29, co.3. Avverso la sentenza, Società Consortile Parco della Musica a r.l., S.A.C. – Società Appalti e Costruzioni s.p.a., e I.G.I.T. s.p.a. ricorrono per cinque motivi, illustrati da memoria.

L’Inps resiste con controricorso. L’ufficio della Procura Generale ha concluso in udienza per l’accoglimento dell’ultimo motivo di ricorso limitatamente al periodo successivo all’entrata in vigore del d.l. n.5/12. In sede di camera di consiglio il collegio riservava termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso, le società ricorrenti deducono nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio con la Costruzioni Generali s.p.a., poiché la norma che ha introdotto il litisconsorzio necessario ha natura processuale e la sua applicazione temporale è soggetta al principio tempus regit actum; i decreti ingiuntivi erano tutti successivi alla data di entrata in vigore della novella. Con il secondo motivo di ricorso, le società deducono violazione e falsa applicazione dell’art.29, co.2 d.lgs. n.276/03 affermando che il termine di decadenza biennale riguardaanche l’obbligazione contributiva.

Con il terzo motivo di ricorso, le società deducono violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e 1363 c.c., in quanto, essendo ogni sentenza soggetta alle norme interpretative previste per i contratti, la Corte aveva malamente interpretato la sentenza penale di assoluzione, non considerando che nella stessa si dava atto che nel corso delle indagini penali – per quanto riferito da un teste di polizia giudiziaria escusso al dibattimento – erano stati sentiti i lavoratori, e il teste aveva precisato che nulla era emerso in merito ad irregolarità nell’orario di lavoro, nel pagamento delle retribuzioni e dei contributi.

Con il quarto motivo di ricorso, le società deducono violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c., degli artt.442, 414, 416 e 115, 116 c.p.c. per avere la Corte basato la prova sulla contabilità parallela, senza che l’Inps nei propri scritti difensivi avesse mai allegato i fatti costitutivi del proprio diritto. Con il quinto motivo di ricorso, le società deducono violazione e falsa applicazione dell’art.35, co.28 d.l. 223/06, e dell’art.29, co.2 d.lgs. n.276/03, nonché dell’art.116, co.8, lett.

b) l. n.388/00, per avere la Corte applicato la solidarietà alle sanzioni civili senza considerare che, anche prima della modifica normativa introdotta dall’art.21 d.l. n.5/12 che ha escluso la solidarietà relativamente alle sanzioni civili , questa andava comunque negata. Inoltre, l’obbligo contributivo si riferiva, almeno in parte, a un periodo temporale successivo all’entrata in vigore della modifica normativa. Il primo motivo è fondato. L’art.29, co.2, nel testo risultante dall’art.4, co.31 l. n.92/12, entrato in vigore il 18.7.12, prevedeva:

“ Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori”. Il litisconsorzio necessario è venuto meno in data 17.3.17 ad opera del d.l. n.25/17 conv. con l. n.49/17. Quanto all’ambito di applicazione temporale della norma, va rilevato che trattandosi di norma a carattere processuale e non sostanzialeimpositiva di un’ipotesi di litisconsorzio necessario, rispetto a d essa opera il principio tempus regit actum.

Diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, non è perciò rilevante, ai fini della sua applicabilità ratione temporis, la data di conclusione dei contratti di appalto, bensì il momento in cui si instaurò il processo nell’ambito del quale disporre l’integrazione del contraddittorio. Risulta dagli atti che i decreti ingiuntivi e i relativi giudizi di opposizione furono rispettivamente emessi e introdotti nell’arco temporale di vigenza della norma in questione (dal 18.7.2012 al 17.3.2017). Né rileva ad escludere il litisconsorzio necessario il fatto che Costruzioni Generali s.p.a. sia stata dichiarata fallita.

Come affermato da questa Corte (Cass.13236/23), il litisconsorzio necessario con l’appaltatore viene meno, essendo prevalente la vis attra c tiva del tribunale fallimentare, solo quando sia svolta una domanda di condanna di pagamento nei confronti dello stesso appaltatore fallito – domanda nel caso di specie mai svolta dall’Inps –e non anche quando l’integrazione del contraddittorio ex art.102 c.p.c. sia limitata ad estendere all’appaltatore l’accertamento dei fatti su cui poggia la solidarietà tra committente e appaltatore, ai sensi dell’art.29 d.lgs. n.276/03.

Il primo motivo va dunque accolto, con conseguente assorbimento dei restanti. In conclusione, la sentenza va cassata con rinvio al primo giudice ex art.383, co.3 c.p.c., senza vincolo di diverso magistrato, trattandosi di rinvio restitutorio. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia al primo